Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione  di
  contributi  per  agevolare  l'acquisizione  di  macchinari  tramite
  operazioni  bancarie  e  di  leasing  finanziario,  in   attuazione
  dell'art. 6, comma 49 della legge regionale  n.  23/2002  (Sabatini
  Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto  del  presidente  della
  regione 4 ottobre 2019, n. 175. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                   Modifica al titolo del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. Nel  titolo  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019, la  parola:  «macchinari»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«macchinari, impianti, attrezzature e beni  strumentali  di  impresa,
nonche' hardware, software e tecnologie digitali». 
 
                               Art. 2. 
 
                  Modifiche all'art. 1 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. All'art.  1  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 48,
lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento
del bilancio 2002 e  del  bilancio  pluriennale  2002-2004  ai  sensi
dell'art. 18 della legge  regionale  16  aprile  1999,  n.  7)  e  in
conformita' dell'art. 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3
(Prime  misure  per  far  fronte  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), disciplina i criteri e le  modalita'  per  la  concessione
alle imprese di incentivi nella forma di contributi a  fondo  perduto
per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di  leasing
finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali
di  impresa,  nonche'  hardware,  software  e  tecnologie   digitali,
destinati  a  uso  produttivo  in   sedi   situate   nel   territorio
regionale.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla lettera f), dopo la parola: «leasing»  e'  inserita  la
seguente: «finanziario»; 
      2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: 
    «h-bis) "beni ammissibili": macchinari, impianti, attrezzature  e
beni strumentali di impresa, nonche' hardware, software e  tecnologie
digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate  nel  territorio
regionale, esclusi i beni acquisiti  per  finalita'  dimostrative,  i
beni ceduti in comodato e i beni destinati a essere noleggiati  senza
operatore; 
    h-ter) "servizi e interventi ammissibili ausiliari": imballaggio,
trasporto, montaggio e  collaudo  dei  beni  ammissibili,  interventi
tecnici  e  strutturali,  incluse   le   opere   murarie,   necessari
all'installazione e  al  funzionamento  di  tali  beni  nonche'  alla
formazione del personale propedeutica all'utilizzo degli stessi;»; 
      3) la lettera i) e' abrogata. 
 
                               Art. 3. 
 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  2  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 175/2019, le parole: «nella quale  sono  da  utilizzare  i
macchinari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla   quale   sono
destinati per il loro  utilizzo  i  beni  ammissibili  acquisiti  con
l'operazione  finanziaria  in  riferimento  alla  quale  e'  concesso
l'incentivo». 
 
                               Art. 4. 
 
                  Modifiche all'art. 4 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  «previsto  al  comma  1,»  sono
inserite le seguenti: «oppure nel caso di  soggetti  beneficiari  che
non sono in possesso dei requisiti di PMI,»; 
    b) al  comma  6,  prima  delle  parole:  «Nel  caso  di  soggetti
beneficiari non  in  possesso  dei  requisiti  di  PMI  ovvero»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al  comma  3,
nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI
oppure,». 
 
                               Art. 5. 
 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  la  parola:  «macchinari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi
ammissibili ausiliari»; 
    b) al comma  2,  la  parola:  «macchinari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «beni ammissibili o eventualmente dei servizi e  interventi
ammissibili ausiliari» e la  parola:  «stessi»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «dei  beni  ammissibili  o  eventualmente  dei  servizi  e
interventi ammissibili ausiliari»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'iniziativa si intende realizzata quando: 
    a) nel caso di finanziamento mediante  sconto  di  effetti,  sono
soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 
      1) il contratto di acquisto e' stato stipulato; 
      2) i beni  ammissibili  sono  stati  consegnati  nella  sede  o
nell'unita' locale di cui  all'art.  2,  comma  2,  e  gli  eventuali
servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati; 
      3) il costo dei beni ammissibili e degli  eventuali  servizi  e
interventi ammissibili ausiliari e' stato fatturato; 
      4) gli effetti sono stati emessi; 
      5)  il  netto  ricavo  dell'operazione  di  sconto   e'   stato
interamente erogato; 
    b) nel  caso  di  finanziamento  bancario,  sono  soddisfatte  le
seguenti condizioni cumulative: 
      1) il contratto di acquisto e' stato stipulato; 
      2) i beni  ammissibili  sono  stati  consegnati  nella  sede  o
nell'unita' locale di cui  all'art.  2,  comma  2,  e  gli  eventuali
servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati; 
      3) il costo dei beni ammissibili e degli  eventuali  servizi  e
interventi ammissibili ausiliari e' stato fatturato e pagato; 
      4) il finanziamento e' stato erogato; 
    c) nel caso di leasing, sono soddisfatte le  seguenti  condizioni
cumulative: 
      1) il contratto di leasing e' stato stipulato; 
      2) il verbale di consegna dei beni  ammissibili  nella  sede  o
nell'unita' locale di cui all'art. 2, comma 2, e' stato  sottoscritto
dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e  interventi  ammissibili
ausiliari sono stati realizzati.». 
 
                               Art. 6. 
 
                  Modifiche all'art. 6 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. All'art.  6  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Sono  ammissibili  le  operazioni  finanziarie   finalizzate
all'acquisizione di beni ammissibili  e  degli  eventuali  servizi  e
interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per  cento
dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi
ammissibili ausiliari.  Il  costo  dei  servizi  e  degli  interventi
ammissibili ausiliari e' compreso nel limite complessivo del  15  per
cento del totale dei costi ammissibili.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La spesa ammissibile e' data dalla quota del costo  dei  beni
ammissibili  e  degli  eventuali  servizi  e  interventi  ammissibili
ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed e' compresa tra euro
1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili
e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari  coperto
dall'operazione  finanziaria  sia  superiore  a  euro  5.000.000,  si
considera  spesa  ammissibile  ai  fini  del  calcolo  dell'incentivo
l'importo massimo di euro 5.000.000.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) al comma 4, dopo le parole: «relativi all'IVA»  sono  inserite
le  seguenti:  «,  salvo  questa  non  costituisca   un   costo   non
recuperabile,»; 
    e) al comma 6, la parola: «onnicomprensivo» e'  sostituita  dalle
seguenti: «annuo nominale (TAN)»; 
    f) al comma  7,  la  parola:  «macchinari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «beni ammissibili»; 
    g) al comma 8, le parole: «macchinari, il costo  dei  macchinari»
sono sostituite dalle seguenti: «beni ammissibili e  dagli  eventuali
servizi  e  interventi  ammissibili  ausiliari,  il  costo  dei  beni
ammissibili  e  degli  eventuali  servizi  e  interventi  ammissibili
ausiliari»; 
    h) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. Nel caso in cui gli  incentivi  sono  concessi  ai  sensi
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le  spese  relative  a
beni  immateriali   sono   ammissibili   alle   seguenti   condizioni
cumulative: 
    a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario
degli incentivi; 
    b) sono considerati ammortizzabili; 
    c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l'acquirente; 
    d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per  almeno  tre
anni. 
    8-ter. Nel caso in cui  gli  incentivi  sono  concessi  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le  spese  relative  a
beni  immateriali   sono   ammissibili   alle   seguenti   condizioni
cumulative: 
    a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario
degli incentivi; 
    b) sono ammortizzabili; 
    c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l'acquirente; 
    d) figurano all'attivo  dell'impresa  beneficiaria  dell'aiuto  e
restano associati al progetto per cui e' concesso l'aiuto per  almeno
cinque anni o tre anni nel caso di PMI. 
    8-quater. Nel caso in cui gli incentivi sono  concessi  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le grandi imprese,
i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per
cento dei costi totali ammissibili. 
    8-quinquies. Ad eccezione del caso  in  cui  gli  incentivi  sono
concessi a una grande impresa ai sensi dell'art. 14  del  regolamento
(UE) n. 651/2014,  se  sono  rispettate  le  seguenti  condizioni  le
acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati: 
    a) il venditore rilascia una dichiarazione  attestante  l'origine
dei beni; 
    b) il prezzo dei beni usati non e' superiore al  loro  valore  di
mercato ed e' inferiore al costo di beni simili nuovi; 
    c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi  alle
norme e standard pertinenti. 
    8-sexies.  La  congruita'  dei  costi  concernenti   beni   usati
ammissibili in conformita'  al  comma  8-quinquies  e'  attestata  da
perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto
beneficiario scelto dal soggetto richiedente.». 
 
                               Art. 7. 
 
                Sostituzione dell'art. 7 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. L'art. 7 del decreto del presidente della regione n.  175/2019
e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'incentivo e' finalizzato ad  agevolare  l'acquisizione  dei
beni ammissibili e degli eventuali servizi e  interventi  ammissibili
ausiliari per mezzo delle operazioni finanziarie. 
    2. L'incentivo e' pari al massimo a: 
    a) il 10 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso
in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000; 
    b) il 7,5 per cento dell'importo  della  spesa  ammissibile,  nel
caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non  superiore  a
euro 2.500.000; 
    c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel  caso
in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.». 
 
                               Art. 8. 
 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga a quanto stabilito al  comma  1,  nel  caso  di
applicazione  del  regolamento  (UE)   1407/2013,   le   domande   di
attivazione dell'intervento incentivante  possono  essere  presentate
dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche  dopo  l'avvio
dell'iniziativa  e  gli  incentivi  possono  avere  a  oggetto  spese
sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda da parte dell'impresa.»; 
    b) al comma 2, le parole: «cui al comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti:  «attivazione  dell'intervento  incentivante»  e  dopo   le
parole:  «dall'avvio  dell'iniziativa»  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero, nel caso di cui al comma 1-bis, entro il termine di 12  mesi
dalla presentazione  della  domanda  di  attivazione  dell'intervento
incentivante da parte dell'impresa,»; 
    c) al comma 11, le parole: «In conformita' all'art. 33, comma  6,
della legge n. 7/2000,» sono soppresse; 
    d) al comma 16,  la  parola:  «macchinari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «beni ammissibili e degli eventuali  servizi  e  interventi
ammissibili ausiliari». 
 
                               Art. 9. 
 
                  Modifiche all'art. 10 del decreto 
              del presidente della regione n. 175/2019 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
175/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, lettera d), la parola: «macchinari» e'  sostituita
dalle seguenti: «beni ammissibili»; 
    b) al comma 1, lettera f),  le  parole:  «del  macchinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni ammissibili». 
 
                              Art. 10. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. 
 
                                       Visto: il presidente: Fedriga