Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49 della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del presidente della regione 4 ottobre 2019, n. 175. (Omissis). Art. 1. Modifica al titolo del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. Nel titolo del decreto del presidente della regione n. 175/2019, la parola: «macchinari» e' sostituita dalle seguenti: «macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonche' hardware, software e tecnologie digitali». Art. 2. Modifiche all'art. 1 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. All'art. 1 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformita' dell'art. 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese di incentivi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonche' hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera f), dopo la parola: «leasing» e' inserita la seguente: «finanziario»; 2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: «h-bis) "beni ammissibili": macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonche' hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalita' dimostrative, i beni ceduti in comodato e i beni destinati a essere noleggiati senza operatore; h-ter) "servizi e interventi ammissibili ausiliari": imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all'installazione e al funzionamento di tali beni nonche' alla formazione del personale propedeutica all'utilizzo degli stessi;»; 3) la lettera i) e' abrogata. Art. 3. Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 175/2019, le parole: «nella quale sono da utilizzare i macchinari» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale sono destinati per il loro utilizzo i beni ammissibili acquisiti con l'operazione finanziaria in riferimento alla quale e' concesso l'incentivo». Art. 4. Modifiche all'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. All'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo le parole: «previsto al comma 1,» sono inserite le seguenti: «oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI,»; b) al comma 6, prima delle parole: «Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI oppure,». Art. 5. Modifiche all'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. All'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: «macchinari» e' sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari»; b) al comma 2, la parola: «macchinari» e' sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari» e la parola: «stessi» e' sostituita dalle seguenti: «dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iniziativa si intende realizzata quando: a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) il contratto di acquisto e' stato stipulato; 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unita' locale di cui all'art. 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati; 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari e' stato fatturato; 4) gli effetti sono stati emessi; 5) il netto ricavo dell'operazione di sconto e' stato interamente erogato; b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) il contratto di acquisto e' stato stipulato; 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unita' locale di cui all'art. 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati; 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari e' stato fatturato e pagato; 4) il finanziamento e' stato erogato; c) nel caso di leasing, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) il contratto di leasing e' stato stipulato; 2) il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede o nell'unita' locale di cui all'art. 2, comma 2, e' stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.». Art. 6. Modifiche all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. All'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari e' compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La spesa ammissibile e' data dalla quota del costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed e' compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 5.000.000, si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.»; c) il comma 3 e' abrogato; d) al comma 4, dopo le parole: «relativi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile,»; e) al comma 6, la parola: «onnicomprensivo» e' sostituita dalle seguenti: «annuo nominale (TAN)»; f) al comma 7, la parola: «macchinari» e' sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili»; g) al comma 8, le parole: «macchinari, il costo dei macchinari» sono sostituite dalle seguenti: «beni ammissibili e dagli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari»; h) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni. 8-ter. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui e' concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI. 8-quater. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali ammissibili. 8-quinquies. Ad eccezione del caso in cui gli incentivi sono concessi a una grande impresa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, se sono rispettate le seguenti condizioni le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni; b) il prezzo dei beni usati non e' superiore al loro valore di mercato ed e' inferiore al costo di beni simili nuovi; c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti. 8-sexies. La congruita' dei costi concernenti beni usati ammissibili in conformita' al comma 8-quinquies e' attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente.». Art. 7. Sostituzione dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. L'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 e' sostituito dal seguente: «1. L'incentivo e' finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari per mezzo delle operazioni finanziarie. 2. L'incentivo e' pari al massimo a: a) il 10 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000; b) il 7,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000; c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.». Art. 8. Modifiche all'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.»; b) al comma 2, le parole: «cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attivazione dell'intervento incentivante» e dopo le parole: «dall'avvio dell'iniziativa» sono inserite le seguenti: «ovvero, nel caso di cui al comma 1-bis, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa,»; c) al comma 11, le parole: «In conformita' all'art. 33, comma 6, della legge n. 7/2000,» sono soppresse; d) al comma 16, la parola: «macchinari» e' sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari». Art. 9. Modifiche all'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 1. All'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera d), la parola: «macchinari» e' sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili»; b) al comma 1, lettera f), le parole: «del macchinario» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ammissibili». Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. Visto: il presidente: Fedriga