Art. 16 
 
          Interventi straordinari a sostegno dei servizi di 
           prossimita' offerti dagli esercizi commerciali 
 
  1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali
attivi nei comuni della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  aventi  una
popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei
comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.000  e  15.000   abitanti,
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
il mantenimento degli esercizi di vendita  di  vicinato  ubicati  nei
suddetti centri abitati,  alle  condizioni,  in  base  ai  criteri  e
secondo le modalita' di cui al presente articolo. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  sono  concessi  in  forma  di
contributo a fondo perduto, in regime «de minimis» di cui regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea «de minimis», a sollievo dei  costi
di funzionamento dell'unita' locale, ivi comprese  le  spese  per  il
personale, nonche' le spese connesse all'attivita' di  certificazione
di cui all'art. 41-bis della legge regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso). 
  3. Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  comma  1  le
microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano  i
seguenti requisiti: 
    a)  svolgere  attivita'  di  vendita  al  dettaglio   di   generi
alimentari freschi e conservati ovvero di generi  non  alimentari  di
prima necessita' e di uso corrente per le famiglie; 
    b) realizzare un volume d'affari  medio  annuo  a  fini  IVA  non
superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso  di
esercizio di vicinato operante da meno di tre anni  alla  data  della
domanda, tale volume di affari e' rapportato  ai  mesi  di  effettiva
attivita'; 
    c) occupare un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati
in  unita'  lavorative  annue   (ULA),   compresi   i   titolari,   i
collaboratori,  i  soci  lavoratori  retribuiti,   ed   esclusi   gli
apprendisti e il  personale  con  contratto  di  apprendistato  o  di
formazione professionale o di inserimento; 
    d) osservare un orario di apertura giornaliero  non  inferiore  a
tre ore per sei giorni alla settimana; 
    e) non aver beneficiato  di  altri  contributi  finalizzati  alla
riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo. 
  4. Ogni singola impresa puo' beneficiare di un solo contributo, per
ciascun anno solare, indipendentemente  dal  numero  di  esercizi  di
vicinato gestiti. 
  5. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato in misura pari al
50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale e' elevata al  100
per cento ove risulti lo  svolgimento  di  almeno  tre  dei  seguenti
servizi di  prossimita'  a  supporto  e  integrazione  dell'attivita'
commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato: 
    a) consegna a domicilio; 
    b) supporto ai servizi postali; 
    c) vendita di giornali e riviste; 
    d)  vendita  prevalente  di  prodotti  locali  o  di  provenienza
regionale; 
    e)   utilizzo   di   eco-compattatori   e   di   attrezzature   e
strumentazioni necessarie per la vendita  di  prodotti  alimentari  e
detergenti sfusi; 
    f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute; 
    g) accesso a internet mediante la messa a  disposizione  di  rete
wi-fi o di postazione multimediale; 
    h) servizio fotocopie e scansione documenti,  nonche'  assistenza
gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento  di
adempimenti  burocratici  documentati  sia  in   modalita'   cartacea
tradizionale che elettronica digitale. 
  6. Ai fini  dell'ammissione  a  finanziamento  l'importo  di  spesa
ammessa per domanda non  puo'  essere  inferiore  a  2.000  euro  ne'
superiore a 5.000 euro.