Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)). Art. 2. Sostituzione del titolo del DPReg. n. 82/2017 1. Titolo del decreto del Presidente della Regione, n. 82/2017, e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).». Art. 3. Sostituzione dell'art. 1 del DPReg. n. 82/2017 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, e' sostituto dal seguente: «Art. 1. (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i criteri e le modalita' per la concessione di incentivi prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, per l'insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62, comma 1 bis della legge regionale 3/ zois e nelle aree definite dall'art. 82 della legge regionale legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati, per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese gia' insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali. 2. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 3/2021, il presente regolamento disciplina altresi' la concessione di incentivi a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione per l'insediamento nelle aree di cui al comma 1, per l'attrazione di nuovi investimenti». Art. 4. Modifiche all'art. 2 del DPReg. n. 82/2017 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) complesso produttivo degradato: ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 3/2021, gli edifici e le relative aree di pertinenza non utilizzati da piu' di tre anni o con caratteristiche tali da non essere piu' idonei ad attivita' legate alla produzione;»; b) alla lettera g), le parole: «dell'Area per il manifatturiero, della Direzione centrale delle attivita' produttive, turismo e cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive»; c) alla lettera n), le parole: «ai sensi dell'art. 2 punto 31 del GBER,» sono soppresse; d) alla lettera o), le parole: «ai sensi dell'art. 2, punto 62 del GBER,» sono soppresse; e) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) addetto: soggetto con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. I contratti a tempo parziale e a tempo indeterminato sono computati in frazione per garantire l'equivalenza dell'occupazione a tempo pieno;»; f) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: «s) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda, calcolato come media aritmetica degli addetti occupati nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. Gli addetti sono espressi nei termini di cui alla lettera q); ». Art. 5. Sostituzione dell'art. 4 del DPReg. n. 82/2017 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Caratteristiche degli investimenti). - 1. Le iniziative relative alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all'art. 1, comma 1: a) sono localizzate presso una sede o unita' locale collocata nei siti individuati all'art. 1, comma 1; b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili; c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'Allegato 7 al presente regolamento; d) devono comportare un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le piccole e medie imprese; e) devono comportare un elevato impatto occupazionale secondo gli incrementi di cui all'art. 19, comma 3, lettera d); f) devono aumentare la capacita' competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri; g) devono introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonche' di nuovi metodi per produrli distribuirli e usarli; h) devono migliorare le performance ambientali dell'impresa quali: l'ottimizzazione dei consumi energetici; 2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria; 3) la limitazione delle emissioni inquinanti; 4) l'ottimizzazione del consumo di acqua; 5) la limitazione della produzione di rifiuti; 6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrita' del luogo di lavoro; i) devono comportare l'adozione di iniziative di responsabilita' sociale di impresa che tengano conto dell'impatto dell'attivita' produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla societa' nel suo complesso; j) devono migliorare gli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company. 2. Le iniziative relative all'attrazione di nuovi investimenti di cui all'art. 1, comma 2, devono possedere, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i) e j), i seguenti requisiti: a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio. I contratti di lavoro possono anche essere part-time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario; b) investimento minimo di sette milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente; c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni, pari alla sottoscrizione di almeno venti contratti con imprese locali per le piccole e medie imprese e di almeno cinquanta contratti per le grandi imprese; d) vincolo di destinazione almeno settennale.». Art. 6. Modifiche all'art. 5 del DPReg. n. 82/2017 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: « paragrafo 4 » sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 5»; b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cunnulabili con i contributi concessi per le medesime iniziative, a valere su bandi emanati ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale n. 3/2021 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile.». Art. 7. Modifiche all'art. 7 del DPReg. n. 82/2017 All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b-bis) del comma e' soppressa; b) dopo il comma e' inserito il seguente: «1-bis. Sono beneficiarie degli incentivi per l'attrazione investimenti di cui all'articolo comma 2, le imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.». Art. 8. Sostituzione dell'art. 15 del DPReg. n. 82/2017 Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: «o erogati» sono soppresse. Art. 9. Modifiche all'art. 18 del DPReg. n. 82/2017 Al comma 4 dell'art. 18 del DPReg. n. 82/2017 le parole: «nel cui agglomerato industriale e' previsto l'insediamento dell'impresa», sono sostituite dalle seguenti: «competenti». Art. 10. Sostituzione dell'art. 19 del DPReg. n. 82/2017 1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, e' sostituito dal seguente: «Art. 19. (Procedimento contributivo). - 1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando emanato con decreto del direttore centrale competente in materia di attivita' produttive, contenente le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione. 2. Il bando per l'accesso agli incentivi aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese gia' insediate e' emanato con cadenza annuale. 3. I bandi per l'accesso alle iniziative per l'attrazione di investimenti in attuazione dell'art. 60 della legge regionale n. 3/2021 sono emanati con cadenza quadrimestrale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva e richiamano gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attivita' di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 4. La valutazione delle domande di incentivo e' effettuata dal Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi: a) domanda presentata da un'impresa di medie dimensioni: 5 punti; b) domanda presentata da un'impresa iscritta al registro delle imprese da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione: 5 punti; c) domanda presentata da un'impresa iscritta al registro delle imprese da piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione e da non piu' di sessanta mesi: 3 punti; d) domanda presentata da un'innpresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale: 1) per le piccole imprese: a) punti uno in caso di assunzione di tre addetti; b) punti quattro in caso di assunzione da quattro a sei addetti; c) punti otto in caso di assunzione da sette a nove addetti; d) punti dodici in caso di assunzione da dieci a dodici addetti; e) punti sedici in caso di assunzione di oltre tredici addetti; 2) per le medie imprese: a) punti uno in caso di assunzione di tre addetti; b) punti tre in caso di assunzione da quattro a sei addetti; c) punti sei in caso di assunzione da sette a nove addetti; d) punti nove in caso di assunzione da dieci a dodici addetti; e) punti dodici in caso di assunzione di oltre tredici addetti; 3) per le grandi imprese: a) punti uno in caso di assunzione di tre addetti; b) punti due in caso di assunzione da quattro a sei addetti; c) punti quattro in caso di assunzione da sette a nove addetti; d) punti sei in caso di assunzione da dieci a dodici addetti; e) punti otto in caso di assunzione di oltre tredici addetti. e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalita' di cui al decreto MEFMISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): punti cinque; f) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 20: punti due; g) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'innpegno ad avviare progetti strutturati di smart working ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b): punti uno; h) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'innpegno ad avviare progetti di mobilita' sostenibile ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c): punti uno; i) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'innpegno a dotarsi di un piano di welfare aziendale ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d): punti uno. 5. Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 3, lettera b) non e' presa in considerazione l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, o la societa' che risulta da trasformazione di societa' preesistente o da fusione o scissione di societa' preesistenti nonche' l'impresa che e' stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente. 6. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili tra loro. 7. In caso di parita' di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo piu' elevato della spesa ammissibile ad incentivazione; in caso di ulteriore parita' le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 8. Il Servizio competente adotta entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 17, distinte proposte di graduatoria riferite, rispettivamente, alle domande presentate a valere sui bandi di cui ai commi 2 e 3. 9. Le graduatorie sono approvate con decreto del direttore centrale competente in materia di attivita' produttive e turismo, e pubblicate sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata.». Art. 11. Modifiche all'art. 31 del DPReg. n. 82/2017 1. All'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le iniziative di attrazione di nuovi investimenti di cui all'art. 1, comma 2, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unita' operativa attiva nel territorio regionale nonche' la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per sette anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.»; b) al comma 2, la parola: «unita'», e' sostituita dalla seguente: «addetti»; c) al comma 3, dopo le parole «durata indicata», sono inserite le seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ». Art. 12. Modifica all'art. 32 del DPReg. n. 82/2017 1. Al comma 5 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole «all'approvazione della graduatoria di cui al comma 7 dell'art. 19, » sono sostituite dalle parole «alla concessione di cui all'art. 21». Art. 13. Modifiche all'allegato 1 al DPReg. n. 82/2017 1. Nell'elenco degli agglomerati industriali di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le denominazioni «Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone (CSIM)» e «Consorzio per lo sviluppo industriale di Gorizia (CSIA)», sono sostituite dalla denominazione: «Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)». Art. 14. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: Fedriga