Art. 63 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 
             concernente gli incentivi all'insediamento 
 
  1. All'art. 6 della legge regionale n.  3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le  parole  «nuovi  insediamenti  produttivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nuovi  insediamenti  produttivi  o  nuovi
insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma  1  sono
concessi, altresi', nelle aree destinate a insediamenti industriali e
artigianali localizzate nei comuni ricompresi nelle zone omogenee B e
C di svantaggio socio-economico  dei  territori  montani  individuate
dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e  40  della  legge
regionale 20  dicembre  2002,  n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori
montani del Friuli-Venezia Giulia),  rispetto  alle  quali  i  comuni
hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62, comma 1-bis.».