Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
  20 marzo 2018, n. 69, (Regolamento concernente i  trasferimenti  in
  conto capitale per la progettazione, realizzazione  e  manutenzione
  di  infrastrutture   di   urbanizzazione   primaria   a   fruizione
  collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo
  economico locale, ai sensi  dell'art.  85,  comma  9,  della  legge
  regionale 3 febbraio 2015,  n.  3  (RilancimpresaFVG-Riforma  delle
  politiche industriali)). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  reca  modifiche  al  decreto   del
Presidente  della  Regione  20  marzo  2018,  n.   69,   (Regolamento
concernente i trasferimenti in conto capitale per  la  progettazione,
realizzazione e  manutenzione  di  infrastrutture  di  urbanizzazione
primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a  favore  dei
consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art.  85,  comma
9,   della    legge    regionale    3    febbraio    2015,    n.    3
(RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)). 
 
                               Art. 2. 
Modifiche all'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 69/2018, dopo le parole: «valorizzazione  paesaggistica,»,
sono inserite le seguenti: «impianti  di  trattamento  acque  reflue,
comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari». 
 
                               Art. 3. 
Modifiche all'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 69/2018, le parole «dell'Area per il manifatturiero  della
Direzione centrale attivita'  produttive,  turismo  e  cooperazione»,
sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione  centrale  attivita'
produttive e turismo.». 
 
                               Art. 4. 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione paesaggistica,»,
sono inserite le seguenti: «, impianti di trattamento  acque  reflue,
comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari»; 
      b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis.   Gli   interventi   di   cui   al   comma   1   sono
prioritariamente  rivolti  alla  creazione  o  al  potenziamento   di
infrastrutture digitali. 
        1-ter. Gli interventi sono rilevati attraverso  una  separata
annotazione contabile.»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati: 
          a)  negli  agglomerati  industriali  di  competenza   sulle
infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure su aree oggetto  di
procedimento di esproprio,  purche'  sia  gia'  stata  dichiarata  la
pubblica utilita' dell'opera, oppure su infrastrutture di  proprieta'
di altri enti locali nella disponibilita' dei consorzi sulla base  di
accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per  un
periodo di tempo non inferiore a novanta anni; 
          b) nelle  aree  esterne  agli  agglomerati  industriali  di
competenza,  purche'   strettamente   funzionali   ad   essi,   sulle
infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure  su  infrastrutture
di proprieta' di altri enti locali in disponibilita' dei consorzi per
un periodo di tempo non inferiore  a  novanta  anni,  sulla  base  di
accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante; 
          c) nelle zone D2 e D3 individuate  dai  comuni  all'interno
del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da
stipularsi con il comune interessato. Le  aree  o  le  infrastrutture
oggetto d'intervento  sono  in  proprieta'  del  comune  interessato,
oppure riguardano aree oggetto di procedimento di esproprio,  purche'
sia gia' stata dichiarata  la  pubblica  utilita'  dell'opera,  o  in
proprieta' di altri enti locali in disponibilita' del comune  per  un
congruo periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base  di
accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante; 
          d) nelle aree relative ai complessi  produttivi  degradati,
come definiti dall'art. 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.
3 (Disposizioni per la modernizzazione, la  crescita  e  lo  sviluppo
sostenibile  verso  una  nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia
(SviluppoImpresa)). Le aree o le infrastrutture oggetto  d'intervento
sono in proprieta' dei Consorzi, o  del  comune  interessato,  oppure
riguardano aree oggetto di procedimento  di  esproprio,  purche'  sia
gia' stata dichiarata la  pubblica  utilita'  dell'opera,  oppure  di
altri enti locali in disponibilita' del Consorzio o del comune per un
congruo periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base  di
accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.»; 
      d) il comma 4 e' abrogato. 
 
                               Art. 5. 
Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n.  69/2018,
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Presentazione manifestazione di  interesse).  -  1.  I
beneficiari di cui all'art. 3 presentano, entro  il  28  febbraio  di
ciascun anno, apposita manifestazione di interesse alla realizzazione
degli interventi ai sensi dell'art. 5, con correlata indicazione  dei
seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno: 
        a) superficie complessiva; 
        b) superficie libera; 
        c) numero delle imprese insediate; 
        d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate; 
        e) chilometri lineari complessivi della rete viaria pubblica; 
        e-bis) chilometri  lineari  di  sviluppo  dell'infrastruttura
ferroviaria, numero di deviatoi e numero di attraversamenti  stradali
di competenza dei consorzi.». 
 
                               Art. 6. 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo le parole: «legge  regionale  3/2015»  sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni decorrenti  dal  termine
di cui all'art. 6, comma 1»; 
      b) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  E'
riservata una quota pari al 15 per cento dello  stanziamento  annuale
per  la  realizzazione  e  la   manutenzione   delle   infrastrutture
ferroviarie dei raccordi ferroviari, ripartita secondo le percentuali
indicate negli atti di programmazione finanziaria». 
 
                               Art. 7. 
Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.  69/2018,
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8 (Presentazione della domanda). - 1. Entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui all'art.
7, il beneficiario presenta all'indirizzo economia@certregione.fvg.it
domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale,  secondo
il  modello  approvato  con  decreto  del  direttore   del   servizio
competente, pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  a
mezzo di posta elettronica  certificata  (PEC),  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti  in  materia  fiscale,  sottoscritta  con  firma
digitale del legale rappresentante del consorzio, contenente: 
        a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
attestanti: 
          1)  il  carattere  pubblico  degli  interventi  oggetto  di
richiesta; 
          2) che gli interventi oggetto di richiesta insistono  sulle
aree di cui all'art. 5, comma 3; 
          3) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore
dei medesimi interventi oggetto di richiesta  al  fine  del  rispetto
della disciplina sul cumulo di cui all'art. 4, comma 2; 
          4) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 
          5)  l'osservanza  della  normativa  vigente  in   tema   di
sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 73 della legge regionale
5  dicembre   2003,   n.   18   (Interventi   urgenti   nei   settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi); 
          6) l'eventuale indeducibilita' dell'IVA; 
        b)      una      relazione      illustrativa      concernente
l'infrastrutturazione digitale, con evidenziazione: 
          1) dell'analisi dell'assetto attuale; 
          2)  delle  modalita'  attuative  per  la  creazione  o   il
potenziamento; 
          3) dell'indicazione della priorita' di attuazione  di  tale
intervento o  dell'individuazione  delle  ragioni  motivanti  la  non
attuazione di tale intervento; 
        c) la documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge
regionale n. 14/2002; 
        d) una comunicazione attestante la data presunta di  avvio  e
conclusione degli interventi oggetto di richiesta.». 
 
                               Art. 8. 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2018,
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Spese ammissibili). - 1. Ai sensi dell'art. 85  della
legge regionale  n.  3/2015,  sono  ammissibili  le  seguenti  spese,
sostenute dopo la presentazione della  domanda  di  assegnazione  dei
trasferimenti: 
        a)  spese  per   la   progettazione,   direzione   lavori   e
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
cantiere, svolte anche per il tramite del proprio personale  interno;
nel caso di attivita' tecniche svolte per  il  tramite  di  personale
interno dei consorzi, le spese  del  personale  imputabili,  che  non
possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti
a medesime attivita', sono  determinate  con  modalita'  semplificata
attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione,  nel  limite
massimo del 15% dell'importo dei lavori, servizi e forniture. Al fine
del riconoscimento di tali spese i  Consorzi  presentano  una  scheda
analitica  distinta  per  ogni  singolo  dipendente  impegnato  nelle
attivita' tecniche, nella quale sono indicate  le  correlate  ore  di
effettivo impegno e i costi  unitari  del  dipendente  a  carico  del
Consorzio; 
        a-bis) spese per le  funzioni  tecniche  svolte  dal  proprio
personale interno, esclusivamente per le attivita' di  programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti,
di predisposizione e di  controllo  delle  procedure  di  gara  e  di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di  direzione  dei  lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di  verifica  di  conformita',  di  collaudatore  statico  ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti  a  base  di  gara,  del  progetto,  dei  tempi   e   costi
prestabiliti;  tali  spese  sono  determinate  nei  limiti   disposti
dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
dei contratti pubblici); 
        b)  spese  per  la  realizzazione   dell'intervento   oggetto
dell'istanza; 
        c) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrita'  e
dell'efficienza delle infrastrutture ai  fini  della  salvaguardia  e
dell'incolumita' delle persone; 
        d)  spese  per  l'acquisto  di  immobili  ove  realizzare  le
infrastrutture; 
        e)  spese  per  la  demolizione  e  rimozione  degli  edifici
dismessi necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura. 
      2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA)  rappresenta  una  spesa
ammissibile  solo  se  realmente  e  definitivamente  sostenuta   dal
consorzio richiedente. Nel caso  in  cui  un  consorzio  beneficiario
operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle
attivita' che realizza nell'ambito delle iniziative,  i  costi  vanno
indicati al netto dell'IVA.». 
 
                               Art. 9. 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. All'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
69/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 1, dopo  le  parole:  «materia  di
lavori  pubblici,»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   il   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)»; 
      b) alla lettera e) del comma 1, le parole:  «negli  agglomerati
industriali di competenza, ai sensi  dell'art.  85,  comma  2,  della
legge regionale n. 3/2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle
aree di cui all'art. 5, comma 3». 
 
                              Art. 10. 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. Al comma 4 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 69/2018  le  parole:  «degli  agglomerati  industriali  di
competenza  del  consorzio  beneficiario»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «delle aree di cui all'art. 5, comma 3.». 
 
                              Art. 11. 
Modifiche all'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               69/2018 
 
    1. Alla lettera d) del comma  1  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 69/2018, le  parole:  «degli  agglomerati
industriali di competenza del consorzio beneficiario» sono sostituite
dalle seguenti: «delle aree di cui all'art. 5, comma 3». 
 
                              Art. 12. 
Soppressione dell'allegato A al decreto del Presidente della  Regione
                             n. 69/2018 
 
    1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
69/2018 e' soppresso. 
 
                              Art. 13. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga