Art. 32 
 
            Standard qualitativi delle unita' abitative e 
                     delle locazioni turistiche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  in  materia  di  classificazione
delle unita' abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'art.
27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e  dell'attrattivita'
del territorio regionale, nonche'  modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di turismo e attivita'  produttive),  anche  con  riferimento
agli  alloggi  dati  in  locazione   per   finalita'   esclusivamente
turistiche di cui all'art. 47-bis della legge regionale medesima,  al
fine di  elevare  gli  standard  qualitativi  delle  unita'  e  delle
locazioni    turistiche    offerte    sul    territorio    regionale,
l'amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale  si
inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi
della prestazione determinati in base a  un  disciplinare  concordato
con le associazioni di  categoria,  operatori  del  settore,  agenzie
immobiliari, gestori di cui all'art. 35, proprietari. 
  2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1  che  aderiscono
al disciplinare e che si  iscrivono  alla  banca  dati  regionale  e'
attribuito un codice  identificativo  utilizzato  in  ogni  forma  di
comunicazione con il turista -  utente  comprensiva  delle  forme  di
pubblicita' on-line dell'immobile. 
  3. La banca dati regionale delle strutture di cui  al  comma  2  e'
inserita  nel  circuito  promozionale  dei  servizi  e  dei  prodotti
turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della  qualita'
dell'offerta del prodotto turistico percepita  dal  cliente  e  delle
azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali  reti
di impresa.