Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Alle minori entrate di  cui  alla  presente  legge,  autorizzate
nella misura massima di euro 50.000,00 per ciascuna delle  annualita'
del triennio 2021-2023, si fa fronte mediante un aumento  di  risorse
di pari importo per  ciascuna  delle  annualita'  2021-2023  iscritte
nella missione 01 (Servizi  istituzionali,  generali  e  gestionali),
programma 01.03 (Gestione economica,  finanziaria,  programmazione  e
provveditorato),  titolo  1   (Spese   correnti)   e   corrispondente
diminuzione  delle  risorse  iscritte  nella  missione  20  (Fondi  e
accantonamenti), programma  20.03  (Altri  fondi),  titolo  1  (Spese
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 19 maggio 2021 
 
                                CIRIO 
 
   (Omissis).