Art. 72 
Modifiche all'art. 86 della legge  regionale  n.  3/2015  concernente
  contributi ai consorzi per infrastrutture locali 
  1. All'art. 86 della legge regionale n. 3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono   concessi,
nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100  per
cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo
di calcolo di cui al comma 5.»; 
    c) alla lettera b)  del  comma  2  le  parole:  «e  l'EZIT»  sono
soppresse; 
    d) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.»; 
    e) al comma 3 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse; 
    f) al comma 9 le parole: «e  di  parametri  di  proporzionalita'»
sono soppresse.