Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69, (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69, (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)). Art. 2. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018, dopo le parole: «valorizzazione paesaggistica,», sono inserite le seguenti: «impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari». Art. 3. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018, le parole «dell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale attivita' produttive e turismo.». Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione paesaggistica,», sono inserite le seguenti: «, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali. 1-ter. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati: a) negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purche' sia gia' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, oppure su infrastrutture di proprieta' di altri enti locali nella disponibilita' dei consorzi sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per un periodo di tempo non inferiore a novanta anni; b) nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purche' strettamente funzionali ad essi, sulle infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprieta' di altri enti locali in disponibilita' dei consorzi per un periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante; c) nelle zone D2 e D3 individuate dai comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il comune interessato. Le aree o le infrastrutture oggetto d'intervento sono in proprieta' del comune interessato, oppure riguardano aree oggetto di procedimento di esproprio, purche' sia gia' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, o in proprieta' di altri enti locali in disponibilita' del comune per un congruo periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante; d) nelle aree relative ai complessi produttivi degradati, come definiti dall'art. 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). Le aree o le infrastrutture oggetto d'intervento sono in proprieta' dei Consorzi, o del comune interessato, oppure riguardano aree oggetto di procedimento di esproprio, purche' sia gia' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, oppure di altri enti locali in disponibilita' del Consorzio o del comune per un congruo periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.»; d) il comma 4 e' abrogato. Art. 5. Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Presentazione manifestazione di interesse). - 1. I beneficiari di cui all'art. 3 presentano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse alla realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 5, con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno: a) superficie complessiva; b) superficie libera; c) numero delle imprese insediate; d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate; e) chilometri lineari complessivi della rete viaria pubblica; e-bis) chilometri lineari di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, numero di deviatoi e numero di attraversamenti stradali di competenza dei consorzi.». Art. 6. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «legge regionale 3/2015» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'art. 6, comma 1»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. E' riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari, ripartita secondo le percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria». Art. 7. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Presentazione della domanda). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui all'art. 7, il beneficiario presenta all'indirizzo economia@certregione.fvg.it domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, contenente: a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti: 1) il carattere pubblico degli interventi oggetto di richiesta; 2) che gli interventi oggetto di richiesta insistono sulle aree di cui all'art. 5, comma 3; 3) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta al fine del rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 4, comma 2; 4) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 5) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 6) l'eventuale indeducibilita' dell'IVA; b) una relazione illustrativa concernente l'infrastrutturazione digitale, con evidenziazione: 1) dell'analisi dell'assetto attuale; 2) delle modalita' attuative per la creazione o il potenziamento; 3) dell'indicazione della priorita' di attuazione di tale intervento o dell'individuazione delle ragioni motivanti la non attuazione di tale intervento; c) la documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002; d) una comunicazione attestante la data presunta di avvio e conclusione degli interventi oggetto di richiesta.». Art. 8. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Spese ammissibili). - 1. Ai sensi dell'art. 85 della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti: a) spese per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attivita' tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili, che non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attivita', sono determinate con modalita' semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione, nel limite massimo del 15% dell'importo dei lavori, servizi e forniture. Al fine del riconoscimento di tali spese i Consorzi presentano una scheda analitica distinta per ogni singolo dipendente impegnato nelle attivita' tecniche, nella quale sono indicate le correlate ore di effettivo impegno e i costi unitari del dipendente a carico del Consorzio; a-bis) spese per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale interno, esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; tali spese sono determinate nei limiti disposti dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); b) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza; c) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrita' e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone; d) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare le infrastrutture; e) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura. 2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attivita' che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.». Art. 9. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «materia di lavori pubblici,» sono inserite le seguenti: «e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)»; b) alla lettera e) del comma 1, le parole: «negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'art. 85, comma 2, della legge regionale n. 3/2015» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree di cui all'art. 5, comma 3». Art. 10. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. Al comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 le parole: «degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree di cui all'art. 5, comma 3.». Art. 11. Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018, le parole: «degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree di cui all'art. 5, comma 3». Art. 12. Soppressione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 69/2018 e' soppresso. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga