Art. 87 
 
                  Welfare territoriale e aziendale 
 
  1. La regione riconosce tra le priorita'  da  sviluppare  a  favore
della produttivita' delle imprese l'attivazione, in via sperimentale,
sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale  condivisa
tra le strutture regionali competenti  in  materia  di  lavoro  e  di
attivita' produttive, di forme territoriali di welfare aziendale  con
particolare  riguardo  all'accesso  dei  collaboratori   delle   PMI,
avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro &  SviluppoImpresa,  anche
in sinergia con  la  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
lavoro. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  l'Agenzia  Lavoro  &
SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attivita' produttive
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  una  proposta  complessiva  che  individui  le  attivita'  da
destinare alla realizzazione del progetto di welfare e  l'attivazione
di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.