Art. 83 
 
               Riqualificazione produttiva sostenibile 
 
  1. Con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art.  82,
comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale  ai
quali  e'  attribuita  la  competenza  a  operare   ai   fini   della
riqualificazione produttiva sostenibile, sulla  base  di  convenzioni
con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione  delle
aree comprese nei perimetri di cui all'art. 82, comma 2. 
  2. Le  aree  comprendenti  i  complessi  produttivi  degradati,  se
ricadono in zone di cui all'art. 82, comma 2, diverse dalle zone  D1,
sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi. 
  3. Per le finalita' di cui alla presente legge entro le aree di cui
all'art. 82, comma 2: 
    a) i Consorzi di  sviluppo  economico  locale  attuano  tutte  le
iniziative  di  competenza,  a   valere   sulle   risorse   stanziate
dall'amministrazione regionale sulle misure contributive di cui  agli
articoli 85 e 86 della legge regionale n. 3/2015; 
    b) i privati  possono  accedere  alle  risorse  rese  disponibili
dall'amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive
di cui all'art. 6 della legge regionale n.  3/2015,  come  modificato
dall'art. 63; 
    c) l'amministrazione regionale puo' riservare  ulteriori  risorse
dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale  o  ai  privati,  a
valere sul fondo di cui all'art.  85,  per  sostenere  interventi  di
riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui
all'art. 82, comma 2.