Art. 81 
Interventi di sostegno  finanziario  allo  sviluppo  delle  attivita'
  produttive e alla riconversione delle aree 
  1. Al fine di favorire la  riqualificazione  del  territorio  e  il
recupero della competitivita' del tessuto produttivo, con particolare
riguardo alle aree e agli  edifici  industriali  non  utilizzati,  la
regione   promuove   gli   interventi   di    sostegno    finanziario
funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attivita' produttive e
alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica. 
  2. In attuazione  degli  obiettivi  di  promozione  dello  sviluppo
sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e
di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a), della legge regionale n. 3/2015, e  in  coerenza  con  le
finalita' di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009,  n.  19  (Codice
regionale dell'edilizia), la regione: 
    a)  promuove  la  collaborazione  con  i  Consorzi  di   sviluppo
economico locale, con le autonomie locali e gli altri  enti  pubblici
titolari di competenze afferenti la materia; 
    b) propone iniziative volte a reperire risorse  finanziarie  e  a
favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di  attuare
iniziative di riqualificazione  del  patrimonio  edilizio  produttivo
dismesso; 
    c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di
interesse anche  pubblico,  sociale  e  ambientale,  riconoscendo  la
possibilita' di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando
la    trasparenza,    l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione
amministrativa; 
    d) individua  le  aree  e  gli  immobili  sui  quali  operare  la
riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini  produttivi,
privilegiando le attivita' economiche presenti nel sistema produttivo
locale, anche al fine di  ottenere  significativi  effetti  economici
finanziari derivanti dai costi  sostenuti  lungo  l'intero  ciclo  di
realizzazione degli interventi; 
    e)  favorisce  l'innovazione  e  la  sperimentazione  edilizia  e
tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  la  regione  adotta  uno
specifico master  plan,  approvato  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  su  proposta  dell'Assessore  competente  in  materia  di
attivita'  produttive,  previo  parere  vincolante  della  competente
Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee  strategiche
di intervento nell'ambito  dello  sviluppo  del  sistema  industriale
regionale.