(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2021) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 sulle disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche; Viste le finalita' dell'art. 18 della sopracitata legge per l'incentivazione degli interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversita' nel territorio regionale, quali attivita' di studio, di ricerca, di divulgazione delle conoscenze, la promozione e la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 433 con la quale e' stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversita' nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15» che disciplina i criteri e le modalita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi per le finalita' previste nell'art. 18 a favore di enti pubblici; Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversita' nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 433; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversita' nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA