Art. 61 
Acciaio,  automotive,  cantieristica   e   nautica,   legno   arredo,
  trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale) 
  1.  L'amministrazione  regionale   promuove   l'attivazione   degli
interventi finanziari di cui  all'art.  1  della  legge  regionale  5
agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una  Societa'
finanziaria per lo sviluppo economico  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), con i limiti previsti dall'art. 2, primo comma, lettera  c),
della legge medesima, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile,
il rafforzamento  e  l'integrazione  delle  filiere  produttive  come
definite dall'art. 2, comma 1, lettera k), della legge  regionale  n.
3/2015, limitatamente ai settori dell'acciaio, dell'automotive, della
cantieristica e della nautica, del legno arredo, della trasformazione
agroalimentare e del comparto  biomedicale,  tramite  il  sostegno  a
progetti unitari di filiera. 
  2. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1  si  provvede
con le modalita' di cui all'art. 56, comma 4.