Art. 13 
 
        Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attivita' 
               economiche nei distretti del commercio 
 
  1. La regione incentiva nell'ambito dei distretti del  commercio  i
progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di  interventi
di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonche'
l'esecuzione di investimenti  in  tecnologia  e  digitalizzazione  da
parte delle imprese, per l'introduzione e lo  sviluppo  di  soluzioni
tecnologiche innovative. 
  2. I contributi di cui al comma  1  a  favore  dei  comuni  per  la
realizzazione  di  infrastrutture,  riguardanti  in  particolare   la
connettivita' a banda larga, il rinnovo dell'ambiente  e  dell'arredo
urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree
destinate a sagre,  fiere  e  mercati,  la  forestazione  urbana,  la
mobilita' sostenibile e le attivita' di marketing del  distretto  del
commercio, compresa l'animazione urbana, descritte  nel  Progetto  di
distretto e  definite  con  le  modalita'  previste  nell'Accordo  di
partenariato, sono concessi ai sensi della legge regionale 31  maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori  pubblici),  in  base  al
quadro  economico  e  al  cronoprogramma  di  avanzamento  fisico   e
finanziario dell'intervento. 
  3. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e  con  i  criteri  e  le
modalita' previsti da apposito bando sono  concessi  a  favore  delle
imprese coinvolte  nel  Partenariato  del  distretto,  contributi  in
regime «de minimis» per l'acquisto  e  l'attivazione  di  impianti  e
sistemi tecnologici, necessari  alla  digitalizzazione  dei  processi
produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi
erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e  l'implementazione
dei sistemi di Information Tecnology (IT), fra  cui,  a  mero  titolo
esemplificativo, quello dell'e-commerce di prossimita' e del servizio
di consegna a domicilio, in un'ottica di  sostenibilita'  ambientale,
nonche' per la formazione degli operatori su tali tecnologie. 
  4. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali  tipici  e
le lingue minoritarie del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della  legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle  minoranze
linguistiche storiche), la regione  individua  criteri  premiali  per
l'accesso ai  contributi  a  favore  dei  distretti  che  comprendano
esercizi commerciali di vendita di  prodotti  locali  tipici  la  cui
promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o
piu' lingue minoritarie regionali. 
  5. Gli  interventi  contributivi  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
finanziati a valere sulle risorse assegnate al  Fondo  commercio,  di
cui all'art. 10, comma 6. La gestione dei  procedimenti  contributivi
di cui al comma  3  puo'  essere  delegata  al  comune  capofila  del
distretto o ad altro Comune da esso individuato. 
  6. Per il finanziamento degli interventi di cui  al  comma  3,  nei
procedimenti contributivi  a  bando  o  a  graduatoria  diretti  alla
concessione  di  contributi  a  fondo  perduto   a   sostegno   della
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e  di
investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e
dei servizi, l'amministrazione regionale  puo'  riservare  una  quota
delle risorse finanziarie allocate.