Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  per  le  opere  di
  prevenzione e per l'indennizzo dei  danni  arrecati  al  patrimonio
  zootecnico, alle colture  e  ai  beni  utilizzati  per  l'esercizio
  dell'attivita'  agricola  o  di  allevamento,  nonche'  dei   danni
  arrecati ad altri beni  ed  attivita',  dalle  specie  Orso  bruno,
  Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione  degli  articoli  11,
  comma 1 e 39, comma 1, lettera b), della legge  regionale  6  marzo
  2008, n. 6 (Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per
  l'esercizio dell'attivita' venatoria). 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 39, comma  1,
lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6  (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria), disciplina la concessione di contributi per  l'esecuzione
di opere di prevenzione dei danni arrecati dalle specie di  interesse
comunitario  Orso  bruno  (Ursus  arctos),  Sciacallo  dorato  (Canis
aureus), Lince (Lynx lynx)  e  Lupo  (Canis  lupus)  ai  sensi  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche nonche' l'indennizzo di danni, non  altrimenti
risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico,  alle  colture  e  ai
beni  utilizzati  per  l'esercizio  dell'attivita'  agricola   o   di
allevamento, nonche' i danni arrecati ad altri beni ed attivita'. 
    2. Il presente regolamento si uniforma alle misure contenute  nel
«Piano d'azione interregionale per la conservazione  dell'Orso  bruno
nelle Alpi centro-orientali», sottoscritto dal direttore del Servizio
tutela ambienti naturali e fauna con decreto n. 3446 del 19  novembre
2007 in conformita' alla delibera della Giunta regionale 21  dicembre
2004, n. 3497. 
 
                               Art. 2. 
                           Regime d'aiuto 
 
    1. I contributi e gli indennizzi di cui al  presente  regolamento
diretti alle imprese, ossia  a  soggetti  che  svolgono  un'attivita'
economica, sono concessi in osservanza delle  condizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013, del  regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
Commissione  del  27  giugno  2014  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del  28
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013, ciascuno in relazione al proprio rispettivo
e specifico ambito di applicazione. 
    2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis»  concessi  alle
imprese definite dai regolamenti di cui al comma 1, non puo' superare
il  massimale  dagli  stessi  indicati  nell'arco  di  tre   esercizi
finanziari, considerando l'esercizio  finanziario  riferito  all'anno
della concessione e i due esercizi finanziari precedenti. 
 
                               Capo II 
                 Disposizioni relative ai contributi 
                      per opere di prevenzione 
 
                               Art. 3. 
                        Opere di prevenzione 
 
    1. Per opere di prevenzione si intendono interventi, manufatti  e
misure adeguati a preservare il patrimonio zootecnico, il  patrimonio
agricolo, il patrimonio apistico, i beni utilizzati  per  l'esercizio
dell'attivita' agricola o di allevamento o  altri  beni  o  attivita'
antropiche dai possibili danni provocati dalle  specie  di  interesse
comunitario Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo. 
 
                               Art. 4. 
                     Modalita' di presentazione 
                     della domanda di contributo 
 
    1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto di un'opera di
prevenzione,  prima  di  iniziare  l'esecuzione   dell'opera   e   di
acquistare quanto necessario alla prevenzione, presenta la domanda di
contributo al Servizio regionale competente in  materia  di  gestione
faunistica e venatoria, di seguito  denominato  Servizio  competente,
secondo il modello di cui all'allegato A,  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
      a) descrizione del bene da tutelare, specificando: 
        1) la tipologia di patrimonio apistico, zootecnico od altro; 
        2) il numero delle arnie o il numero capi allevati, le  razze
e le modalita' allevamento (in stalla, stato brado, transumante); 
        3) per le produzioni agricole, la tipologia della coltura  da
proteggere  e  lo  stato  fenologico,  precisando  se  si  tratta  di
coltivazione biologica o di particolare pregio; 
      b) descrizione sintetica  dell'intervento  da  realizzare,  con
l'indicazione delle dimensioni,  della  tipologia  e  dell'ubicazione
dell'intervento nonche' l'elenco del materiale necessario; 
      c) stima del costo  dell'intervento,  corredata  da  almeno  un
preventivo dal quale risulti  la  descrizione  delle  caratteristiche
tecniche della strumentazione; 
      d) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
per la concessione di aiuti in «de minimis», ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa); 
      e) copia documento d'identita' in corso di validita'. 
    2. Le domande  di  contributo  possono  essere  presentate  tutto
l'anno. 
 
                               Art. 5. 
              Istruttoria, provvedimento di concessione 
                 e misura alternativa al contributo 
 
    1. Il Servizio competente valuta la  necessita'  e  la  validita'
tecnica dell'opera di prevenzione proposta, anche sulla base  di  uno
specifico documento tecnico di riferimento approvato con decreto  del
direttore del Servizio competente in materia, pubblicato sul sito web
istituzionale della regione. 
    2. Dopo averla approvata, determina l'importo massimo della spesa
ammissibile a contributo prescrivendo, qualora lo ritenga  opportuno,
le modifiche e le integrazioni tecniche utili al fine di rendere piu'
efficace l'intervento. 
    3. Il contributo per le opere di  prevenzione  e'  fissato  nella
misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili e in
ogni caso non puo' superare l'importo annuo di euro cinquemila per le
imprese, di euro tremila per le altre tipologie di beneficiari. 
    4. Le spese di cui al comma  precedente,  sono,  in  particolare,
quelle relative a: 
      a)   reti   e   recinzioni    meccaniche    o    elettrificate,
elettrificatori e accessori, batterie, filo metallico  e  paletti  di
sostegno, cartelli, rinforzi delle perimetrazioni; 
      b) manodopera per la posa in opera dei manufatti; 
      c) manodopera  per  la  gestione  delle  opere  di  prevenzione
meccaniche in alpeggio; 
      d) acquisto di cani da guardiania. 
    5.  Il  contributo  per  la  realizzazione  degli  interventi  e'
concesso con provvedimento del  direttore  del  Servizio  competente,
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte  salve
eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario, a  seguito
della procedura sportello di cui all'art. 36,  comma  4  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e diritto di accesso). 
    6. In alternativa all'erogazione di qualsiasi contributo  per  la
realizzazione di opere prevenzione, l'Amministrazione regionale  puo'
consegnare  in   comodato   gratuito   l'attrezzatura   idonea   alla
prevenzione  dei  danni  o   il   materiale   necessario   alla   sua
realizzazione, qualora disponibile. 
 
                               Art. 6. 
                    Realizzazione dell'intervento 
                    ed erogazione del contributo 
 
    1. Il beneficiario del contributo realizza l'intervento  per  cui
e' stato  concesso  il  contributo  entro  il  termine  indicato  nel
provvedimento di concessione o, se non specificato, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  dalla  comunicazione  dello  stesso.  Il
richiedente  puo'  chiedere  un'unica   proroga   per   l'ultimazione
dell'opera che e' concessa dal Servizio competente solo  in  presenza
di comprovate motivazioni. 
    2. Qualora la  comunicazione  del  provvedimento  di  concessione
avvenga nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio,  il
termine per la realizzazione dell'intervento decorre dal 1° marzo. 
    3.  Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   conclusione
dell'intervento, il richiedente trasmette al Servizio competente: 
      a)  la  comunicazione  dell'avvenuta   completa   realizzazione
dell'intervento di prevenzione; 
      b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti  fiscali
aventi forza  probatoria  equivalente  quietanzati  ed  annullati  in
originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante
la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli  originali,
ovvero se  il  beneficiario  e'  una  impresa,  un  ente  pubblico  o
un'associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente
indicata  agli  articoli  41-bis,  42  e  43  della  legge  regionale
n. 7/2000; 
      c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto  pagamento
(evidenza  del  bonifico,  copia  dell'assegno  non  trasferibile  ed
estratto conto e,  per  gli  enti  pubblici,  copia  del  mandato  di
pagamento quietanzato). 
    4. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  documentazione  di
cui al comma 3, il Servizio competente dispone  la  liquidazione  del
contributo  fatte  salve  le  esigenze  di  chiusura   dell'esercizio
finanziario. 
    5.  Qualora  la  spesa  rendicontata  dal   richiedente   risulti
inferiore  a  quella  approvata  all'atto   della   concessione   del
contributo,  l'importo  di  quest'ultimo   sara'   rideterminato   in
diminuzione. 
    6. Il Servizio competente  puo'  verificare  in  loco  l'avvenuta
messa in opera delle misure di  prevenzione  nonche'  la  rispondenza
degli stessi alle indicazioni progettuali e tecniche approvate. 
 
                               Art. 7. 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato e le somme erogate  sono  restituite
quando: 
      a) l'intervento proposto non e' stato realizzato ovvero  quando
la sua esecuzione e' difforme dal progetto  approvato  oppure  quando
non  rispetta  le  prescrizioni  contenute   nel   provvedimento   di
concessione del contributo; 
      b) il richiedente non rispetta  il  procedimento  e  i  termini
fissati nel presente capo. 
 
                              Capo III 
           Disposizioni relative all'indennizzo dei danni 
 
                               Art. 8 
                       Misura dell'indennizzo 
 
    1. L'indennizzo  dei  danni  causati  dalle  specie  Orso  bruno,
Sciacallo dorato, Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, alle colture
e ai beni utilizzati per l'esercizio  dell'attivita'  agricola  o  di
allevamento, nonche' i danni arrecati  ad  altri  beni  o  attivita',
esclusi i danni ai veicoli, e' fissato nella misura massima  del  100
per cento della quantificazione  del  danno  patrimoniale  accertato,
detratte eventuali somme corrisposte al  danneggiato  da  imprese  di
assicurazione o da enti pubblici. 
    2. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo sono ammissibili le
spese relative al ripristino, riparazione, sostituzione,  smaltimento
e  cura  dei  beni  danneggiati  che   hanno   formato   oggetto   di
accertamento. 
    3. L'indennizzo e' soggetto ad una riduzione del 50 per cento nei
seguenti casi: 
      a) qualora sia accertato che il danno  e'  stato  cagionato  su
animali  abbandonati  ovvero  non  custoditi,  non  confinati  o  non
adeguatamente sorvegliati durante le  ore  notturne,  compatibilmente
con le pratiche di gestione del pascolo e zootecniche. 
      b) qualora negli ultimi cinque anni il richiedente abbia goduto
della concessione di contributi per  la  realizzazione  di  opere  di
prevenzione del danno  sui  beni  danneggiati,  o  di  recinzioni  in
comodato gratuito a protezione dei beni danneggiati, di cui  al  capo
II del presente regolamento. Il danno e' comunque indennizzato  nella
misura massima del 100 per cento qualora l'opera di  prevenzione  sia
stata correttamente predisposta, mantenuta ed utilizzata. 
    4. Non si procede  all'erogazione  dell'indennizzo  nei  seguenti
casi: 
      a) danni al patrimonio zootecnico, in  assenza  della  carcassa
dell'animale e contestuale carenza  di  qualsiasi  circostanza  utile
all'accertamento della causa del danno; 
      b) danni al patrimonio zootecnico,  in  presenza  di  resti  di
animali morti e contestuale carenza di  qualsiasi  circostanza  utile
all'accertamento della causa del danno; 
      c) il proprietario o  il  detentore  del  bene  danneggiato  e'
responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette  di
cui al comma 1; 
      d) il bestiame, pascola in  modo  abusivo,  ovvero  pascola  in
luoghi o in periodi dell'anno vietati dalla normativa vigente. 
    5. Il Servizio competente, valutate  le  condizioni  di  rischio,
indica nel provvedimento  di  concessione  dell'indennizzo  eventuali
opere di prevenzione finalizzate a ridurre le condizioni di  rischio.
Ai fini della determinazione della misura  dell'eventuale  indennizzo
futuro per danni verificatisi successivamente, il Servizio competente
tiene conto della realizzazione delle opere di prevenzione  e  riduce
la misura dell'indennizzo del  30  per  cento  e,  per  i  successivi
ulteriori danni, del 50 per cento se le opere di prevenzione non sono
realizzate. 
 
                               Art. 9. 
                Denuncia e modalita' di presentazione 
                     della domanda di indennizzo 
 
    1. A pena di inammissibilita' della domanda di indennizzo,  entro
tre giorni dalla scoperta dell'evento l'interessato denuncia il danno
con atto scritto,  riportante  il  luogo,  la  data  e  una  sommaria
descrizione del danno, inviato o presentato direttamente al  Servizio
competente o alla stazione del Corpo forestale  regionale  competente
per territorio, che successivamente la inoltra al servizio. 
    2. L'interessato comunica tempestivamente al soggetto al quale ha
inoltrato la denuncia ogni eventuale evoluzione del danno subito. 
    3. L'interessato presenta la domanda di indennizzo  entro  trenta
giorni dalla denuncia dell'evento, a pena di  inammissibilita'  della
domanda, secondo il modello  di  cui  all'allegato  B  corredata,  se
impresa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per la
concessione di aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    4. Qualora la domanda di  indennizzo  sia  presentata  entro  tre
giorni dalla scoperta dell'evento, non e' richiesta la  presentazione
della denuncia dell'evento di cui al comma 1. 
    5. Qualora il danno consista nel ferimento di animali per la  cui
cura  siano  state  sostenute  spese  veterinarie,  alla  domanda  di
indennizzo  e'  allegata  la  documentazione  relativa   alle   spese
sostenute. E' allegata altresi' una dichiarazione del veterinario che
attribuisca l'atto di predazione ad una delle specie di cui  all'art.
1 del presente regolamento. 
 
                              Art. 10. 
                       Accertamento dei danni 
 
    1. Il Servizio competente provvede a concludere  il  procedimento
relativo  all'indennizzo  dei  danni  entro   trenta   giorni   dalla
presentazione della domanda di cui all'art. 9, comma 3. 
    2.  Il  Servizio  competente,  avvalendosi  del  personale  della
stazione del Corpo forestale  regionale  competente  per  territorio,
provvede  all'accertamento   dei   danni   denunciati   mediante   un
sopralluogo in loco. 
    3. Gli incaricati  dell'accertamento  provvedono  a  redigere  un
verbale nel quale indicano i rilievi compiuti, l'entita'  del  danno,
la stima del possibile indennizzo, le  eventuali  dichiarazioni  rese
dal  danneggiato  nonche'  tutte  le  altre   informazioni   ritenute
necessarie o utili al fine di descrivere con  precisione  l'evento  e
l'attribuzione dello stesso alle specie protette di cui all'art. 1. 
    4. Gli incaricati provvedono  all'accertamento  dei  danni  senza
ritardi e comunque non oltre 72 ore dalla denuncia o dalla domanda di
cui all'art. 9, comma 3. 
    5. Nel caso in cui gli incaricati accertino che i danni non  sono
imputabili ai predatori di cui all'art. 1 del  presente  regolamento,
annotano nel verbale che non e' stato  possibile  imputare  il  danno
economico accertato alle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e
Lupo. 
    6. In attesa  del  sopralluogo  il  danneggiato  si  astiene  dal
rimuovere le carcasse dal luogo della predazione e dall'intraprendere
qualsiasi azione che possa alterare l'ambito in cui  e'  avvenuto  il
danno. 
    7.  Per  la  valutazione  dei  danni  il   Servizio   competente,
direttamente o  attraverso  gli  incaricati  dell'accertamento,  puo'
richiedere pareri ai veterinari delle Aziende  sanitarie  locali,  al
personale del Corpo forestale regionale o di altri  enti  pubblici  o
privati che ritenga utile sentire. 
 
                              Art. 11. 
               Quantificazione dei danni, concessione 
                    ed erogazione dell'indennizzo 
 
    1. La quantificazione dei danni accertati e'  effettuata  facendo
riferimento al valore di mercato dei beni danneggiati. 
    2. I danni al  patrimonio  zootecnico  sono  determinati  tenendo
conto della specie, razza, eta' e delle  eventuali  caratterizzazioni
oggettive degli animali, come l'iscrizione all'albo genealogico. 
    3. La quantificazione dell'importo indennizzabile  e'  effettuata
anche sulla base  di  un  prezziario  di  riferimento  approvato  con
decreto del direttore del Servizio competente in materia,  pubblicato
sul sitoweb istituzionale della regione. 
    4. Qualora non sia possibile procedere alla  quantificazione  del
danno ai  sensi  dei  commi  1  e  3,  il  Servizio  competente  puo'
richiedere pareri ai veterinari delle aziende  sanitarie  locali,  al
personale del Corpo forestale regionale o di altri  enti  pubblici  o
privati che ritenga utile sentire. 
    5. La concessione e la contestuale erogazione dell'indennizzo  e'
disposta con  provvedimento  del  Servizio  competente  entro  trenta
giorni dalla presentazione della domanda di  cui  all'art.  9,  fatte
salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario. 
 
                               Capo IV 
                Disposizioni relative all'indennizzo 
                        dei danni ai veicoli 
 
                              Art. 12. 
                       Misura dell'indennizzo 
 
    1. L'indennizzo dei danni ai veicoli causati  dalle  specie  Orso
bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo e' fissato nella misura massima
del 100  per  cento  della  quantificazione  del  danno  patrimoniale
accertato ai sensi dell'art. 14, detratte eventuali somme corrisposte
al danneggiato da imprese di assicurazione o da altri enti pubblici. 
    2. L'indennizzo e'  corrisposto  nella  misura  massima  di  euro
cinquemila (IVA compresa) per sinistro. 
 
                              Art. 13. 
                     Modalita' di presentazione 
                     della domanda di indennizzo 
 
    1. A pena di inammissibilita' della domanda, il proprietario  del
veicolo presenta la domanda di  indennizzo  entro  venti  giorni  dal
sinistro, secondo il modello di cui all'allegato C. 
    2. La domanda di indennizzo e' corredata da: 
      a) documentazione fotografica dei danni riportati dal  veicolo,
con  l'inquadratura  della  targa  e  della   carcassa   dell'animale
investito; 
      b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti  fiscali
aventi forza  probatoria  equivalente  quietanzati  ed  annullati  in
originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante
la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli  originali,
ovvero se  il  beneficiario  e'  una  impresa,  un  ente  pubblico  o
un'associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente
indicata  agli  articoli  41-bis,  42  e  43  della  legge  regionale
n. 7/2000; 
      c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto  pagamento
(evidenza  del  bonifico,  copia  dell'assegno  non  trasferibile  ed
estratto conto e,  per  gli  enti  pubblici,  copia  del  mandato  di
pagamento quietanzato); 
      d)  in  caso  di  rottamazione  del  veicolo,  certificato   di
rottamazione rilasciato dal Pubblico registro  automobilistico  (PRA)
accompagnato da un preventivo di riparazione; 
      e) in caso di vendita del rottame, documentazione attestante la
vendita con indicazione della somma ricavata; 
      f) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle
Autorita' indicate dall'art. 12 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 
      g) fotocopia della carta di circolazione; 
      h) fotocopia del documento di identita'  del  proprietario  del
veicolo e del conducente; 
      i) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
per la concessione di aiuti in «de minimis», ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
 
                              Art. 14. 
               Quantificazione del danno, concessione 
                    ed erogazione dell'indennizzo 
 
    1. Ai fini  della  quantificazione  del  danno  sono  oggetto  di
valutazione: 
      a) le spese sostenute per la riparazione, fermo  restando  che,
nel  caso  in  cui  il  danno  accertato  sia  superiore  al   valore
commerciale  del  veicolo  al  momento  del   sinistro,   l'ammontare
dell'indennizzo  sara'  calcolato  sulla  base  del  predetto  valore
commerciale; 
      b) il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in
caso di rottamazione, detratte eventuali somme ricavate dalla vendita
del rottame. 
    2. Il valore commerciale del veicolo al momento del  sinistro  e'
valutato considerando il valore medio ricavabile dai principali  siti
web specializzati. 
    3. La concessione, e la contestuale erogazione dell'indennizzo e'
disposta con  provvedimento  del  Servizio  competente  entro  trenta
giorni dalla presentazione della domanda di cui  all'art.  13,  fatte
salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario. 
 
                              Art. 15. 
                     Esclusioni dall'indennizzo 
 
    1. L'indennizzo non e'  corrisposto  in  assenza  della  carcassa
dell'animale che ha causato il danno o in mancanza di elementi  utili
a determinare se la specie responsabile del  sinistro  appartenga  ad
una delle quattro di cui al presente regolamento. 
 
                               Capo V 
                     Norme transitorie e finali 
 
                              Art. 16. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Le domande di indennizzo  presentate  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 2  della  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  28  (Legge
collegata alla manovra di bilancio  2019-2021)  fino  all'entrata  in
vigore del presente regolamento, sono integrate, ove  necessario,  in
conformita' alle previsioni del presente regolamento su richiesta del
Servizio regionale competente da effettuarsi  entro  quaranta  giorni
dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Con la richiesta  di
integrazione  e'  fissato   il   termine   di   presentazione   della
documentazione. 
    2. Ai procedimenti in corso alla data in entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  esclusi  quelli  contemplati  al   comma   1,
continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto  del
Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128 (Regolamento  per  la
concessione  di  contributi  per  le  opere  di  prevenzione  e   per
l'indennizzo  dei  danni  arrecati  al  patrimonio  zootecnico,  alle
colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita'  agricola
o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato,  Lince  e
Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera  b),  della  legge
regionale 6 marzo 2008, n.  6  (Disposizioni  per  la  programmazione
faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). 
 
                              Art. 17. 
                       Modifica degli allegati 
 
    1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono
disposte con decreto del direttore del Servizio competente in materia
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                              Art. 18. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto nel  presente  regolamento  si  rinvia
alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 19. 
                             Abrogazione 
 
    1. Il regolamento per la concessione di contributi per  le  opere
di prevenzione e per l'indennizzo dei danni  arrecati  al  patrimonio
zootecnico,  alle  colture  e  ai  beni  utilizzati  per  l'esercizio
dell'attivita' agricola o di allevamento  dalle  specie  Orso  bruno,
Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma  1,
lettera b), della legge regionale n. 6/2008, emanato  con  d.p.  reg.
128/2009 e' abrogato. 
 
                              Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione.