Art. 33 
 
                  Politiche di miglioramento degli 
                    standard in ambito turistico 
 
  1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli
standard organizzativi dei servizi  turistici,  anche  attraverso  il
miglioramento dei livelli di integrazione  e  coordinamento  tra  gli
operatori  nel  settore  della   commercializzazione   dei   prodotti
turistici  regionali,  innalzando  il  livello  di   qualita'   delle
strutture  e  dei  servizi   turistici   offerti,   l'amministrazione
regionale: 
    a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti  di
impresa tra le agenzie immobiliari o societa' di gestione immobiliare
turistica,  aventi  sede  legale  o  unita'  operativa  in   regione,
specializzate nella  gestione  di  immobili  residenziali  turistici,
quale forma prioritaria di  aggregazione  finalizzata  alla  crescita
della  competitivita'  ed   espressione   della   gestione   unitaria
dell'offerta  turistica  complessiva  del  territorio,   tramite   la
concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento
e  di  gestione  e  per  eventuali  investimenti   finalizzati   alla
costituzione della rete; 
    b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di  premialita'
di cui all'art. 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel
settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di  diffondere
la cultura della sostenibilita' e del miglioramento  dei  sistemi  di
gestione ambientale. 
  2. Per quanto previsto al comma 1,  lettera  a),  sono  adeguati  i
regolamenti regionali disciplinanti le forme  contributive  a  favore
delle reti di imprese al fine di introdurre  le  opportune  forme  di
priorita' e premialita'.