Art. 7 
 
                     Inserimento dell'art. 7-bis 
                  nella legge regionale n. 14/2015 
 
  1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 14/2015  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 7-bis (Assegnazione di fondi regionali aggiuntivi). - 1. Al
fine di garantire un volano finanziario per il pieno  utilizzo  delle
risorse  comunitarie  e  statali  assegnate  al  Programma  Regionale
Obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della  crescita»
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per  il  periodo
2021-2027  e  per  accelerare  la  sua  realizzazione   nelle   prime
annualita', l'amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare
risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate  alla
costituzione di un parco progetti  da  rendicontare  nell'ambito  del
medesimo programma. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresi' essere  utilizzate
per sostenere le  spese  di  progettazione  inerenti  gli  interventi
previsti nell'ambito del Programma Regionale Obiettivo  «Investimenti
in favore dell'occupazione e della  crescita»  FESR  per  il  periodo
2021-2027. 
  3.  Al  fine  di  consentire  un  tempestivo  avvio  del  Programma
Regionale Obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e  della
crescita» cofinanziato dal  Fondo  sociale  europeo  per  il  periodo
2021-2027, l'amministrazione regionale e'  autorizzata  ad  assegnare
risorse regionali aggiuntive pari  a  7  milioni  di  euro  destinate
all'attivazione  di  nuovi  programmi   specifici   da   rendicontare
nell'ambito del medesimo programma. 
  4. Al fine di garantire un volano  finanziario  per  accelerare  la
spesa  e  il  pieno  utilizzo  delle  eventuali   ulteriori   risorse
comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU
ai programmi operativi regionali obiettivo  «Investimenti  in  favore
della crescita e dell'occupazione» cofinanziati dal FESR  e  dal  FSE
per il periodo 2014-2020, l'amministrazione regionale e'  autorizzata
ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di
cui 3.360.000 euro per il Programma Operativo Regionale  cofinanziato
dal FESR e 2.567.300,77 euro per  il  Programma  Operativo  Regionale
cofinanziato  dal  FSE,  destinate  alla  costituzione  di  un  parco
progetti da rendicontare nell'ambito dei  medesimi  programmi  o,  in
alternativa,  sui  Programmi  Regionali  Obiettivo  «Investimenti  in
favore dell'occupazione e della crescita» cofinanziati dal FESR e dal
FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione. 
  5. Nelle more dell'approvazione  delle  disposizioni  regolamentari
comunitarie in materia di politica di coesione per la  programmazione
2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU,
le risorse di cui ai commi 1, 2,  3  e  4,  sono  utilizzate  con  le
modalita' previste nella programmazione dei Fondi  strutturali  e  di
investimento dell'Unione europea 2014-2020.».