Art. 4 
 
Adeguamento dell'ordinamento  regionale  alla  sentenza  della  Corte
  costituzionale 2/2021. Modifiche all'art. 182 della legge regionale
  n. 65/2014. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 182 della legge regionale n.  65/2014  dopo
le parole: «e che risultano conformi  alla  normativa  tecnica»  sono
inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 182 della legge  regionale
n. 65/2014, dopo le  parole  «normativa  tecnica»  sono  inserite  le
seguenti: «vigente sia al momento  della  realizzazione  delle  opere
stesse sia al momento della presentazione dell'istanza». 
  3. Il comma 2 dell'art. 182 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente
rilascia, previo accertamento della conformita' alle  norme  tecniche
vigenti, sia al momento  della  realizzazione  delle  opere,  sia  al
momento  della  presentazione   dell'istanza,   l'autorizzazione   in
sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria  entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione  della  relativa  istanza.
Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale  competente
trasmette tali atti al comune ai fi ni del  rilascio  dei  titoli  in
sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di
SCIA in sanatoria.».