Art. 61 Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale) 1. L'amministrazione regionale promuove l'attivazione degli interventi finanziari di cui all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Societa' finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), con i limiti previsti dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive come definite dall'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 3/2015, limitatamente ai settori dell'acciaio, dell'automotive, della cantieristica e della nautica, del legno arredo, della trasformazione agroalimentare e del comparto biomedicale, tramite il sostegno a progetti unitari di filiera. 2. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 si provvede con le modalita' di cui all'art. 56, comma 4.