Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
  18 aprile 2017, n. 82, (Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
  modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in  conto
  capitale a parziale copertura degli interventi di cui  all'art.  6,
  comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa
  FVG-Riforma delle politiche industriali)). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  reca  modifiche  al  decreto   del
Presidente  della  Regione  18  aprile  2017,  n.  82,   (Regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   concessione   e
l'erogazione di contributi in conto  capitale  a  parziale  copertura
degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale  20
febbraio  2015,  n.  3  (Rilancimpresa  FVG-Riforma  delle  politiche
industriali)). 
 
                               Art. 2. 
 
            Sostituzione del titolo del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Titolo del decreto del Presidente della Regione,  n.  82/2017,
e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente i criteri  e  le
modalita' per la concessione e l'erogazione di  contributi  in  conto
capitale a parziale copertura degli interventi  di  cui  all'art.  6,
comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n.  3  (Rilancimpresa
FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60,  comma
1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).». 
 
                               Art. 3. 
 
           Sostituzione dell'art. 1 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n.  82/2017,
e' sostituto dal seguente: 
      «Art. 1. (Oggetto e finalita'). - 1.  Il  presente  regolamento
stabilisce, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge regionale
20 febbraio 2015,  n.  3  (RilancimpresaFVG-Riforma  delle  politiche
industriali),  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  di
incentivi prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, per
l'insediamento  negli  agglomerati  industriali  di  competenza   dei
consorzi di sviluppo economico locale, o  ricadenti  nelle  aree  dei
distretti industriali, nel territorio  del  Comune  di  Cividale  del
Friuli, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali
localizzate nei Comuni ricompresi  nelle  zone  omogenee  B  e  C  di
svantaggio socio-economico dei territori  montani  individuate  dalla
Giunta regionale  ai  sensi  degli  articoli  21  e  40  della  legge
regionale 20  dicembre  2002,  n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori
montani del Friuli-Venezia Giulia),  rispetto  alle  quali  i  Comuni
hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62,  comma  1  bis  della
legge regionale 3/ zois e nelle  aree  definite  dall'art.  82  della
legge regionale legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni
per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo  sostenibile  verso
una nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia  (SviluppoImpresa)),
comprendenti i complessi produttivi degradati, per  la  realizzazione
di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti  di  iniziative
avanzate in ambito tecnologico, oppure  ampliamenti  o  programmi  di
riconversione produttiva di imprese  gia'  insediate,  in  ogni  caso
aventi significativi positivi effetti occupazionali. 
      2. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della  legge  regionale
n. 3/2021, il presente regolamento disciplina altresi' la concessione
di incentivi  a  imprese  manifatturiere  e  del  terziario  avanzato
esterne alla regione per l'insediamento nelle aree di cui al comma 1,
per l'attrazione di nuovi investimenti». 
 
                               Art. 4. 
 
             Modifiche all'art. 2 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
        «a-bis) complesso produttivo degradato: ai sensi dell'art. 82
della legge regionale 3/2021, gli  edifici  e  le  relative  aree  di
pertinenza non utilizzati da piu' di tre anni o  con  caratteristiche
tali da non essere piu' idonei ad attivita' legate alla produzione;»; 
        b)  alla  lettera  g),   le   parole:   «dell'Area   per   il
manifatturiero, della Direzione centrale delle attivita'  produttive,
turismo  e  cooperazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive»; 
        c) alla lettera n), le parole: «ai sensi dell'art. 2 punto 31
del GBER,» sono soppresse; 
        d) alla lettera o), le parole: «ai sensi dell'art.  2,  punto
62 del GBER,» sono soppresse; 
        e) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:  «q)  addetto:
soggetto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno   e   a   tempo
indeterminato. I contratti a tempo parziale e a  tempo  indeterminato
sono   computati   in   frazione    per    garantire    l'equivalenza
dell'occupazione a tempo pieno;»; 
        f)  la  lettera  s)  e'  sostituita   dalla   seguente:   «s)
occupazione aggiuntiva:  la  differenza  tra  il  numero  di  addetti
occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente  al
completamento  del  progetto  nei  tempi  previsti  dal  decreto   di
concessione  e  il  numero  di  addetti   occupati   alla   data   di
presentazione della domanda, calcolato come  media  aritmetica  degli
addetti occupati nei dodici mesi precedenti alla presentazione  della
domanda. Gli addetti sono espressi nei termini di  cui  alla  lettera
q); ». 
 
                               Art. 5. 
 
           Sostituzione dell'art. 4 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.  82/2017,
e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  4.  (Caratteristiche  degli  investimenti).  -   1.   Le
iniziative  relative  alla  realizzazione   di   nuovi   insediamenti
produttivi, o nuovi insediamenti di  iniziative  avanzate  in  ambito
tecnologico oppure ampliamenti o programmi di  riconversione  di  cui
all'art. 1, comma 1: 
        a) sono localizzate presso una sede o unita' locale collocata
nei siti individuati all'art. 1, comma 1; 
        b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili; 
        c)   devono   essere   sostenibili   dal   punto   di   vista
economico-finanziario  ai   sensi   dell'Allegato   7   al   presente
regolamento; 
        d)  devono  comportare  un  costo  totale   almeno   pari   a
1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro  per  le
piccole e medie imprese; 
        e) devono comportare un elevato impatto occupazionale secondo
gli incrementi di cui all'art. 19, comma 3, lettera d); 
        f) devono aumentare la capacita' competitiva delle imprese  e
delle filiere  di  interesse  regionale,  anche  con  riferimento  ai
mercati esteri; 
        g) devono introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi,  nonche'
di nuovi metodi per produrli distribuirli e usarli; 
        h) devono migliorare le performance  ambientali  dell'impresa
quali: l'ottimizzazione dei consumi energetici; 
      2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria; 
      3) la limitazione delle emissioni inquinanti; 
      4) l'ottimizzazione del consumo di acqua; 
      5) la limitazione della produzione di rifiuti; 
      6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrita' del luogo  di
lavoro; 
        i)   devono   comportare   l'adozione   di   iniziative    di
responsabilita' sociale di impresa  che  tengano  conto  dell'impatto
dell'attivita'  produttiva  sul  mercato,  sul   luogo   di   lavoro,
sull'ambiente e sulla societa' nel suo complesso; 
        j) devono migliorare gli standard  di  efficienza  energetica
conseguito mediante investimenti  realizzati  in  proprio  o  tramite
Energy Service Company. 
    2. Le iniziative relative all'attrazione di nuovi investimenti di
cui all'art. 1, comma 2, devono possedere, oltre  a  quanto  previsto
dal comma 1, lettere a), b), c), f), g), h),  i)  e  j),  i  seguenti
requisiti: 
      a)  impatto  occupazionale  previsto  a  pena  di  revoca   del
contributo pari ad almeno dieci nuove  assunzioni  con  contratto  di
lavoro full time a tempo  indeterminato  nel  primo  anno  dall'avvio
dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con  contratto  di
lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio. I  contratti  di
lavoro possono anche essere part-time a tempo indeterminato, nel qual
caso  sono  conteggiati  in  percentuale  sulla  base  dell'effettivo
impegno lavorativo orario; 
      b) investimento minimo di sette milioni di  euro  in  un  nuovo
stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente; 
      c) significativo impatto sull'indotto in  termini  di  commesse
per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni  e  forniture,
nei  primi  tre  anni,  pari  alla  sottoscrizione  di  almeno  venti
contratti con imprese locali per le piccole  e  medie  imprese  e  di
almeno cinquanta contratti per le grandi imprese; 
      d) vincolo di destinazione almeno settennale.». 
 
                               Art. 6. 
 
             Modifiche all'art. 5 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2, le parole: « paragrafo 4 » sono sostituite dalle
seguenti: «paragrafo 5»; 
      b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis.  I  contributi  concessi  ai   sensi   del   presente
regolamento non sono cunnulabili con i  contributi  concessi  per  le
medesime iniziative, a valere su bandi emanati ai sensi dell'art. 84,
comma 3, della legge regionale n.  3/2021  per  la  realizzazione  di
interventi   di   riqualificazione   e    riconversione    produttiva
sostenibile.». 
 
                               Art. 7. 
 
             Modifiche all'art. 7 del DPReg. n. 82/2017 
 
    All'art. 7 del decreto del Presidente della  Regione  n.  82/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera b-bis) del comma e' soppressa; 
      b) dopo il comma e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Sono beneficiarie degli  incentivi  per  l'attrazione
investimenti di cui all'articolo comma 2, le imprese manifatturiere e
del terziario  avanzato  esterne  alla  regione,  che  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  incentivo  hanno  sede  legale   e
operativa al di fuori del  territorio  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia.». 
 
                               Art. 8. 
 
           Sostituzione dell'art. 15 del DPReg. n. 82/2017 
 
    Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della  Regione
n. 82/2017 le parole: «o erogati» sono soppresse. 
 
                               Art. 9. 
 
             Modifiche all'art. 18 del DPReg. n. 82/2017 
 
    Al comma 4 dell'art. 18 del DPReg. n. 82/2017 le parole: «nel cui
agglomerato industriale  e'  previsto  l'insediamento  dell'impresa»,
sono sostituite dalle seguenti: «competenti». 
 
                              Art. 10. 
 
           Sostituzione dell'art. 19 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017,
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19. (Procedimento contributivo). - 1. Gli incentivi  sono
concessi con procedimento valutativo a bando emanato con decreto  del
direttore centrale competente in  materia  di  attivita'  produttive,
contenente le spese  ammissibili,  le  forme  e  le  modalita'  degli
interventi, la documentazione necessaria per l'attivita'  istruttoria
e i criteri di selezione. 
    2. Il bando per l'accesso agli incentivi  aventi  ad  oggetto  la
realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o  nuovi  insediamenti
di iniziative avanzate in ambito tecnologico,  oppure  ampliamenti  o
programmi di riconversione produttiva di imprese  gia'  insediate  e'
emanato con cadenza annuale. 
    3. I bandi per l'accesso  alle  iniziative  per  l'attrazione  di
investimenti in attuazione dell'art.  60  della  legge  regionale  n.
3/2021 sono emanati  con  cadenza  quadrimestrale  a  valere  su  una
riserva   di   fondi   disposta   annualmente,   nei   documenti   di
programmazione, dalla Giunta regionale  nell'ambito  della  dotazione
della linea  contributiva  e  richiamano  gli  ambiti  prioritari  di
ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attivita'  di
attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 
    4. La valutazione delle domande di incentivo  e'  effettuata  dal
Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi: 
      a) domanda presentata da  un'impresa  di  medie  dimensioni:  5
punti; 
      b) domanda presentata da un'impresa iscritta al registro  delle
imprese da meno di dodici  mesi  alla  data  di  presentazione  della
domanda di incentivazione: 5 punti; 
      c) domanda presentata da un'impresa iscritta al registro  delle
imprese da piu' di dodici  mesi  alla  data  di  presentazione  della
domanda di incentivazione e da non piu' di sessanta mesi: 3 punti; 
      d)  domanda  presentata  da  un'innpresa  che,   in   relazione
all'iniziativa  per  la   quale   ha   presentato   la   domanda   di
incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, anche parziale: 
        1) per le piccole imprese: 
          a) punti uno in caso di assunzione di tre addetti; 
          b) punti quattro in caso di assunzione  da  quattro  a  sei
addetti; 
          c) punti otto  in  caso  di  assunzione  da  sette  a  nove
addetti; 
          d) punti dodici in caso di assunzione  da  dieci  a  dodici
addetti; 
          e) punti sedici in caso  di  assunzione  di  oltre  tredici
addetti; 
        2) per le medie imprese: 
          a) punti uno in caso di assunzione di tre addetti; 
          b) punti tre  in  caso  di  assunzione  da  quattro  a  sei
addetti; 
          c) punti sei in caso di assunzione da sette a nove addetti; 
          d) punti nove in caso  di  assunzione  da  dieci  a  dodici
addetti; 
          e) punti dodici in caso  di  assunzione  di  oltre  tredici
addetti; 
        3) per le grandi imprese: 
          a) punti uno in caso di assunzione di tre addetti; 
          b) punti due  in  caso  di  assunzione  da  quattro  a  sei
addetti; 
          c) punti quattro in caso di  assunzione  da  sette  a  nove
addetti; 
          d) punti sei in  caso  di  assunzione  da  dieci  a  dodici
addetti; 
          e) punti otto  in  caso  di  assunzione  di  oltre  tredici
addetti. 
      e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating
di legalita' di cui al decreto MEFMISE del 20 febbraio 2014, n. 57  -
(Regolamento concernente l'individuazione  delle  modalita'  in  base
alle quali si tiene conto del rating  di  legalita'  attribuito  alle
imprese ai fini della concessione di  finanziamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai  sensi
dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27):
punti cinque; 
      f) domanda presentata da un'impresa che  sottoscrive  l'impegno
all'assunzione  di  personale  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a)
dell'art. 20: punti due; 
      g) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive  l'innpegno
ad avviare progetti strutturati di smart working ai  sensi  dell'art.
20, comma 1, lettera b): punti uno; 
      h) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive  l'innpegno
ad avviare progetti di mobilita' sostenibile ai sensi  dell'art.  20,
comma 1, lettera c): punti uno; 
      i) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive  l'innpegno
a dotarsi di un piano di welfare aziendale  ai  sensi  dell'art.  20,
comma 1, lettera d): punti uno. 
    5. Al fine dell'attribuzione del punteggio di  cui  al  comma  3,
lettera b) non e' presa in considerazione l'impresa le cui quote sono
detenute in maggioranza da altre imprese, o la societa'  che  risulta
da trasformazione di societa' preesistente o da fusione  o  scissione
di societa' preesistenti nonche' l'impresa che  e'  stata  costituita
tramite conferimento d'azienda  o  di  ramo  d'azienda  da  parte  di
impresa preesistente. 
    6. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili tra loro. 
    7. In caso di parita' di punteggio viene presa in  considerazione
la domanda che prevede l'importo piu' elevato della spesa ammissibile
ad incentivazione; in caso  di  ulteriore  parita'  le  domande  sono
classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
    8. Il Servizio competente adotta entro  centoventi  giorni  dalla
scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'art.   17,   distinte   proposte   di    graduatoria    riferite,
rispettivamente, alle domande presentate a valere sui bandi di cui ai
commi 2 e 3. 
    9. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  direttore
centrale competente in materia di attivita' produttive e  turismo,  e
pubblicate sul sito internet  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
all'indirizzo www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata.». 
 
                              Art. 11. 
 
             Modifiche all'art. 31 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. All'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per le iniziative di attrazione di nuovi investimenti
di cui all'art. 1, comma 2, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere
la sede o l'unita' operativa attiva nel territorio regionale  nonche'
la destinazione dei beni mobili e immobili  oggetto  degli  incentivi
per   sette   anni,   decorrenti   dalla    data    di    conclusione
dell'iniziativa.»; 
      b) al  comma  2,  la  parola:  «unita'»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «addetti»; 
      c) al comma 3, dopo le parole «durata indicata», sono  inserite
le seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ». 
 
                              Art. 12. 
 
             Modifica all'art. 32 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 5 dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017 le parole «all'approvazione della  graduatoria  di
cui al comma 7 dell'art. 19, » sono  sostituite  dalle  parole  «alla
concessione di cui all'art. 21». 
 
                              Art. 13. 
 
            Modifiche all'allegato 1 al DPReg. n. 82/2017 
 
    1.   Nell'elenco   degli   agglomerati   industriali    di    cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le
denominazioni «Consorzio per lo sviluppo  industriale  di  Monfalcone
(CSIM)» e «Consorzio per lo sviluppo industriale di Gorizia  (CSIA)»,
sono sostituite dalla denominazione: «Consorzio di sviluppo economico
della Venezia Giulia (COSEVEG)». 
 
                              Art. 14. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                        Visto: Il Presidente: Fedriga