Art. 30 Inserimento dell'art. 6-quinquies nella legge regionale n. 2/2012 concernente il Fondo credito turismo 1. Dopo l'art. 6-quater della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), come inserito dall'art. 49, e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies (Fondo credito turismo). - 1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilita', la giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresi' le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. 2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e' attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.».