Art. 45 
 
                   Sostituzione dell'art. 5 della 
                      legge regionale n. 2/2012 
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  2/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 5 (Mutui a tasso agevolato per  iniziative  economiche  nei
settori  industriale,   artigianale,   turistico-alberghiero,   delle
costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie  allo  sviluppo
industriale). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), al
fine di fornire opportunita' di vantaggio competitivo alle imprese  e
di contribuire alla  modernizzazione  e  alla  crescita  del  sistema
produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti  strategici
per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui  per  la
realizzazione di iniziative economiche nel  territorio  regionale  da
parte delle imprese di ogni dimensione. 
    2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 e'  effettuata  nel
rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.».