Regolamento per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19» di cui all'art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilita 2021). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilita' 2021), le modalita' ed i criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19», di seguito bonus, a favore di persone in condizione di fragilita' residenti in Friuli-Venezia Giulia, al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessita' di garantire la sicurezza personale delle categorie piu' fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore. Art. 2. Bonus trasporto in sicurezza 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale concede ed eroga il bonus pari a euro 100,00 da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente relativo a viaggi che abbiano origine e destinazione in territorio regionale, con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa svolta pari a euro 10,00. 2. Il bonus consiste nell'attribuzione ai beneficiari individuati all'art. 3 di una carta di pagamento prepagata sulla quale e' accreditato l'importo di euro 100,00 per usufruire dei servizi taxi o noleggio con conducente. La carta prepagata e' configurata e personalizzata esclusivamente per tale finalita' e non e' consentito altro utilizzo. 3. La carta prepagata puo' essere utilizzata per il pagamento di massimo euro 10,00 per ogni singola corsa effettuata; resta a carico del beneficiario il pagamento dell'eventuale residuo costo della corsa effettuata. Art. 3. Domande e termini 1. Le domande per l'accesso al bonus sono presentate entro venticinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura dei termini che sara' pubblicato sul sito istituzionale della regione a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati o rifissati, in caso di permanere della situazione emergenziale o di ulteriori e residue disponibilita' finanziarie, previa comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione. 3. La carta prepagata puo' essere utilizzata entro il 31 dicembre 2021. Art. 4. Beneficiari 1. Sono beneficiari del bonus le persone residenti in Friuli-Venezia Giulia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) donne in gravidanza; b) persone ultra settantenni; c) persone con disabilita'. 2. La misura e' cumulabile con il contributo previsto dall'art. 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. In caso di minorenni a pena di inammissibilita', la domanda e' presentata dal genitore o da chi ne fa le veci, il quale risultera' intestatario della carta di pagamento prepagata e la utilizzera' esclusivamente nell'interesse e in presenza del beneficiario. 4. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Art. 5. Presentazione della domanda 1. La domanda e' presentata telematicamente mediante identificazione digitale SPID, o carta regionale dei servizi (CRS) sul sito istituzionale della regionale alla pagina dedicata al trasporto pubblico di persone. 2. E' possibile presentare una sola domanda per beneficiario. 3. La domanda va compilata in ogni sua parte e inoltrata, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, a pena di inammissibilita'. 4. Il richiedente, a pena di inammissibilita' della domanda, sottoscrive l'autorizzazione al trattamento dei dati personali mediante compilazione dell'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), che consentira' lo scambio di dati con il soggetto emittente di cui all'art. 7. 5. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda e dell'ordine cronologico di arrivo si considerano la data e l'ora di invio telematico rilevabile dal protocollo assegnato alla domanda. Art. 6. Istruttoria e registrazione delle domande 1. L'istruttoria delle domande e' effettuata con procedura a sportello. Le domande sono ricevute e esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. 2. Entro venti giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande il beneficiario ricevera' una e-mail all'indirizzo di casella postale indicato nell'istanza, con la quale verranno comunicati l'accoglimento della stessa ovvero il non accoglimento e il nominativo del responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali. 3. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel sistema non da' diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. 4. Il procedimento amministrativo e' attuato in conformita' alle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 7. Carte di pagamento prepagate 1. L'amministrazione regionale, individuato il soggetto emittente delle carte prepagate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento, ne da' immediata comunicazione sul sito istituzionale della regione. 2. Il soggetto emittente provvede all'emissione delle carte prepagate e alla loro consegna agli assegnatari del contributo. 3. Il beneficiario riceve una comunicazione da parte del soggetto emittente contenente le modalita' di ritiro della carta. 4. L'emissione delle carte e' subordinata alla debita compilazione e sottoscrizione da parte del beneficiario di tutta la documentazione prevista dal soggetto emittente e al rispetto delle condizioni in esse contenute. Art. 8. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari si impegnano ad attivare la carta prepagata compilando e sottoscrivendo la documentazione di cui all'art. 7, comma 4. 2. La carta prepagata e' uno strumento di pagamento strettamente personale, il titolare della carta non puo' delegare altri, per suo conto, all'utilizzo della carta, salvo il caso di cui all'art. 4, comma 3. 3. I beneficiari si impegnano ad utilizzare la carta prepagata esclusivamente per le finalita' di legge ovvero per il pagamento di servizi di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente resi sul territorio regionale. 4. La validita' della carta prepagata cessa al 31 dicembre 2021. 5. I beneficiari si impegnano a comunicare via e-mail a tpl@regione.fvg.it qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al bonus. 6. Il titolare della carta prepagata deve adottare idonee misure di sicurezza per la custodia e il corretto uso della stessa ed e' direttamente responsabile anche per l'uso non autorizzato da parte di terzi. Art. 9. Irregolare utilizzo 1. L'amministrazione regionale, in caso di irregolare utilizzo della carta prepagata da parte del beneficiario o di utilizzo da parte di soggetto non beneficiario, adotta i provvedimenti di revoca del contributo e di sospensione dell'uso della carta prepagata, con recupero delle somme indebitamente utilizzate. 2. In caso di utilizzo della carta prepagata per pagamenti superiori a euro 10,00 per singolo viaggio, verra' richiesta la restituzione della somma eccendente tale importo. Art. 10. Controlli e verifiche 1. L'amministrazione regionale effettua, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, la vigilanza ed il controllo nei confronti dei beneficiari, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento. 2. Al fine del disposto di cui al comma 1, l'amministrazione regionale acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. 3. L'amministrazione regionale si riserva di non procedere all'attribuzione del bonus qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilita' di risorse economiche. Art. 11. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. Visto, il Presidente: Fedriga