Allegato 
 
Finanziamento  art.  4  della  legge  regionale  n.  95/1999,   legge
  regionale n. 49/2017, legge regionale n.  20/2019,  art.  41  della
  legge regionale n. 3/2020, art. 20 della legge regionale n. 16/2020
  - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo. 
 
                               Art. 1. 
                     Rifinanziamento dell'art. 4 
                  della legge regionale n. 95/1999 
 
    1. Per l'esercizio  2021,  l'art.  4  della  legge  regionale  27
ottobre 1999, n. 95 (Contributi  ad  alcune  associazioni  con  scopi
sociali o sanitari per disabili), e' rifinanziato  per  l'importo  di
euro 300.000,00. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  fissati  in  euro
300.000,00, si fa fronte con le risorse  di  cui  alla  missione  12,
programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 71630 «Contributi ad alcune
associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili», del bilancio
regionale 2021-2023, esercizio 2021. 
    3. Ai fini della copertura della  spesa  del  presente  articolo,
pari ad euro 300.000,00,  e'  apportata  la  seguente  variazione  in
termini di  competenza  e  cassa  al  bilancio  regionale  2021-2023,
esercizio 2021: 
      a) in aumento della spesa: titolo 1, missione 12, programma 02,
capitolo 71630 per euro  300.000,00,  da  assegnare  al  Dipartimento
lavoro - sociale; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria
02, per euro 300.000,00. 
    4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui  al
comma  3  sono  autorizzate  e  possono  essere  impegnate   solo   e
limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui
al medesimo comma 3 e nei limiti dei relativi importi. 
 
                               Art. 2. 
         Trasferimento al consiglio regionale delle risorse 
        per il finanziamento della legge regionale n. 49/2017 
 
    1.  Al  fine  di   ripristinare   le   risorse   finalizzate   al
finanziamento della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme  per
il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione
interessati dagli eventi sismici del 2016  e  2017),  anticipate  dal
bilancio del consiglio regionale,  e'  incrementato  per  l'esercizio
2021 lo stanziamento parte spesa: missione 01, programma  01,  titolo
1, capitolo 11102 denominato «Funzionamento del consiglio  regionale»
di euro 225.000,00 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 
    2. La copertura finanziaria della spesa di  cui  al  comma  1  e'
assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della regione
2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa: 
      a) parte spesa: missione 01, programma 01, titolo  1,  capitolo
11102 denominato «Funzionamento del consiglio regionale»  in  aumento
di euro 225.000,00; 
      b) parte  entrata:  titolo  1,  tipologia  101,  categoria  50,
capitolo 11630/2, in aumento per euro 225.000,00. 
    3. Al bilancio  del  consiglio  regionale  2021-2023,  annualita'
2021, e' apportata la seguente conseguente variazione per  competenza
e cassa: 
      a) parte entrata:  titolo  2,  tipologia  101,  capitolo  1001,
denominato «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in  aumento
di euro 225.000,00; 
      b) parte spesa: missione 01, programma 01, titolo  1,  capitolo
1109 denominato «Fondo per la  copertura  finanziaria  di  iniziative
legislative» in aumento di euro 225.000,00. 
    4. La giunta regionale e l'Ufficio di  Presidenza  del  consiglio
regionale effettuano  le  dovute  variazioni  ai  rispettivi  bilanci
necessarie ai fini della gestione. 
    5. La struttura della giunta regionale competente in  materia  di
bilancio  e   ragioneria   provvede,   entro   venti   giorni   dalla
pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al
consiglio regionale. 
 
                               Art. 3. 
                        Rifinanziamento della 
                     legge regionale n. 20/2019 
 
    1. Per l'esercizio 2021 la legge regionale 16 luglio 2019, n.  20
(Celebrazione del centenario dell'impresa di Fiume guidata dal  poeta
abruzzese Gabriele D'Annunzio) e' rifinanziata per l'importo di  euro
195.000,00. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte: 
      a) per euro 45.000,00 con  le  risorse  iscritte  sul  capitolo
4108,  missione  01,  programma  01,  titolo  1,  macroaggregato  03,
annualita' 2021  del  bilancio  del  consiglio  regionale  denominato
«Spese   contributi   da   sponsorizzazione   per    l'organizzazione
Celebrazione centenario D'Annunzio e la Citta' di Fiume»; 
      b) per euro 150.000,00 a mezzo  della  seguente  variazione  in
termini  di  competenza  e  di  cassa  del  bilancio  della   regione
2021-2023, annualita' 2021: 
        1) in aumento di euro 150.000,00 il capitolo di spesa  11102,
missione 01, programma 01, titolo 1,  macroaggregato  04,  denominato
«Trasferimento  Fondi   al   consiglio   regionale   per   spese   di
funzionamento»,   finalizzato   a   successivo    incremento    dello
stanziamento del capitolo 4107, missione 01, programma 01, titolo  1,
macroaggregato  03,  annualita'  2021  del  bilancio  del   consiglio
regionale denominato «Celebrazione centenario D'Annunzio e la  Citta'
di Fiume»; 
        2)  in  aumento  parte  entrata,  titolo  1,  tipologia  101,
categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 150.000,00. 
    3. La giunta regionale e l'Ufficio di  Presidenza  del  consiglio
regionale effettuano  le  dovute  variazioni  ai  rispettivi  bilanci
necessarie ai fini della gestione. 
    4. La struttura della giunta regionale competente in  materia  di
bilancio  e   ragioneria   provvede,   entro   venti   giorni   dalla
pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al
consiglio regionale. 
 
                               Art. 4. 
                    Rifinanziamento dell'art. 41 
                   della legge regionale n. 3/2020 
 
    1.  Per  l'esercizio  2021,  l'art.  41  (Abruzzo   Regione   del
benessere) della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di  previsione  finanziario
2020-2022  della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'  regionale
2020)), e' rifinanziato per l'importo di euro 500.000,00. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con  le  risorse
di cui alla missione 05, programma 02, titolo 1,  capitolo  di  spesa
62660.1 «Interventi Abruzzo  Regione  del  benessere»,  del  bilancio
regionale 2021-2023, esercizio 2021. 
    3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari  a
euro 500.000,00, e' apportata la seguente variazione  in  termini  di
competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: 
      a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1,
capitolo 62660.1 per euro 500.000,00; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria
50, capitolo 11630/2 per euro 500.000,00. 
    4. Le maggiori spese di cui alla lettera  a)  del  comma  3  sono
autorizzate  e  possono  essere  impegnate   solo   e   limitatamente
all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla  lettera
b) del comma 3. 
 
                               Art. 5. 
                    Rifinanziamento dell'art. 20 
                  della legge regionale n. 16/2020 
 
    1. Per l'esercizio 2021, l'art. 20 della legge regionale 9 luglio
2020, n. 16 (Adesione della Regione Abruzzo ai progetti  di  sostegno
della candidatura della transumanza all'iscrizione  nella  lista  del
Patrimonio  mondiale  culturale  dell'Unesco)  e'  rifinanziato   per
l'importo di euro 150.000,00. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con  le  risorse
finanziarie iscritte sul capitolo di spesa 4113, denominato «Sostegno
agli  eventi  di  valorizzazione  della  transumanza»,  missione  01,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, del bilancio del consiglio
regionale 2021-2023, annualita' 2021. 
 
                               Art. 6. 
         Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per 
       la riapertura al pubblico dell'abbazia di San Clemente 
 
    1. Per l'anno 2021 e'  autorizzato  un  contributo  pari  a  euro
30.000,00 a favore del  Comune  di  Castiglione  a  Casauria  per  la
riapertura dell'abbazia di San Clemente. 
    2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari  a
euro 30.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di  nuovo
e  apposito  stanziamento  denominato  «Contributo   al   Comune   di
Castiglione  a Casauria  per  la  riapertura  dell'abbazia   di   San
Clemente» istituito nella missione 05 «Tutela  e  valorizzazione  dei
beni e attivita' culturali»,  programma  02  «Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 della parte spesa
del bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio
2021. 
    3. La copertura degli oneri finanziari  di  cui  al  comma  2  e'
assicurata mediante la  seguente  variazione  al  bilancio  regionale
2021-2023, annualita' 2021, in termini di competenza e cassa: 
      a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1,
capitolo di nuova istituzione denominato  «Contributo  al  Comune  di
Castiglione  a  Casauria  per  la  riapertura  dell'abbazia  di   San
Clemente» per euro 30.000,00; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria
02, capitolo 35001/2 per euro 30.000,00. 
    4. Le maggiori spese di cui alla lettera  a)  del  comma  3  sono
autorizzate  e  possono  essere  impegnate   solo   e   limitatamente
all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla  lettera
b) del comma 3. 
 
                               Art. 7. 
                 Interventi a favore dell'istruzione 
 
    1. E' autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'esercizio 2021
per l'istituzione di una borsa di studio per la frequenza dei Collegi
del Mondo Unito (UWC United World  Colleges)  a  favore  di  studenti
residenti in Abruzzo che risultino vincitori di concorsi  per  merito
indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito  per
l'anno in corso. 
    2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1  trovano  allocazione
alla  missione  04,  programma  08,  titolo  1,  capitolo  di   nuova
istituzione denominato «Borsa di studio - Collegi  del  Mondo  Unito»
del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 
    3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad
euro 20.000,00, e' apportata la seguente  variazione  in  termini  di
competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: 
      a) in aumento parte spesa: missione 04, programma 08, titolo 1,
capitolo di nuova istituzione denominato «Borsa di studio  -  Collegi
del Mondo Unito» per euro 20.000,00; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria
02, capitolo 35001/2 per euro 20.000,00. 
    4. Le maggiori spese di cui alla lettera  a)  del  comma  3  sono
autorizzate  e  possono  essere  impegnate   solo   e   limitatamente
all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla  lettera
b) del comma 3. 
    5. Il Dipartimento della giunta regionale competente  in  materia
di lavoro  e  sociale  adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  dare
attuazione al presente articolo. 
 
                               Art. 8. 
                  Interventi a favore degli atleti 
                       olimpici e paralimpici 
 
    1.  La  Regione  Abruzzo  intende   favorire   e   sostenere   la
partecipazione  degli  atleti  abruzzesi  alle  Olimpiadi   ed   alle
Paralimpiadi di Tokyo 2021, mediante la concessione di un  contributo
finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale partecipazione. 
    2. Per atleti abruzzesi si intendono  gli  atleti  residenti  nel
territorio della Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della
presente legge, selezionati per la partecipazione  alle  Olimpiadi  o
alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. 
    3. Il contributo, nel limite dell'importo massimo  stabilito  dal
comma 5, e' assegnato in eguale misura agli atleti, i cui  nominativi
sono comunicati alla regione da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). 
    4. Le modalita' di erogazione del contributo, anche attraverso la
previsione di una anticipazione, e di rendicontazione delle spese  di
partecipazione, sono definite dal Dipartimento  regionale  competente
in materia di sport. 
    5. Al bilancio regionale di previsione  2021-2023,  relativamente
all'esercizio  2021,  sono  per  l'effetto  apportate   le   seguenti
variazioni per competenza e cassa: 
      a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01,
per euro 50.000,00, mediante la iscrizione e istituzione di un  nuovo
capitolo; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria
02, capitolo 35001/2 per euro 50.000,00. 
    6. Relativamente all'esercizio 2021, le  maggiori  spese  di  cui
alla lettera a)  del  comma  5  sono  autorizzate  e  possono  essere
impegnate  solo  e  limitatamente  all'avvenuto  accertamento   delle
maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 5 e nei limiti  dei
relativi importi. 
 
                               Art. 9. 
                     Interventi vari in materia 
                 di sport ed impiantistica sportiva 
 
    1. Allo scopo di consentire  la  realizzazione  degli  interventi
previsti in materia di sport ed impiantistica sportiva  di  cui  alla
legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in  materia  di
sport ed impiantistica sportiva), nonche' di consentire il definitivo
perfezionamento  dell'affidamento  della   gestione   del   complesso
sportivo «Le Naiadi», la Regione Abruzzo provvede  allo  stanziamento
di  risorse   ulteriori   per   l'ammontare   complessivo   di   euro
1.600.000,00. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni  di  cui
al presente articolo,  quantificati  per  l'esercizio  2021  in  euro
1.600.000,00,  si  provvede  con  gli   stanziamenti   iscritti   nei
pertinenti capitoli nell'ambito del bilancio regionale di  previsione
2021-2023. 
    3. Al bilancio regionale di previsione  2021-2023,  relativamente
all'esercizio  2021,  sono  per  l'effetto  apportate   le   seguenti
variazioni per competenza e cassa: 
      a) in aumento parte spesa: titolo 2, missione 06, programma 01,
per euro 900.000,00; 
      b) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01,
per euro 600.000,00; 
      c) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01,
per euro 100.000,00, mediante iscrizione e istituzione  di  un  nuovo
capitolo; 
      d) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria
50, capitolo 11630/2 per euro 1.500.000,00; 
      e) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria
02, capitolo 35001/2 per euro 100.000,00. 
    4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui  al
comma  3  sono  autorizzate  e  possono  essere  impegnate   solo   e
limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui
al medesimo comma 3 e nei limiti dei relativi importi. 
 
                              Art. 10. 
                       Concessione di credito 
                         all'ADSU di Chieti 
 
    1. E' autorizzata una concessione  di  credito,  nella  forma  di
concessione di finanziamento, all'Azienda per il diritto allo  studio
di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la  copertura
finanziaria dell'avvio dei cicli finanziari relativi  agli  stati  di
avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie
ubicate nelle Citta' di Chieti e Pescara, derivanti, rispettivamente,
dalla riconversione dell'ex caserma Pierantoni  e  dell'ex  complesso
denominato Ferrhotel. 
    2. Il finanziamento e'  restituito  entro  trentasei  mesi  dalla
concessione in ragione dei trasferimenti  che  l'azienda  di  cui  al
comma 1 ricevera' dallo Stato a valere sui finanziamenti concessi per
lo scopo. All'atto  della  concessione  del  finanziamento  l'Azienda
beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio
ed approva, con atto  del  consiglio  di  amministrazione,  il  piano
finanziario  di  rimborso  dello  stesso  coerente   con   il   piano
finanziario approvato con atto della giunta regionale con il quale si
dispone il trasferimento delle risorse finanziarie. 
    3. Per le finalita' del presente  articolo  sono  istituiti,  nel
bilancio della regione 2021-2023, alla  missione  04,  programma  04,
titolo  2,  il  capitolo  di  spesa  da  denominare  «Fondo  per   la
concessione di  un  finanziamento  per  l'avvio  dei  lavori  per  la
realizzazione di  residenze  universitarie»  con  dotazione  di  euro
900.000,00 ed al titolo 5, tipologia 300, il capitolo di  entrata  da
denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per  l'avvio
dei  lavori  per  la  realizzazione  di  residenze  universitarie   -
reintroito somme» con dotazione di euro 900.000,00. 
 
                              Art. 11. 
                     Adesione progetto NIAF 2021 
 
    1. La Regione Abruzzo,  in  qualita'  di  regione  d'onore  2021,
partecipa  al  progetto  NIAF  al  fine  di  promuovere  la   propria
attrattivita' e per sviluppare, valorizzare e divulgare all'estero le
eccellenze e le tradizioni della regione medesima, nell'ottica  della
internazionalizzazione di tutte le risorse del territorio, industria,
artigianato, turismo, enogastronomia, individuando nella societa'  in
house Abruzzo Sviluppo  S.p.a.  il  soggetto  gestore  delle  risorse
ulteriori rispetto alla quota di adesione. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati
per l'anno 2021 in complessivi euro 230.000,00, si provvede  con  gli
stanziamenti di seguito indicati,  iscritti  sui  capitoli  di  nuova
istituzione, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo,
nell'ambito della missione 14, programma 05, titolo 1,  del  bilancio
regionale 2021-2023 e precisamente: 
      a) capitolo da denominare «Adesione progetto  NIAF  2021»,  per
l'importo di euro 120.000,00; 
      b) capitolo da denominare «Trasferimento in favore  di  Abruzzo
Sviluppo S.p.a. - progetto NIAF», per l'importo di euro 110.000,00. 
    3. Allo stato di previsione della spesa  del  bilancio  regionale
2021-2023, per l'esercizio 2021 sono apportate le seguenti variazioni
per competenza e cassa: 
      a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 14, programma 05,
per euro 230.000,00; 
      b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 05, programma
02, capitolo 61646/1, per euro 230.000,00. 
    4. All'allegato 1 alla legge regionale 20  gennaio  2021,  n.  1,
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'
regionale 2021)), lo stanziamento continuativo  previsto  nell'ambito
della missione 05, programma 02, ai sensi e per gli effetti dell'art.
4 della legge regionale 21 novembre 2019,  n.  39  (Compartecipazione
della Regione  Abruzzo  per  la  valorizzazione,  il  recupero  e  il
miglioramento ambientale delle opere  irrigue  nel  Fucino  ed  altre
disposizioni urgenti), e' ridotto, per il solo esercizio 2021, per il
corrispondente importo. 
 
                              Art. 12. 
  Contributo alla Federazione World Skate per l'organizzazione dei 
            Campionati del Mondo di hockey in linea 2021 
 
    1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire per l'anno  2021  lo
svolgimento dei Campionati del Mondo  di  hockey  in  linea,  che  si
svolgeranno nel Comune di Roccaraso (AQ), destina un contributo  pari
ad euro 400.000,00 alla Federazione World Skate. 
    2. Ai fini della copertura della  spesa  del  presente  articolo,
pari ad euro 400.000,00,  e'  apportata  la  seguente  variazione  in
termini di  competenza  e  cassa  al  bilancio  regionale  2021-2023,
esercizio 2021: 
      a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 12, programma 02,
per euro 400.000,00, da assegnare al Dipartimento sport; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria
02, per euro 142.000,00; 
      c) in aumento parte entrata: titolo 1, missione  05,  programma
02, per euro 258.000,00. 
    3. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui  al
comma  2  sono  autorizzate  e  possono  essere  impegnate   solo   e
limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui
al medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi. 
 
                              Art. 13. 
           Contributo una tantum alla Provincia di Pescara 
                  per locazione spazi liceo Marconi 
 
    1. Al fine di consentire l'acquisizione in locazione degli  spazi
necessari ad accogliere  sessantacinque  classi  del  liceo  Marconi,
interessato  dalla   realizzazione   dei   relativi   interventi   di
adeguamento sismico, antincendio ed impiantistico previsti, in deroga
alle previsioni di cui all'art. 7 della legge  regionale  n.  1/2021,
alla Provincia di Pescara e' concesso un contributo di  importo  pari
ad euro 600.000,00, per il solo esercizio 2021. 
    2. Per la copertura degli oneri derivanti  dall'applicazione  del
comma 1, allo stato di previsione del bilancio  regionale  2021-2023,
limitatamente  all'esercizio  2021   sono   apportate   le   seguenti
variazioni per competenza e per cassa: 
      a) in aumento parte spesa: missione 11, programma 01, titolo 1,
capitolo di nuova istituzione, per euro 600.000,00; 
      b) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria
50, per euro 600.000,00. 
    3. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui  al
comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad
avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al medesimo  comma
2 e nei limiti dei relativi importi. 
 
                              Art. 14. 
                    Modifica all'art. 5-bis della 
                     legge regionale n. 94/1995 
 
    1. All'art. 5-bis della legge regionale  2  maggio  1995,  n.  94
(Premio internazionale Ignazio Silone) dopo le parole  «del  bilancio
regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020» sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  del  bilancio  regionale  di   previsione   2021-2023,
esercizio 2021.». 
 
                              Art. 15. 
                   Modifiche all'art. 28-bis della 
                     legge regionale n. 96/1996 
 
    1. Ai commi 1 e 2  dell'art.  28-bis  della  legge  regionale  25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione  e  la  gestione  degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione) la parola «2021» e' sostituita  con  la
parola «2022». 
 
                              Art. 16. 
                     Modifiche all'art. 44 della 
                     legge regionale n. 10/2004 
 
    1. All'art. 44 della legge  regionale  28  gennaio  2004,  n.  10
(Normativa organica  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la
protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente)
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 4 e' sostituito con il seguente: 
        «4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri
abitati e' autorizzato con  ordinanza  sindacale  sentito  l'ISPRA  e
informati   la   regione,   il   prefetto    e    l'ATC    competente
territorialmente.  I  piani  di  controllo   sono   svolti   con   il
coordinamento di  agenti  o  ausiliari  di  pubblica  sicurezza.  Gli
interventi di controllo  effettuati  in  deroga  ai  divieti  di  cui
all'art.  21,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  n.  157/1992  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono   svolti   con   il
coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.  Per  l'esecuzione  di
eventuali piani di abbattimento ci si puo' avvalere dei  soggetti  di
cui al comma 7.»; 
      b) il comma 6 e' sostituito con il seguente: 
        «6. La giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione
dei fondi coltivati e degli allevamenti, puo'  autorizzare  piani  di
abbattimento di specie selvatiche e  delle  forme  inselvatichite  di
specie domestiche su proposta: 
          a) degli ATC territorialmente interessati; 
          b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale  tramite  le  loro   strutture
provinciali; 
          c) delle comunita' montane territorialmente interessate; 
          d) dei comuni territorialmente interessati.»; 
      c) il comma 7 e' sostituito con il seguente: 
        «7. L'attuazione dei piani di abbattimento e' coordinata  dal
personale della polizia provinciale in  collaborazione  con  gli  ATC
territorialmente  interessati.  Gli  ATC  organizzano  le   attivita'
gestionali,  ivi  compresi  i  piani  di  abbattimento  delle  specie
selvatiche; in caso  di  inerzia  dell'ATC  competente,  la  regione,
previo   accertamento,   attiva   la    polizia    provinciale    per
l'organizzazione delle attivita' di  abbattimento.  Per  l'esecuzione
dei piani di abbattimento, i  soggetti  attuatori  si  avvalgono  dei
seguenti  soggetti  purche'  muniti  di   licenza   per   l'esercizio
venatorio: 
          a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si  attuano
i piani di abbattimento; 
          b) personale di vigilanza dei comuni; 
          c) guardie venatorie volontarie; 
          d) guardie ambientali volontarie; 
          e)  cacciatori  formati  attraverso   appositi   corsi   di
preparazione  alla  gestione  faunistica  con   relativo   esame   di
abilitazione, sulla  base  di  programmi  concordati  con  l'ISPRA  e
riconosciuti dalla regione.». 
 
                              Art. 17. 
              Modifiche alla legge regionale n. 10/2011 
                  e alla legge regionale n. 40/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18  aprile  2011,
n. 10 (Norme  sull'attivita'  edilizia  nella  Regione  Abruzzo),  le
parole «30 giugno 2019» sono sostituite con le  parole  «31  dicembre
2020». 
    2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale
1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il  recupero  del  patrimonio
edilizio esistente. Destinazioni d'uso e  contenimento  dell'uso  del
suolo,  modifiche  alla  legge  regionale  n.  96/2000  ed  ulteriori
disposizioni) le parole «30  giugno  2019»  sono  sostituite  con  le
parole «31 dicembre 2020». 
 
                              Art. 18. 
                    Integrazione all'art. 7 della 
                      legge regionale n. 1/2021 
 
    1. All'art. 7 della legge regionale n. 1/2021, dopo il  comma  3,
sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. A seguito della variazione di bilancio di cui al  comma
3, i Dipartimenti competenti della giunta regionale erogano, a titolo
di anticipazione, una somma pari al 70% dell'importo complessivo  dei
singoli contributi di cui al comma 1. 
      3-ter. I contributi  di  cui  al  comma  1  sono  utilizzati  e
rendicontati entro il 31 dicembre 2022. 
      3-quater. La  giunta  regionale  ed  i  Dipartimenti  regionali
competenti provvedono ad adottare tutti gli atti necessari  per  dare
attuazione alle disposizioni del presente articolo.». 
 
                              Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 53/4 del
21 luglio 2021, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri 
(Omissis).