Allegato Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4. (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione e di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in conformita' ai regolamenti (UE): a) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; b) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare agli articoli 28, 29, 30 e 31; c) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. 2. Il presente regolamento si applica alle seguenti misure del PSR connesse alle superfici e agli animali: a) Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali; b) Misura 11 Agricoltura biologica; c) Misura 12 Indennita' natura 2000 e indennita' connesse alla direttiva quadro sulle acque; d) Misura 13 Indennita' a favore di agricoltori delle zone montane. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che cofinanzia il PSR; b) autorita' di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013; c) struttura responsabile: unita' organizzativa responsabile per ogni misura di competenza dell'attuazione, coordinamento ed informazione nei confronti degli uffici attuatori di cui alla lettera d) e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG; d) ufficio attuatore: unita' organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura di cui alla lettera c) e dall'AdG; e) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), operante in conformita' alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014; f) Comitato di sorveglianza (CdS): organo costituito con deliberazione di Giunta regionale preposto alla sorveglianza sull'attuazione del PSR d'intesa con l'AdG, con le funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013; g) autorita' di certificazione: organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; h) sottomisura: articolazione della misura che contribuisce alla realizzazione di una o pi delle priorita' dell'Unione in materia di sviluppo rurale come previsto dal PSR; i) tipo di intervento: insieme di operazioni finanziabili raggruppate all'interno di una sottomisura; j) bando: atto formale con il quale viene indetta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad un regime di sostegno contenente le indicazioni di cui all'art. 9; k) sistema di gestione e monitoraggio: insieme di azioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo procedure e modalita' di funzionamento adottate dall'AdG, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'OP per quanto attiene gli aspetti da esso delegati, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della legge regionale 4/2016; l) sistema di verificabilita' e controllabilita' delle misure (VCM): sistema di valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte dell'AdG e dell'OP, al fine di stabilire la verificabilita' e controllabilita' di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel PSR, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013; m): Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): il sistema informativo dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da AGEA. Capo II Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR Art. 3. Strutture competenti 1. Nel rispetto dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, le strutture competenti per la gestione ed attuazione del PSR sono l'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori secondo le funzioni rispettivamente indicate agli articoli 4, 5 e 6. 2. Le strutture responsabili sono: a) per le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e d) il Servizio competente in materie di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura; b) per la misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) il Servizio competente in materia di biodiversita'. 3. L'ufficio attuatore per le misure di cui all'art. 1, comma 2 e' il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo Art. 4. Funzioni dell'AdG 1. Le funzioni dell'AdG sono: a) gestire i rapporti con la Commissione europea, l'OP e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essi necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) assistere il CdS e fornire ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti; c) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013; d) garantire l'esistenza di un sistema informatico per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento, finalizzato, anche, alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit; e) coordinare la programmazione e l'attuazione del PSR, in particolare attraverso: 1) l'elaborazione e la proposta di norme e provvedimenti attuativi; 2) l'emanazione di direttive nei confronti delle strutture responsabili e dell'ufficio attuatore; 3) l'adozione di atti di indirizzo alle strutture responsabili e all'ufficio attuatore, mediante pareri, circolari e documentazione necessaria per la corretta attuazione del PSR; f) elaborare, sentite le strutture responsabili competenti, le proposte di modifica del PSR da sottoporre al parere del CdS; g) sottoporre al parere del CdS i criteri di selezione, definiti in conformita' ai principi individuati nel PSR ed in collaborazione con le strutture responsabili; h) sovrintendere, in qualita' di responsabile del sistema di monitoraggio, alla gestione fisica e finanziaria del PSR, effettuata da parte delle strutture responsabili; i) elaborare i bandi da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di selezione sottoposti al CdS e nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 9, nonche' pubblicarli nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR); j) predisporre gli elenchi regionali di proposta di liquidazione e trasmetterli all'OP; k) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento di impegni alle misure di cui all'art. 1, comma 2 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; l) garantire la verificabilita' e controllabilita' delle misure attraverso il sistema VCM. Art. 5. Funzioni delle strutture responsabili 1. Le funzioni delle strutture responsabili sono: a) concorrere alla definizione dei criteri di selezione, sulla base dei principi e degli obiettivi stabiliti nel PSR; b) supportare l'ufficio attuatore e garantire le informazioni necessarie per l'attuazione dei bandi; c) garantire la corretta gestione fisica e finanziaria delle attivita' di propria competenza nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonche' dall'AdG e dall'OP; d) comunicare all'AdG i dati sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle misure, le economie verificatisi a seguito della realizzazione delle operazioni finanziate e le previsioni di spesa; e) alimentare, unitamente all'AdG, all'ufficio attuatore e all'OP il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicita' sono responsabili. Art. 6. Funzioni dell'ufficio attuatore 1. Le funzioni dell'ufficio attuatore sono: a) verificare l'ammissibilita' al sostegno dei beneficiari e delle operazioni secondo le procedure definite nel presente regolamento, nel bando e nelle istruzioni operative dell'OP; b) applicare i criteri di selezione definiti in conformita' ai principi previsti nel PSR; c) gestire il procedimento finalizzato alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno in conformita' alla legge regionale n. 7/2000, per le domande di sostegno non oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN; d) adottare e comunicare al beneficiario la proposta di liquidazione relativa alle domande di pagamento non oggetto di istruttoria automatizzata e rideterminare, qualora necessario, il sostegno spettante, comunicando eventuali economie alla struttura responsabile; e) collaborare alle attivita' di valutazione del PSR; f) alimentare, unitamente all'AdG, alle strutture responsabili e all'OP, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicita' sono responsabili; g) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili per l'organizzazione, da parte dell'AdG, delle riunioni del CdS e per la predisposizione della relativa documentazione; h) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS e tramite l'AdG, i rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione; i) applicare le procedure stabilite dall'AdG e dall'OP in caso di irregolarita' e di recupero degli importi indebitamente versati; j) in caso di recupero delle risorse erogate, monitorare in concorso con l'OP la corretta e regolare restituzione delle risorse del PSR da parte dei soggetti cui tale obbligo e' riferito. Art. 7. Competenze della Giunta regionale 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente: a) approva e modifica il piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle strutture responsabili; b) provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate; c) approva i bandi predisposti dall'Adg; d) individua i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. Art. 8. Funzioni delegate dall'OP 1. In conformita' all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, le funzioni delegate dall'OP alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono quelle individuate nella convenzione con l'OP per l'esercizio della delega di funzioni stipulata in data 21 novembre 2017 secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1988 ai sensi dell'art. 73, comma 4, della legge regionale n. 4/2016. 2. Le funzioni delegate concernenti il procedimento di concessione e liquidazione del sostegno a valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 sono dettagliate nei singoli bandi di misura. Art. 9. Bandi 1. La presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 avviene sulla base di bandi predisposti dall'Adg e approvati con deliberazione di Giunta regionale. 2. I bandi, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, al PSR, alla legge regionale n. 7/2000 ed al presente regolamento indicano la denominazione della misura, sottomisura e tipi di intervento in relazione ai quali stabiliscono: a) l'oggetto e le finalita'; b) le risorse finanziarie disponibili; c) le aree di intervento; d) i requisiti di ammissibilita' dei beneficiari; e) la tipologia di accesso e la durata degli impegni; f) l'intensita' del sostegno e la cumulabilita' delle misure e degli interventi; g) le modalita' e i termini per la presentazione delle domande, nonche' per la modifica, il ritiro delle stesse e la documentazione da allegare; h) i criteri di selezione, definiti in conformita' ai principi previsti nel PSR; i) le procedure istruttorie finalizzate alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno; j) i casi e le modalita' di trattamento degli errori palesi; k) gli impegni essenziali ed accessori a carico dei beneficiari; l) l'adeguamento degli impegni; m) le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali; n) eventuali premi aggiuntivi previsti per i singoli tipi di intervento. 3. I bandi sono pubblicati sul BUR a cura dell'Adg e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione. Art. 10. Controlli 1. Alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 si applicano la disciplina dei controlli prevista dal regolamento (UE) n. 809/2014 nonche' quella contenuta nelle istruzioni operative in materia di controlli emanate dall'OP. Capo III. Disposizioni finali Art. 11. Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: a) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84; b) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agroclimatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 91; c) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55; d) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 29 marzo 2017, n. 71; e) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennita' Natura 2000 e indennita' connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83; f) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennita' Natura 2000 e indennita' connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 20142020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 90; g) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 92. Art. 12. Norme transitorie 1. I regolamenti di cui all'art. 11 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno nell'annualita' 2020 a valere sulla misura 11 di cui al regolamento 55/2016 possono presentare, per le medesime superfici, domanda a valere sul bando della medesima misura che sara' emanato ai sensi del presente regolamento, previa rinuncia alla domanda gia' presentata ai sensi del regolamento n. 55/2016. Art. 13. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000. Art. 14. Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dall'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Art. 15. Rinvio dinamico 1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BUR.