Art. 4 Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'art. 182 della legge regionale n. 65/2014. 1. Al comma 1 dell'art. 182 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «e che risultano conformi alla normativa tecnica» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 182 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole «normativa tecnica» sono inserite le seguenti: «vigente sia al momento della realizzazione delle opere stesse sia al momento della presentazione dell'istanza». 3. Il comma 2 dell'art. 182 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformita' alle norme tecniche vigenti, sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione dell'istanza, l'autorizzazione in sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fi ni del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.».