Art. 2 
 
Finanziamento delle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi  delle
           leggi regionali n. 7 del 2020 e n. 18 del 2000 
 
  1. All'attuazione delle  funzioni  tornate  in  capo  alla  Regione
Emilia-Romagna   a   seguito   della   cessazione   delle   attivita'
dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali alla data  del
1° gennaio 2021 e previste all'articolo 3 della legge regionale n.  7
del 2020 e all'articolo 3 della legge regionale n. 18 del  2000,  per
gli esercizi finanziari 2021, 2022  e  2023,  la  Regione  fa  fronte
mediante l'istituzione nella parte spesa del  bilancio  regionale  di
appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici,  la
cui  copertura  e'  assicurata  dai  fondi  a  tale  scopo  specifico
accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla  Missione  20
Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale  per
far  fronte  agli  oneri  derivanti  da   provvedimenti   legislativi
regionali in  corso  di  approvazione"  del  bilancio  di  previsione
2021-2023. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  provvedere,  con
proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.