Art. 78 
 
                           Impresa diffusa 
 
  1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei  territori,
alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un  maggiore  benessere
organizzativo,   l'amministrazione   regionale   e'   autorizzata   a
contribuire  a  progetti  pilota,  nell'ambito  delle  progettualita'
finanziate a valere sull'art. 86 della  legge  regionale  n.  3/2015,
come modificato dall'art. 72, che prevedono la messa  a  disposizione
delle imprese di spazi di lavoro di prossimita'  connessi  da  remoto
per i propri dipendenti anche al fine di agevolare  la  conciliazione
vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo  IV
bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il regolamento  adottato  con
decreto del Presidente della regione 18  aprile  2017,  n.  084/Pres.
(Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la  copertura
delle spese sostenute per  la  realizzazione  o  l'ammodernamento  di
infrastrutture locali  per  l'insediamento  di  attivita'  produttive
negli agglomerati industriali di competenza  ai  sensi  dell'art.  86
della legge regionale 3  febbraio  2015,  n.  3  (RilancimpresaFVG  -
Riforma delle politiche industriali)), e'  aggiornato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.