Art. 96 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono specificamente abrogati: a) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali); b) l'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002; c) il comma 49-bis dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002). 2. E' confermata l'abrogazione del comma 2 bis.1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto dell'art. 7, comma 23, della legge regionale n. 29/2018, di abrogazione dell'art. 2, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018).