Art. 41 Sostegno alla capitalizzazione delle PMI 1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale tramite una maggiore capitalizzazione delle PMI, l'amministrazione regionale puo' prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI che patrimonializzano l'impresa tramite un aumento di capitale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 129/2014, puo' prevedere agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito e' integralmente attribuito alla regione. 3. La fruizione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 non e' cumulabile. 4. La regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 129/2014, individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilita', le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.