Art. 64 
 
        Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 3/2015 
         concernente i Consorzi di sviluppo economico locale 
 
  1. All'art. 62 della legge regionale n. 3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I Consorzi di  sviluppo  economico  locale,  costituiti  in
forma  di  enti  pubblici  economici,  operano  sul  territorio   per
l'attuazione delle politiche industriali della regione e assicurano i
servizi per favorire l'attrattivita' e l'insediamento  delle  imprese
nell'ambito degli agglomerati industriali.»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. I consorzi esercitano la loro attivita',  limitatamente
alla  realizzazione,  manutenzione  e   gestione   delle   opere   di
urbanizzazione primaria e delle infrastrutture  locali,  anche  nelle
zone D2 e D3 individuate dai comuni all'interno del proprio strumento
urbanistico, sulla base di specifiche intese  da  stipularsi  con  il
comune interessato. 
      1-ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle
condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle  imprese
locali e per l'insediamento di nuove attivita' ad alto potenziale  di
sviluppo.»; 
    c)  al  comma  2  il  periodo  «I  consorzi  sono   riuniti   nel
"coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla
regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.»  e'
soppresso; 
    d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi
ad alto valore aggiunto, quali: 
        a) promozione di  progetti  di  innovazione  industriale,  di
concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze
imprenditoriali e scientifiche; 
        b)   sviluppo   di   sinergie    per    la    creazione    di
infrastrutturazioni     di     seconda     generazione,     orientate
all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi; 
        c)  sviluppo  di  sinergie  con  il  sistema  creditizio  per
l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle  imprese
locali. 
      2-ter.  I  consorzi  si  riuniscono  nel   «coordinamento   dei
consorzi» al fine di: 
        a) attuare il Governo integrato degli indirizzi  di  politica
industriale regionale; 
        b) armonizzare i fabbisogni di  risorse  economiche  definiti
nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale; 
        c) condividere le competenze e le risorse umane presenti  nei
singoli consorzi; 
        d) definire progetti di sistema  condivisi,  quali  le  APEA,
sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di  programma-quadro
territoriale. 
      2-quater. Al coordinamento dei  consorzi  partecipa  almeno  un
rappresentante per ciascun consorzio. 
      Il coordinamento dei consorzi potra' inoltre  essere  convocato
dall'assessore  regionale  competente   in   materia   di   attivita'
produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.»; 
    e) al comma 8 dopo le parole «zone industriali» sono inserite  le
seguenti: «, e di proprieta' degli stessi,».