Art. 52 
 
      Costituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2012 
       concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione 
 
  1. L'art. 8 della legge  regionale  n.  2/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 8 (Disposizioni di attuazione  ed  esecuzione).  -  1.  Con
regolamento regionale  e'  data  attuazione  alle  norme  di  cui  al
presente capo con particolare riferimento alla  determinazione  delle
condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di
garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e sono stabilite le modalita'  per  l'accesso  alle
agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione
delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati. 
    2.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono  impartite
annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'art.  10  in
materia di destinazione delle risorse disponibili e di  priorita'  di
finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito
di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  da  a)  a  f),  nonche'  delle
contribuzioni integrative di cui all'art. 7-bis. 
    3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e  in
conformita' alle deliberazioni della giunta regionale  con  cui  sono
impartite direttive in  materia,  il  Comitato  di  gestione  di  cui
all'art. 10 adotta criteri operativi di esecuzione. 
    4. I criteri operativi di esecuzione  stabiliscono  le  modalita'
per  la  determinazione  della  rilevanza  dei   rapporti   giuridici
instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui  all'art.  31
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».