Art. 97 
 
           Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli 
          interventi a sostegno delle attivita' produttive 
 
  1. Al fine di  effettuare  attivita'  di  valutazione  e  controllo
sull'efficacia e sul rispetto  delle  finalita'  delle  leggi  e  dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno  alle
attivita' produttive, la Direzione centrale competente in materia  di
attivita'   produttive   congiuntamente   alla   Direzione   centrale
competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale  competente
in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile  di  ogni
anno, presenta alla giunta regionale una relazione illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente,  dei  diversi
provvedimenti in  materia  di  sostegno  alle  attivita'  produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle  somme  impegnate  e  di  quelle  erogate,  degli  investimenti
attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene  inoltre
elementi  di  monitoraggio,  rispetto  agli  andamenti   degli   anni
precedenti, al fine di consentire alla giunta regionale  di  valutare
l'efficacia di detti provvedimenti. 
  2.  La  giunta  regionale,  nello  svolgimento  dell'attivita'   di
valutazione  e  controllo  di  cui  al  comma  1,   puo'   richiedere
informazioni ed elementi  conoscitivi  relativi  a  singoli  soggetti
pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi  e
provvedimenti di sostegno alle attivita' produttive direttamente alle
Direzioni centrali di cui al comma 1. 
  3. I soggetti pubblici  e  privati,  beneficiari  di  finanziamenti
derivanti  da  leggi  e  provvedimenti  di  sostegno  alle  attivita'
produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di  cui  al
comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti
finanziamenti, ritenuto utile per le attivita'  di  cui  al  presente
articolo.