Art. 9 Norma finanziaria 1. Alle minori entrate di cui alla presente legge, autorizzate nella misura massima di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualita' del triennio 2021-2023, si fa fronte mediante un aumento di risorse di pari importo per ciascuna delle annualita' 2021-2023 iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e gestionali), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) e corrispondente diminuzione delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 19 maggio 2021 CIRIO (Omissis).