Art. 30 
Inserimento dell'art. 6-quinquies nella  legge  regionale  n.  2/2012
  concernente il Fondo credito turismo 
  1. Dopo l'art. 6-quater della legge regionale 27 febbraio 2012,  n.
2 (Norme in materia di agevolazione  dell'accesso  al  credito  delle
imprese), come inserito dall'art. 49, e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-quinquies (Fondo  credito  turismo).  -  1.  Al  fine  di
promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale,  anche  con
riferimento  alla  sostenibilita',  la  giunta  regionale   determina
annualmente le risorse finanziarie riservate  a  finanziare  mediante
gli strumenti di cui all'art.  2,  comma  1,  lettere  da  a)  a  f),
iniziative imprenditoriali  di  investimento  nel  settore  turistico
dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento
della qualita' dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi,
individuando altresi' le tipologie di destinatari e  di  investimenti
cui sono riservate tali risorse. 
    2. Con la concessione degli interventi  finanziari  di  cui  agli
articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al  comma
1 e' attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento  dei
relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite
annualmente  con  gli   strumenti   di   programmazione   finanziaria
regionale.».