Art. 2 Finanziamento delle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 7 del 2020 e n. 18 del 2000 1. All'attuazione delle funzioni tornate in capo alla Regione Emilia-Romagna a seguito della cessazione delle attivita' dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali alla data del 1° gennaio 2021 e previste all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 e all'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.