Allegato 
 
Regolamento di attuazione per le misure  connesse  alle  superfici  e
  agli animali del  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020  della
  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma
  2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4. 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione  e
di attuazione  del  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) ai sensi  dell'art.  73,
comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4  (Disposizioni  per
il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore
terziario, per  l'incentivazione  dello  stesso  e  per  lo  sviluppo
economico) ed in conformita' ai regolamenti (UE): 
      a) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  17
dicembre 2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
      b) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul  sostegno  allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005  del  Consiglio
e, in particolare agli articoli 28, 29, 30 e 31; 
      c) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  23
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative
al sostegno da parte del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE)
n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto  riguarda  le  risorse  e
l'applicazione negli anni 2021  e  2022  e  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione  di  tale
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. 
    2. Il presente regolamento si applica alle  seguenti  misure  del
PSR connesse alle superfici e agli animali: 
      a) Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali; 
      b) Misura 11 Agricoltura biologica; 
      c) Misura 12 Indennita' natura 2000 e indennita' connesse  alla
direttiva quadro sulle acque; 
      d) Misura 13 Indennita' a  favore  di  agricoltori  delle  zone
montane. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
      a) FEASR: Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  che
cofinanzia il PSR; 
      b) autorita' di gestione (AdG):  organismo  responsabile  della
gestione e attuazione  del  PSR  nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e  dall'art.  66  del
regolamento (UE) n. 1305/2013; 
      c) struttura responsabile:  unita'  organizzativa  responsabile
per ogni  misura  di  competenza  dell'attuazione,  coordinamento  ed
informazione nei confronti degli uffici attuatori di cui alla lettera
d) e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG; 
      d) ufficio attuatore:  unita'  organizzativa  responsabile  del
procedimento e dell'istruttoria  relativi  alla  concessione  e  alla
proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel  rispetto
delle indicazioni fornite dalla struttura di cui alla  lettera  c)  e
dall'AdG; 
      e) organismo  pagatore  (OP):  Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) istituita ai  sensi  del  decreto  legislativo  27
maggio  1999,  n.   165   (Soppressione   dell'AIMA   e   istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  operante  in
conformita' alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare
il regolamento delegato (UE) n. 907/2014  della  Commissione  dell'11
marzo 2014 ed il regolamento di esecuzione  (UE)  n.  908/2014  della
Commissione del 6 agosto 2014; 
      f)  Comitato  di  sorveglianza  (CdS):  organo  costituito  con
deliberazione  di  Giunta  regionale   preposto   alla   sorveglianza
sull'attuazione del PSR d'intesa con l'AdG, con le  funzioni  di  cui
agli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013  e  all'art.
74 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
      g) autorita' di certificazione:  organismo  responsabile  della
certificazione delle  dichiarazioni  di  spesa  e  delle  domande  di
pagamento, con le funzioni di cui all'art. 126 del  regolamento  (UE)
n. 1303/2013, e all'art. 9 del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
      h) sottomisura: articolazione  della  misura  che  contribuisce
alla realizzazione di una o pi delle priorita' dell'Unione in materia
di sviluppo rurale come previsto dal PSR; 
      i) tipo  di  intervento:  insieme  di  operazioni  finanziabili
raggruppate all'interno di una sottomisura; 
      j) bando: atto formale con il quale  viene  indetta  l'apertura
dei termini per la presentazione delle domande di  partecipazione  ad
un regime di sostegno contenente le indicazioni di cui all'art. 9; 
      k) sistema  di  gestione  e  monitoraggio:  insieme  di  azioni
finalizzate a garantire il rispetto dei principi di cui  all'art.  72
del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo procedure e  modalita'  di
funzionamento adottate dall'AdG, sentite le strutture responsabili  e
gli uffici attuatori, in accordo con  l'OP  per  quanto  attiene  gli
aspetti da esso delegati, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della  legge
regionale 4/2016; 
      l) sistema di verificabilita' e controllabilita'  delle  misure
(VCM): sistema di valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte
dell'AdG e  dell'OP,  al  fine  di  stabilire  la  verificabilita'  e
controllabilita' di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese
nel  PSR,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.   62   del
regolamento (UE)  n.  1305/2013;  m):  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN): il sistema informativo  dei  servizi  del  comparto
agricolo,  agroalimentare  e  forestale  messo  a  disposizione   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da AGEA. 
 
                               Capo II 
 
 
      Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Strutture competenti 
 
    1. Nel rispetto dell'art. 125 del regolamento (UE) n.  1303/2013,
dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del  regolamento  di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti  regionali
emanato con decreto del Presidente  della  Regione  n.  277/2004,  le
strutture competenti per la  gestione  ed  attuazione  del  PSR  sono
l'AdG, le strutture responsabili e gli uffici  attuatori  secondo  le
funzioni rispettivamente indicate agli articoli 4, 5 e 6. 
    2. Le strutture responsabili sono: 
      a) per le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),  b)  e
d) il Servizio competente in materie di politiche  rurali  e  sistemi
informativi in agricoltura; 
      b) per la misura di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  c)  il
Servizio competente in materia di biodiversita'. 
    3. L'ufficio attuatore per le misure di cui all'art. 1,  comma  2
e' il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Funzioni dell'AdG 
 
    1. Le funzioni dell'AdG sono: 
      a) gestire i rapporti con la Commissione  europea,  l'OP  e  lo
Stato  con  particolare  riguardo  alla  trasmissione  di  tutte   le
informazioni ad essi necessarie ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013; 
      b)  assistere  il  CdS  e  fornire  ad  esso  le   informazioni
necessarie allo svolgimento dei suoi compiti; 
      c) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione
del CdS, le relazioni di  attuazione  annuali  e  finali  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
      d) garantire l'esistenza  di  un  sistema  informatico  per  la
gestione e il controllo delle domande di sostegno e delle domande  di
pagamento, finalizzato, anche,  alla  registrazione  e  conservazione
informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per
la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica
e l'audit; 
      e) coordinare la programmazione  e  l'attuazione  del  PSR,  in
particolare attraverso: 
        1) l'elaborazione e la  proposta  di  norme  e  provvedimenti
attuativi; 
        2) l'emanazione di direttive nei  confronti  delle  strutture
responsabili e dell'ufficio attuatore; 
        3)  l'adozione  di   atti   di   indirizzo   alle   strutture
responsabili e all'ufficio attuatore, mediante  pareri,  circolari  e
documentazione necessaria per la corretta attuazione del PSR; 
      f) elaborare, sentite le strutture responsabili competenti,  le
proposte di modifica del PSR da sottoporre al parere del CdS; 
      g) sottoporre  al  parere  del  CdS  i  criteri  di  selezione,
definiti in  conformita'  ai  principi  individuati  nel  PSR  ed  in
collaborazione con le strutture responsabili; 
      h) sovrintendere, in qualita' di responsabile  del  sistema  di
monitoraggio, alla gestione fisica e finanziaria del PSR,  effettuata
da parte delle strutture responsabili; 
      i) elaborare  i  bandi  da  sottoporre  all'approvazione  della
Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di  selezione  sottoposti
al CdS e nel rispetto  dei  contenuti  di  cui  all'art.  9,  nonche'
pubblicarli nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR); 
      j)  predisporre  gli   elenchi   regionali   di   proposta   di
liquidazione e trasmetterli all'OP; 
      k) condurre l'istruttoria  finalizzata  all'individuazione  dei
casi   di   riduzione   ed   esclusione   dei   sostegni    derivanti
dall'inadempimento di impegni alle misure di cui all'art. 1, comma  2
da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; 
      l) garantire la verificabilita' e controllabilita' delle misure
attraverso il sistema VCM. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Funzioni delle strutture responsabili 
 
    1. Le funzioni delle strutture responsabili sono: 
      a) concorrere alla definizione dei criteri di selezione,  sulla
base dei principi e degli obiettivi stabiliti nel PSR; 
      b) supportare l'ufficio attuatore e garantire  le  informazioni
necessarie per l'attuazione dei bandi; 
      c) garantire la corretta gestione fisica  e  finanziaria  delle
attivita' di propria competenza nel rispetto delle procedure e  degli
adempimenti  previsti  dalle  normative  comunitarie,   nazionali   e
regionali, nonche' dall'AdG e dall'OP; 
      d) comunicare all'AdG i dati sullo stato di avanzamento  fisico
e finanziario delle misure, le economie verificatisi a seguito  della
realizzazione delle operazioni finanziate e le previsioni di spesa; 
      e) alimentare,  unitamente  all'AdG,  all'ufficio  attuatore  e
all'OP il sistema informatico di gestione  e  monitoraggio  del  PSR,
secondo le  disposizioni  rese  dall'AdG,  con  tutte  le  necessarie
informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e  della
cui correttezza e veridicita' sono responsabili. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                   Funzioni dell'ufficio attuatore 
 
    1. Le funzioni dell'ufficio attuatore sono: 
      a) verificare l'ammissibilita' al sostegno  dei  beneficiari  e
delle  operazioni  secondo  le  procedure   definite   nel   presente
regolamento, nel bando e nelle istruzioni operative dell'OP; 
      b) applicare i criteri di selezione definiti in conformita'  ai
principi previsti nel PSR; 
      c) gestire il procedimento finalizzato alla concessione e  alla
proposta di liquidazione  del  sostegno  in  conformita'  alla  legge
regionale n. 7/2000, per  le  domande  di  sostegno  non  oggetto  di
istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN; 
      d)  adottare  e  comunicare  al  beneficiario  la  proposta  di
liquidazione relativa  alle  domande  di  pagamento  non  oggetto  di
istruttoria automatizzata e  rideterminare,  qualora  necessario,  il
sostegno spettante, comunicando  eventuali  economie  alla  struttura
responsabile; 
      e) collaborare alle attivita' di valutazione del PSR; 
      f) alimentare, unitamente all'AdG, alle strutture  responsabili
e all'OP, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del  PSR,
secondo le disposizioni rese dall'AdG, con le necessarie informazioni
concernenti  le  operazioni  di  propria  competenza  e   della   cui
correttezza e veridicita' sono responsabili; 
      g) fornire alla struttura responsabile  tutte  le  informazioni
utili per l'organizzazione, da parte dell'AdG, delle riunioni del CdS
e per la predisposizione della relativa documentazione; 
      h) fornire alla struttura responsabile  tutte  le  informazioni
utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione
del CdS e tramite l'AdG, i rapporti annuali e finale  di  esecuzione,
nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione; 
      i) applicare le procedure stabilite dall'AdG e dall'OP in  caso
di irregolarita' e di recupero degli importi indebitamente versati; 
      j) in caso di recupero delle  risorse  erogate,  monitorare  in
concorso con l'OP la corretta e regolare restituzione  delle  risorse
del PSR da parte dei soggetti cui tale obbligo e' riferito. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Competenze della Giunta regionale 
 
    1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente: 
      a) approva e modifica il piano finanziario analitico  del  PSR,
ripartito per tipi  di  intervento  e  secondo  la  competenza  delle
strutture responsabili; 
      b) provvede alla riallocazione delle risorse  assegnate  e  non
utilizzate; 
      c) approva i bandi predisposti dall'Adg; 
      d) individua i casi di riduzione  ed  esclusione  dei  sostegni
derivanti  dall'inadempimento  degli  impegni  posti  a  carico   dei
beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria
in materia di controlli e del decreto del Ministero  delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali  in  materia  di   riduzioni   ed
esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo
rurale. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Funzioni delegate dall'OP 
 
    1. In conformita' all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013  e
all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE)  n.  907/2014  della
Commissione dell'11 marzo 2014, le  funzioni  delegate  dall'OP  alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono quelle individuate  nella
convenzione  con  l'OP  per  l'esercizio  della  delega  di  funzioni
stipulata in data 21 novembre 2017 secondo lo  schema  approvato  con
deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1988  ai  sensi
dell'art. 73, comma 4, della legge regionale n. 4/2016. 
    2.  Le  funzioni  delegate   concernenti   il   procedimento   di
concessione e liquidazione del sostegno a valere sulle misure di  cui
all'art. 1, comma 2 sono dettagliate nei singoli bandi di misura. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                                Bandi 
 
    1. La presentazione delle domande di sostegno e  di  pagamento  a
valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 avviene sulla base  di
bandi predisposti dall'Adg e approvati con  deliberazione  di  Giunta
regionale. 
    2. I bandi, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale
di riferimento, al PSR, alla legge regionale n. 7/2000 ed al presente
regolamento indicano la denominazione  della  misura,  sottomisura  e
tipi di intervento in relazione ai quali stabiliscono: 
      a) l'oggetto e le finalita'; 
      b) le risorse finanziarie disponibili; 
      c) le aree di intervento; 
      d) i requisiti di ammissibilita' dei beneficiari; 
      e) la tipologia di accesso e la durata degli impegni; 
      f) l'intensita' del sostegno e la cumulabilita' delle misure  e
degli interventi; 
      g) le modalita' e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' per la modifica, il ritiro delle stesse e  la  documentazione
da allegare; 
      h) i criteri di selezione, definiti in conformita' ai  principi
previsti nel PSR; 
      i) le procedure istruttorie finalizzate alla concessione e alla
proposta di liquidazione del sostegno; 
      j) i casi e le modalita' di trattamento degli errori palesi; 
      k)  gli  impegni  essenziali  ed   accessori   a   carico   dei
beneficiari; 
      l) l'adeguamento degli impegni; 
      m) le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali; 
      n) eventuali premi aggiuntivi previsti per i  singoli  tipi  di
intervento. 
    3. I bandi sono  pubblicati  sul  BUR  a  cura  dell'Adg  e  sono
divulgati attraverso il sito internet della Regione. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                              Controlli 
 
    1. Alle domande di sostegno e di pagamento  presentate  a  valere
sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 si  applicano  la  disciplina
dei controlli prevista  dal  regolamento  (UE)  n.  809/2014  nonche'
quella contenuta nelle istruzioni operative in materia  di  controlli
emanate dall'OP. 
 
                              Capo III. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: 
      a) il regolamento di attuazione per l'accesso alla  misura  10,
pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi
dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) emanato con decreto del Presidente della  Regione  22  aprile
2016, n. 84; 
      b) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione  per
l'accesso alla misura  10,  pagamenti  agroclimatico-ambientali,  del
Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020  della  Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE)  n.
1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR)  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 91; 
      c) il regolamento di attuazione per l'accesso  alla  misura  11
agricoltura biologica del  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi  dell'art.  29
del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)
emanato con decreto del Presidente della Regione 30  marzo  2016,  n.
55; 
      d) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione  per
l'accesso alla misura  11  agricoltura  biologica  del  Programma  di
sviluppo  rurale  2014-2020  della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione del 29 marzo 2017, n. 71; 
      e) il regolamento di attuazione per l'accesso  alla  misura  12
Indennita' Natura 2000 e indennita' connesse  alla  direttiva  quadro
sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83; 
      f) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione  per
l'accesso alla misura 12 Indennita' Natura 2000 e indennita' connesse
alla direttiva quadro sulle acque del programma  di  sviluppo  rurale
20142020 della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi
dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo  sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo
2018, n. 90; 
      g) il regolamento di attuazione per l'accesso alla  misura  13,
Indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del  programma
di sviluppo rurale 2014-2020 della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione del 27 marzo 2018, n. 92. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. I regolamenti di cui all'art. 11 continuano ad  applicarsi  ai
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
    2.  I  beneficiari  che  hanno  presentato  domanda  di  sostegno
nell'annualita' 2020 a valere sulla misura 11 di cui  al  regolamento
55/2016 possono presentare, per  le  medesime  superfici,  domanda  a
valere sul bando della medesima misura che sara' emanato ai sensi del
presente regolamento, previa rinuncia alla domanda gia' presentata ai
sensi del regolamento n. 55/2016. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento si applicano la normativa europea e nazionale in  materia
di sostegno allo  sviluppo  rurale,  il  PSR  2014-2020  e  la  legge
regionale 7/2000. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il trattamento dei dati  personali  avviene  nel  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679  (Regolamento  generale
sulla protezione dei dati) e dall'art. 86  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi  e  ai  regolamenti
contenuto nel presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo
vigente dei medesimi, comprensivo  delle  modifiche  ed  integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  della  sua
pubblicazione sul BUR.