Regolamento per la definizione delle modalita' e dei criteri  per  la
  concessione ed erogazione  del  «Bonus  trasporto  in  sicurezza  -
  Emergenza COVID-19» di cui all'art. 6, commi 20  e  seguenti  della
  legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilita 2021). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  6,
commi 20 e seguenti della legge regionale 30  dicembre  2020,  n.  26
(legge di  stabilita'  2021),  le  modalita'  ed  i  criteri  per  la
concessione  ed  erogazione  del  «Bonus  trasporto  in  sicurezza  -
Emergenza COVID-19»,  di  seguito  bonus,  a  favore  di  persone  in
condizione di fragilita' residenti in Friuli-Venezia Giulia, al  fine
di coniugare la libera circolazione delle persone con  la  necessita'
di garantire la sicurezza  personale  delle  categorie  piu'  fragili
rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore. 
 
                               Art. 2. 
 
                    Bonus trasporto in sicurezza 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale
concede  ed  eroga  il  bonus  pari  a  euro  100,00  da   utilizzare
esclusivamente per il pagamento del servizio  di  trasporto  a  mezzo
taxi e noleggio con conducente relativo a viaggi che abbiano  origine
e destinazione in territorio regionale, con un tetto massimo di spesa
per ciascuna corsa svolta pari a euro 10,00. 
    2. Il bonus consiste nell'attribuzione ai beneficiari individuati
all'art. 3 di  una  carta  di  pagamento  prepagata  sulla  quale  e'
accreditato l'importo di euro 100,00 per usufruire dei servizi taxi o
noleggio  con  conducente.  La  carta  prepagata  e'  configurata   e
personalizzata esclusivamente per tale finalita' e non e'  consentito
altro utilizzo. 
    3. La carta prepagata puo' essere utilizzata per il pagamento  di
massimo euro 10,00 per ogni singola corsa effettuata; resta a  carico
del beneficiario il  pagamento  dell'eventuale  residuo  costo  della
corsa effettuata. 
 
                               Art. 3. 
 
                          Domande e termini 
 
    1. Le domande  per  l'accesso  al  bonus  sono  presentate  entro
venticinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso  di  apertura  dei
termini che sara' pubblicato sul sito istituzionale della  regione  a
seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. I termini di  cui  al  comma  1  possono  essere  prorogati  o
rifissati, in caso di permanere della situazione  emergenziale  o  di
ulteriori e residue disponibilita' finanziarie, previa  comunicazione
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione. 
    3. La carta prepagata puo' essere utilizzata entro il 31 dicembre
2021. 
 
                               Art. 4. 
 
                             Beneficiari 
 
    1.  Sono  beneficiari  del  bonus   le   persone   residenti   in
Friuli-Venezia Giulia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) donne in gravidanza; 
    b) persone ultra settantenni; 
    c) persone con disabilita'. 
    2. La misura e' cumulabile con il contributo  previsto  dall'art.
200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  (Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    3. In caso di minorenni a pena di inammissibilita', la domanda e'
presentata dal genitore o da chi ne fa le veci, il  quale  risultera'
intestatario della carta di  pagamento  prepagata  e  la  utilizzera'
esclusivamente nell'interesse e in presenza del beneficiario. 
    4. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della
domanda. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.   La   domanda   e'   presentata   telematicamente    mediante
identificazione digitale SPID, o carta regionale  dei  servizi  (CRS)
sul sito  istituzionale  della  regionale  alla  pagina  dedicata  al
trasporto pubblico di persone. 
    2. E' possibile presentare una sola domanda per beneficiario. 
    3. La domanda  va  compilata  in  ogni  sua  parte  e  inoltrata,
esclusivamente  utilizzando  la  procedura   informatica   di   invio
telematico, a pena di inammissibilita'. 
    4. Il richiedente, a  pena  di  inammissibilita'  della  domanda,
sottoscrive  l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati   personali
mediante  compilazione  dell'informativa   ai   sensi   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei  dati   personali,   recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE), che consentira' lo scambio  di  dati  con  il
soggetto emittente di cui all'art. 7. 
    5. Ai fini  del  rispetto  dei  termini  di  presentazione  della
domanda e dell'ordine cronologico di arrivo si considerano la data  e
l'ora di invio telematico rilevabile dal  protocollo  assegnato  alla
domanda. 
 
                               Art. 6. 
 
              Istruttoria e registrazione delle domande 
 
    1. L'istruttoria delle domande  e'  effettuata  con  procedura  a
sportello. Le domande sono ricevute e esaminate  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione. 
    2. Entro venti giorni dal termine ultimo di  presentazione  delle
domande il beneficiario ricevera' una e-mail all'indirizzo di casella
postale indicato  nell'istanza,  con  la  quale  verranno  comunicati
l'accoglimento  della  stessa  ovvero  il  non  accoglimento   e   il
nominativo del responsabile del procedimento e  del  trattamento  dei
dati personali. 
    3. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel
sistema non  da'  diritto  all'ottenimento  del  contributo,  pur  in
presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. 
    4. Il procedimento amministrativo e' attuato in conformita'  alle
disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso). 
 
                               Art. 7. 
 
                    Carte di pagamento prepagate 
 
    1. L'amministrazione regionale, individuato il soggetto emittente
delle carte prepagate nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di affidamento,  ne  da'  immediata  comunicazione  sul  sito
istituzionale della regione. 
    2. Il  soggetto  emittente  provvede  all'emissione  delle  carte
prepagate e alla loro consegna agli assegnatari del contributo. 
    3. Il beneficiario riceve una comunicazione da parte del soggetto
emittente contenente le modalita' di ritiro della carta. 
    4.  L'emissione  delle   carte   e'   subordinata   alla   debita
compilazione e sottoscrizione da parte del beneficiario di  tutta  la
documentazione prevista dal soggetto emittente e  al  rispetto  delle
condizioni in esse contenute. 
 
                               Art. 8. 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari si impegnano  ad  attivare  la  carta  prepagata
compilando e sottoscrivendo la  documentazione  di  cui  all'art.  7,
comma 4. 
    2. La carta prepagata e' uno strumento di pagamento  strettamente
personale, il titolare della carta non puo' delegare altri,  per  suo
conto, all'utilizzo della carta, salvo il caso  di  cui  all'art.  4,
comma 3. 
    3. I beneficiari si impegnano ad utilizzare  la  carta  prepagata
esclusivamente per le finalita' di legge ovvero per il  pagamento  di
servizi di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente resi  sul
territorio regionale. 
    4. La validita' della carta prepagata cessa al 31 dicembre 2021. 
    5.  I  beneficiari  si  impegnano  a  comunicare  via  e-mail   a
tpl@regione.fvg.it qualsiasi variazione rispetto a quanto  dichiarato
nella domanda di accesso al bonus. 
    6. Il titolare della carta prepagata deve adottare idonee  misure
di sicurezza per la custodia e il corretto uso  della  stessa  ed  e'
direttamente responsabile anche per l'uso non autorizzato da parte di
terzi. 
 
                               Art. 9. 
 
                         Irregolare utilizzo 
 
    1. L'amministrazione regionale, in caso  di  irregolare  utilizzo
della carta prepagata da parte del  beneficiario  o  di  utilizzo  da
parte di soggetto non beneficiario, adotta i provvedimenti di  revoca
del contributo e di sospensione dell'uso della carta  prepagata,  con
recupero delle somme indebitamente utilizzate. 
    2. In caso  di  utilizzo  della  carta  prepagata  per  pagamenti
superiori a euro 10,00  per  singolo  viaggio,  verra'  richiesta  la
restituzione della somma eccendente tale importo. 
 
                              Art. 10. 
 
                        Controlli e verifiche 
 
    1. L'amministrazione regionale effettua, ai  sensi  dell'art.  44
della legge regionale n. 7/2000, la vigilanza  ed  il  controllo  nei
confronti dei beneficiari, anche al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti sia soggettivi  sia  oggettivi  previsti  dal  presente
regolamento. 
    2. Al fine del disposto di  cui  al  comma  1,  l'amministrazione
regionale acquisisce  d'ufficio  le  informazioni  utili  disponibili
presso altre pubbliche amministrazioni. 
    3.  L'amministrazione  regionale  si  riserva  di  non  procedere
all'attribuzione  del  bonus  qualora  non  ricorrano  i  presupposti
normativi o la disponibilita' di risorse economiche. 
 
                              Art. 11. 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga