Art. 96 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
specificamente abrogati: 
    a) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno  1978,  n.
47  (Provvedimenti  a  favore  dell'industria  regionale  e  per   la
realizzazione di infrastrutture commerciali); 
    b) l'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002; 
    c) il comma 49-bis dell'art. 6 della legge  regionale  23  agosto
2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002). 
  2. E' confermata l'abrogazione del comma 2 bis.1 dell'art. 15 della
legge regionale n. 3/2015, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  per
effetto dell'art. 7, comma 23, della legge regionale n.  29/2018,  di
abrogazione dell'art. 2, comma 34, della legge regionale 28  dicembre
2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018).