Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nonche' dei danni arrecati ad altri beni ed attivita', dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), disciplina la concessione di contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonche' l'indennizzo di danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nonche' i danni arrecati ad altri beni ed attivita'. 2. Il presente regolamento si uniforma alle misure contenute nel «Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali», sottoscritto dal direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna con decreto n. 3446 del 19 novembre 2007 in conformita' alla delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3497. Art. 2. Regime d'aiuto 1. I contributi e gli indennizzi di cui al presente regolamento diretti alle imprese, ossia a soggetti che svolgono un'attivita' economica, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ciascuno in relazione al proprio rispettivo e specifico ambito di applicazione. 2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese definite dai regolamenti di cui al comma 1, non puo' superare il massimale dagli stessi indicati nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e i due esercizi finanziari precedenti. Capo II Disposizioni relative ai contributi per opere di prevenzione Art. 3. Opere di prevenzione 1. Per opere di prevenzione si intendono interventi, manufatti e misure adeguati a preservare il patrimonio zootecnico, il patrimonio agricolo, il patrimonio apistico, i beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento o altri beni o attivita' antropiche dai possibili danni provocati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo. Art. 4. Modalita' di presentazione della domanda di contributo 1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto di un'opera di prevenzione, prima di iniziare l'esecuzione dell'opera e di acquistare quanto necessario alla prevenzione, presenta la domanda di contributo al Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, di seguito denominato Servizio competente, secondo il modello di cui all'allegato A, corredata dalla seguente documentazione: a) descrizione del bene da tutelare, specificando: 1) la tipologia di patrimonio apistico, zootecnico od altro; 2) il numero delle arnie o il numero capi allevati, le razze e le modalita' allevamento (in stalla, stato brado, transumante); 3) per le produzioni agricole, la tipologia della coltura da proteggere e lo stato fenologico, precisando se si tratta di coltivazione biologica o di particolare pregio; b) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare, con l'indicazione delle dimensioni, della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento nonche' l'elenco del materiale necessario; c) stima del costo dell'intervento, corredata da almeno un preventivo dal quale risulti la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione; d) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); e) copia documento d'identita' in corso di validita'. 2. Le domande di contributo possono essere presentate tutto l'anno. Art. 5. Istruttoria, provvedimento di concessione e misura alternativa al contributo 1. Il Servizio competente valuta la necessita' e la validita' tecnica dell'opera di prevenzione proposta, anche sulla base di uno specifico documento tecnico di riferimento approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia, pubblicato sul sito web istituzionale della regione. 2. Dopo averla approvata, determina l'importo massimo della spesa ammissibile a contributo prescrivendo, qualora lo ritenga opportuno, le modifiche e le integrazioni tecniche utili al fine di rendere piu' efficace l'intervento. 3. Il contributo per le opere di prevenzione e' fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili e in ogni caso non puo' superare l'importo annuo di euro cinquemila per le imprese, di euro tremila per le altre tipologie di beneficiari. 4. Le spese di cui al comma precedente, sono, in particolare, quelle relative a: a) reti e recinzioni meccaniche o elettrificate, elettrificatori e accessori, batterie, filo metallico e paletti di sostegno, cartelli, rinforzi delle perimetrazioni; b) manodopera per la posa in opera dei manufatti; c) manodopera per la gestione delle opere di prevenzione meccaniche in alpeggio; d) acquisto di cani da guardiania. 5. Il contributo per la realizzazione degli interventi e' concesso con provvedimento del direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario, a seguito della procedura sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 6. In alternativa all'erogazione di qualsiasi contributo per la realizzazione di opere prevenzione, l'Amministrazione regionale puo' consegnare in comodato gratuito l'attrezzatura idonea alla prevenzione dei danni o il materiale necessario alla sua realizzazione, qualora disponibile. Art. 6. Realizzazione dell'intervento ed erogazione del contributo 1. Il beneficiario del contributo realizza l'intervento per cui e' stato concesso il contributo entro il termine indicato nel provvedimento di concessione o, se non specificato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso. Il richiedente puo' chiedere un'unica proroga per l'ultimazione dell'opera che e' concessa dal Servizio competente solo in presenza di comprovate motivazioni. 2. Qualora la comunicazione del provvedimento di concessione avvenga nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio, il termine per la realizzazione dell'intervento decorre dal 1° marzo. 3. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'intervento, il richiedente trasmette al Servizio competente: a) la comunicazione dell'avvenuta completa realizzazione dell'intervento di prevenzione; b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed annullati in originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ovvero se il beneficiario e' una impresa, un ente pubblico o un'associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000; c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato). 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, il Servizio competente dispone la liquidazione del contributo fatte salve le esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario. 5. Qualora la spesa rendicontata dal richiedente risulti inferiore a quella approvata all'atto della concessione del contributo, l'importo di quest'ultimo sara' rideterminato in diminuzione. 6. Il Servizio competente puo' verificare in loco l'avvenuta messa in opera delle misure di prevenzione nonche' la rispondenza degli stessi alle indicazioni progettuali e tecniche approvate. Art. 7. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato e le somme erogate sono restituite quando: a) l'intervento proposto non e' stato realizzato ovvero quando la sua esecuzione e' difforme dal progetto approvato oppure quando non rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo; b) il richiedente non rispetta il procedimento e i termini fissati nel presente capo. Capo III Disposizioni relative all'indennizzo dei danni Art. 8 Misura dell'indennizzo 1. L'indennizzo dei danni causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nonche' i danni arrecati ad altri beni o attivita', esclusi i danni ai veicoli, e' fissato nella misura massima del 100 per cento della quantificazione del danno patrimoniale accertato, detratte eventuali somme corrisposte al danneggiato da imprese di assicurazione o da enti pubblici. 2. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo sono ammissibili le spese relative al ripristino, riparazione, sostituzione, smaltimento e cura dei beni danneggiati che hanno formato oggetto di accertamento. 3. L'indennizzo e' soggetto ad una riduzione del 50 per cento nei seguenti casi: a) qualora sia accertato che il danno e' stato cagionato su animali abbandonati ovvero non custoditi, non confinati o non adeguatamente sorvegliati durante le ore notturne, compatibilmente con le pratiche di gestione del pascolo e zootecniche. b) qualora negli ultimi cinque anni il richiedente abbia goduto della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno sui beni danneggiati, o di recinzioni in comodato gratuito a protezione dei beni danneggiati, di cui al capo II del presente regolamento. Il danno e' comunque indennizzato nella misura massima del 100 per cento qualora l'opera di prevenzione sia stata correttamente predisposta, mantenuta ed utilizzata. 4. Non si procede all'erogazione dell'indennizzo nei seguenti casi: a) danni al patrimonio zootecnico, in assenza della carcassa dell'animale e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all'accertamento della causa del danno; b) danni al patrimonio zootecnico, in presenza di resti di animali morti e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all'accertamento della causa del danno; c) il proprietario o il detentore del bene danneggiato e' responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1; d) il bestiame, pascola in modo abusivo, ovvero pascola in luoghi o in periodi dell'anno vietati dalla normativa vigente. 5. Il Servizio competente, valutate le condizioni di rischio, indica nel provvedimento di concessione dell'indennizzo eventuali opere di prevenzione finalizzate a ridurre le condizioni di rischio. Ai fini della determinazione della misura dell'eventuale indennizzo futuro per danni verificatisi successivamente, il Servizio competente tiene conto della realizzazione delle opere di prevenzione e riduce la misura dell'indennizzo del 30 per cento e, per i successivi ulteriori danni, del 50 per cento se le opere di prevenzione non sono realizzate. Art. 9. Denuncia e modalita' di presentazione della domanda di indennizzo 1. A pena di inammissibilita' della domanda di indennizzo, entro tre giorni dalla scoperta dell'evento l'interessato denuncia il danno con atto scritto, riportante il luogo, la data e una sommaria descrizione del danno, inviato o presentato direttamente al Servizio competente o alla stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, che successivamente la inoltra al servizio. 2. L'interessato comunica tempestivamente al soggetto al quale ha inoltrato la denuncia ogni eventuale evoluzione del danno subito. 3. L'interessato presenta la domanda di indennizzo entro trenta giorni dalla denuncia dell'evento, a pena di inammissibilita' della domanda, secondo il modello di cui all'allegato B corredata, se impresa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per la concessione di aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 4. Qualora la domanda di indennizzo sia presentata entro tre giorni dalla scoperta dell'evento, non e' richiesta la presentazione della denuncia dell'evento di cui al comma 1. 5. Qualora il danno consista nel ferimento di animali per la cui cura siano state sostenute spese veterinarie, alla domanda di indennizzo e' allegata la documentazione relativa alle spese sostenute. E' allegata altresi' una dichiarazione del veterinario che attribuisca l'atto di predazione ad una delle specie di cui all'art. 1 del presente regolamento. Art. 10. Accertamento dei danni 1. Il Servizio competente provvede a concludere il procedimento relativo all'indennizzo dei danni entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 9, comma 3. 2. Il Servizio competente, avvalendosi del personale della stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, provvede all'accertamento dei danni denunciati mediante un sopralluogo in loco. 3. Gli incaricati dell'accertamento provvedono a redigere un verbale nel quale indicano i rilievi compiuti, l'entita' del danno, la stima del possibile indennizzo, le eventuali dichiarazioni rese dal danneggiato nonche' tutte le altre informazioni ritenute necessarie o utili al fine di descrivere con precisione l'evento e l'attribuzione dello stesso alle specie protette di cui all'art. 1. 4. Gli incaricati provvedono all'accertamento dei danni senza ritardi e comunque non oltre 72 ore dalla denuncia o dalla domanda di cui all'art. 9, comma 3. 5. Nel caso in cui gli incaricati accertino che i danni non sono imputabili ai predatori di cui all'art. 1 del presente regolamento, annotano nel verbale che non e' stato possibile imputare il danno economico accertato alle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo. 6. In attesa del sopralluogo il danneggiato si astiene dal rimuovere le carcasse dal luogo della predazione e dall'intraprendere qualsiasi azione che possa alterare l'ambito in cui e' avvenuto il danno. 7. Per la valutazione dei danni il Servizio competente, direttamente o attraverso gli incaricati dell'accertamento, puo' richiedere pareri ai veterinari delle Aziende sanitarie locali, al personale del Corpo forestale regionale o di altri enti pubblici o privati che ritenga utile sentire. Art. 11. Quantificazione dei danni, concessione ed erogazione dell'indennizzo 1. La quantificazione dei danni accertati e' effettuata facendo riferimento al valore di mercato dei beni danneggiati. 2. I danni al patrimonio zootecnico sono determinati tenendo conto della specie, razza, eta' e delle eventuali caratterizzazioni oggettive degli animali, come l'iscrizione all'albo genealogico. 3. La quantificazione dell'importo indennizzabile e' effettuata anche sulla base di un prezziario di riferimento approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia, pubblicato sul sitoweb istituzionale della regione. 4. Qualora non sia possibile procedere alla quantificazione del danno ai sensi dei commi 1 e 3, il Servizio competente puo' richiedere pareri ai veterinari delle aziende sanitarie locali, al personale del Corpo forestale regionale o di altri enti pubblici o privati che ritenga utile sentire. 5. La concessione e la contestuale erogazione dell'indennizzo e' disposta con provvedimento del Servizio competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 9, fatte salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario. Capo IV Disposizioni relative all'indennizzo dei danni ai veicoli Art. 12. Misura dell'indennizzo 1. L'indennizzo dei danni ai veicoli causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo e' fissato nella misura massima del 100 per cento della quantificazione del danno patrimoniale accertato ai sensi dell'art. 14, detratte eventuali somme corrisposte al danneggiato da imprese di assicurazione o da altri enti pubblici. 2. L'indennizzo e' corrisposto nella misura massima di euro cinquemila (IVA compresa) per sinistro. Art. 13. Modalita' di presentazione della domanda di indennizzo 1. A pena di inammissibilita' della domanda, il proprietario del veicolo presenta la domanda di indennizzo entro venti giorni dal sinistro, secondo il modello di cui all'allegato C. 2. La domanda di indennizzo e' corredata da: a) documentazione fotografica dei danni riportati dal veicolo, con l'inquadratura della targa e della carcassa dell'animale investito; b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed annullati in originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ovvero se il beneficiario e' una impresa, un ente pubblico o un'associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000; c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato); d) in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (PRA) accompagnato da un preventivo di riparazione; e) in caso di vendita del rottame, documentazione attestante la vendita con indicazione della somma ricavata; f) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorita' indicate dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); g) fotocopia della carta di circolazione; h) fotocopia del documento di identita' del proprietario del veicolo e del conducente; i) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Art. 14. Quantificazione del danno, concessione ed erogazione dell'indennizzo 1. Ai fini della quantificazione del danno sono oggetto di valutazione: a) le spese sostenute per la riparazione, fermo restando che, nel caso in cui il danno accertato sia superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare dell'indennizzo sara' calcolato sulla base del predetto valore commerciale; b) il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in caso di rottamazione, detratte eventuali somme ricavate dalla vendita del rottame. 2. Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e' valutato considerando il valore medio ricavabile dai principali siti web specializzati. 3. La concessione, e la contestuale erogazione dell'indennizzo e' disposta con provvedimento del Servizio competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 13, fatte salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario. Art. 15. Esclusioni dall'indennizzo 1. L'indennizzo non e' corrisposto in assenza della carcassa dell'animale che ha causato il danno o in mancanza di elementi utili a determinare se la specie responsabile del sinistro appartenga ad una delle quattro di cui al presente regolamento. Capo V Norme transitorie e finali Art. 16. Disposizione transitoria 1. Le domande di indennizzo presentate ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) fino all'entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate, ove necessario, in conformita' alle previsioni del presente regolamento su richiesta del Servizio regionale competente da effettuarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Con la richiesta di integrazione e' fissato il termine di presentazione della documentazione. 2. Ai procedimenti in corso alla data in entrata in vigore del presente regolamento, esclusi quelli contemplati al comma 1, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128 (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). Art. 17. Modifica degli allegati 1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 18. Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Abrogazione 1. Il regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6/2008, emanato con d.p. reg. 128/2009 e' abrogato. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.