Allegato Finanziamento art. 4 della legge regionale n. 95/1999, legge regionale n. 49/2017, legge regionale n. 20/2019, art. 41 della legge regionale n. 3/2020, art. 20 della legge regionale n. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo. Art. 1. Rifinanziamento dell'art. 4 della legge regionale n. 95/1999 1. Per l'esercizio 2021, l'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 (Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili), e' rifinanziato per l'importo di euro 300.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, fissati in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 71630 «Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili», del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 3. Ai fini della copertura della spesa del presente articolo, pari ad euro 300.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: a) in aumento della spesa: titolo 1, missione 12, programma 02, capitolo 71630 per euro 300.000,00, da assegnare al Dipartimento lavoro - sociale; b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, per euro 300.000,00. 4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 3 e nei limiti dei relativi importi. Art. 2. Trasferimento al consiglio regionale delle risorse per il finanziamento della legge regionale n. 49/2017 1. Al fine di ripristinare le risorse finalizzate al finanziamento della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017), anticipate dal bilancio del consiglio regionale, e' incrementato per l'esercizio 2021 lo stanziamento parte spesa: missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 11102 denominato «Funzionamento del consiglio regionale» di euro 225.000,00 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della regione 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa: a) parte spesa: missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 11102 denominato «Funzionamento del consiglio regionale» in aumento di euro 225.000,00; b) parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2, in aumento per euro 225.000,00. 3. Al bilancio del consiglio regionale 2021-2023, annualita' 2021, e' apportata la seguente conseguente variazione per competenza e cassa: a) parte entrata: titolo 2, tipologia 101, capitolo 1001, denominato «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in aumento di euro 225.000,00; b) parte spesa: missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in aumento di euro 225.000,00. 4. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione. 5. La struttura della giunta regionale competente in materia di bilancio e ragioneria provvede, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al consiglio regionale. Art. 3. Rifinanziamento della legge regionale n. 20/2019 1. Per l'esercizio 2021 la legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) e' rifinanziata per l'importo di euro 195.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte: a) per euro 45.000,00 con le risorse iscritte sul capitolo 4108, missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, annualita' 2021 del bilancio del consiglio regionale denominato «Spese contributi da sponsorizzazione per l'organizzazione Celebrazione centenario D'Annunzio e la Citta' di Fiume»; b) per euro 150.000,00 a mezzo della seguente variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio della regione 2021-2023, annualita' 2021: 1) in aumento di euro 150.000,00 il capitolo di spesa 11102, missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, denominato «Trasferimento Fondi al consiglio regionale per spese di funzionamento», finalizzato a successivo incremento dello stanziamento del capitolo 4107, missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, annualita' 2021 del bilancio del consiglio regionale denominato «Celebrazione centenario D'Annunzio e la Citta' di Fiume»; 2) in aumento parte entrata, titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 150.000,00. 3. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione. 4. La struttura della giunta regionale competente in materia di bilancio e ragioneria provvede, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al consiglio regionale. Art. 4. Rifinanziamento dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2020 1. Per l'esercizio 2021, l'art. 41 (Abruzzo Regione del benessere) della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)), e' rifinanziato per l'importo di euro 500.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse di cui alla missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 62660.1 «Interventi Abruzzo Regione del benessere», del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 62660.1 per euro 500.000,00; b) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 500.000,00. 4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 3. Art. 5. Rifinanziamento dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2020 1. Per l'esercizio 2021, l'art. 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco) e' rifinanziato per l'importo di euro 150.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte sul capitolo di spesa 4113, denominato «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza», missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, del bilancio del consiglio regionale 2021-2023, annualita' 2021. Art. 6. Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura al pubblico dell'abbazia di San Clemente 1. Per l'anno 2021 e' autorizzato un contributo pari a euro 30.000,00 a favore del Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura dell'abbazia di San Clemente. 2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di nuovo e apposito stanziamento denominato «Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura dell'abbazia di San Clemente» istituito nella missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali», programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 della parte spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021. 3. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 2 e' assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, annualita' 2021, in termini di competenza e cassa: a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura dell'abbazia di San Clemente» per euro 30.000,00; b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 30.000,00. 4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 3. Art. 7. Interventi a favore dell'istruzione 1. E' autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'esercizio 2021 per l'istituzione di una borsa di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito (UWC United World Colleges) a favore di studenti residenti in Abruzzo che risultino vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito per l'anno in corso. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla missione 04, programma 08, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Borsa di studio - Collegi del Mondo Unito» del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 20.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: a) in aumento parte spesa: missione 04, programma 08, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Borsa di studio - Collegi del Mondo Unito» per euro 20.000,00; b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 20.000,00. 4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 3. 5. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di lavoro e sociale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo. Art. 8. Interventi a favore degli atleti olimpici e paralimpici 1. La Regione Abruzzo intende favorire e sostenere la partecipazione degli atleti abruzzesi alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, mediante la concessione di un contributo finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale partecipazione. 2. Per atleti abruzzesi si intendono gli atleti residenti nel territorio della Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge, selezionati per la partecipazione alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. 3. Il contributo, nel limite dell'importo massimo stabilito dal comma 5, e' assegnato in eguale misura agli atleti, i cui nominativi sono comunicati alla regione da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). 4. Le modalita' di erogazione del contributo, anche attraverso la previsione di una anticipazione, e di rendicontazione delle spese di partecipazione, sono definite dal Dipartimento regionale competente in materia di sport. 5. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01, per euro 50.000,00, mediante la iscrizione e istituzione di un nuovo capitolo; b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 50.000,00. 6. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 5 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 5 e nei limiti dei relativi importi. Art. 9. Interventi vari in materia di sport ed impiantistica sportiva 1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi previsti in materia di sport ed impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), nonche' di consentire il definitivo perfezionamento dell'affidamento della gestione del complesso sportivo «Le Naiadi», la Regione Abruzzo provvede allo stanziamento di risorse ulteriori per l'ammontare complessivo di euro 1.600.000,00. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2021 in euro 1.600.000,00, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli nell'ambito del bilancio regionale di previsione 2021-2023. 3. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: a) in aumento parte spesa: titolo 2, missione 06, programma 01, per euro 900.000,00; b) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01, per euro 600.000,00; c) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01, per euro 100.000,00, mediante iscrizione e istituzione di un nuovo capitolo; d) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 1.500.000,00; e) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 100.000,00. 4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 3 e nei limiti dei relativi importi. Art. 10. Concessione di credito all'ADSU di Chieti 1. E' autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, all'Azienda per il diritto allo studio di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'avvio dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie ubicate nelle Citta' di Chieti e Pescara, derivanti, rispettivamente, dalla riconversione dell'ex caserma Pierantoni e dell'ex complesso denominato Ferrhotel. 2. Il finanziamento e' restituito entro trentasei mesi dalla concessione in ragione dei trasferimenti che l'azienda di cui al comma 1 ricevera' dallo Stato a valere sui finanziamenti concessi per lo scopo. All'atto della concessione del finanziamento l'Azienda beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del consiglio di amministrazione, il piano finanziario di rimborso dello stesso coerente con il piano finanziario approvato con atto della giunta regionale con il quale si dispone il trasferimento delle risorse finanziarie. 3. Per le finalita' del presente articolo sono istituiti, nel bilancio della regione 2021-2023, alla missione 04, programma 04, titolo 2, il capitolo di spesa da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie» con dotazione di euro 900.000,00 ed al titolo 5, tipologia 300, il capitolo di entrata da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie - reintroito somme» con dotazione di euro 900.000,00. Art. 11. Adesione progetto NIAF 2021 1. La Regione Abruzzo, in qualita' di regione d'onore 2021, partecipa al progetto NIAF al fine di promuovere la propria attrattivita' e per sviluppare, valorizzare e divulgare all'estero le eccellenze e le tradizioni della regione medesima, nell'ottica della internazionalizzazione di tutte le risorse del territorio, industria, artigianato, turismo, enogastronomia, individuando nella societa' in house Abruzzo Sviluppo S.p.a. il soggetto gestore delle risorse ulteriori rispetto alla quota di adesione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati per l'anno 2021 in complessivi euro 230.000,00, si provvede con gli stanziamenti di seguito indicati, iscritti sui capitoli di nuova istituzione, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo, nell'ambito della missione 14, programma 05, titolo 1, del bilancio regionale 2021-2023 e precisamente: a) capitolo da denominare «Adesione progetto NIAF 2021», per l'importo di euro 120.000,00; b) capitolo da denominare «Trasferimento in favore di Abruzzo Sviluppo S.p.a. - progetto NIAF», per l'importo di euro 110.000,00. 3. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, per l'esercizio 2021 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 14, programma 05, per euro 230.000,00; b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, capitolo 61646/1, per euro 230.000,00. 4. All'allegato 1 alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2021)), lo stanziamento continuativo previsto nell'ambito della missione 05, programma 02, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), e' ridotto, per il solo esercizio 2021, per il corrispondente importo. Art. 12. Contributo alla Federazione World Skate per l'organizzazione dei Campionati del Mondo di hockey in linea 2021 1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire per l'anno 2021 lo svolgimento dei Campionati del Mondo di hockey in linea, che si svolgeranno nel Comune di Roccaraso (AQ), destina un contributo pari ad euro 400.000,00 alla Federazione World Skate. 2. Ai fini della copertura della spesa del presente articolo, pari ad euro 400.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 12, programma 02, per euro 400.000,00, da assegnare al Dipartimento sport; b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, per euro 142.000,00; c) in aumento parte entrata: titolo 1, missione 05, programma 02, per euro 258.000,00. 3. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi. Art. 13. Contributo una tantum alla Provincia di Pescara per locazione spazi liceo Marconi 1. Al fine di consentire l'acquisizione in locazione degli spazi necessari ad accogliere sessantacinque classi del liceo Marconi, interessato dalla realizzazione dei relativi interventi di adeguamento sismico, antincendio ed impiantistico previsti, in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021, alla Provincia di Pescara e' concesso un contributo di importo pari ad euro 600.000,00, per il solo esercizio 2021. 2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, allo stato di previsione del bilancio regionale 2021-2023, limitatamente all'esercizio 2021 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa: a) in aumento parte spesa: missione 11, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 600.000,00; b) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, per euro 600.000,00. 3. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi. Art. 14. Modifica all'art. 5-bis della legge regionale n. 94/1995 1. All'art. 5-bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) dopo le parole «del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021.». Art. 15. Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale n. 96/1996 1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 28-bis della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) la parola «2021» e' sostituita con la parola «2022». Art. 16. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 10/2004 1. All'art. 44 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati e' autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la regione, il prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e), della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si puo' avvalere dei soggetti di cui al comma 7.»; b) il comma 6 e' sostituito con il seguente: «6. La giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, puo' autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta: a) degli ATC territorialmente interessati; b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali; c) delle comunita' montane territorialmente interessate; d) dei comuni territorialmente interessati.»; c) il comma 7 e' sostituito con il seguente: «7. L'attuazione dei piani di abbattimento e' coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attivita' gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la regione, previo accertamento, attiva la polizia provinciale per l'organizzazione delle attivita' di abbattimento. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio: a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento; b) personale di vigilanza dei comuni; c) guardie venatorie volontarie; d) guardie ambientali volontarie; e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla regione.». Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 10/2011 e alla legge regionale n. 40/2017 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo), le parole «30 giugno 2019» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020». 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) le parole «30 giugno 2019» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020». Art. 18. Integrazione all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021 1. All'art. 7 della legge regionale n. 1/2021, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A seguito della variazione di bilancio di cui al comma 3, i Dipartimenti competenti della giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione, una somma pari al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1. 3-ter. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2022. 3-quater. La giunta regionale ed i Dipartimenti regionali competenti provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.». Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 53/4 del 21 luglio 2021, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri (Omissis).