Art. 3 
 
 Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 628 e  629,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2021-2023), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli articoli 7, 8, 9, 10,
11 e 12 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Liguria  (Legge  finanziaria  2006))  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, sono abrogati. 
  2. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie  gia'
insorte in vigenza delle norme di cui al comma 1. Per  l'assolvimento
degli adempimenti  relativi  ai  periodi  di  imposta  precedenti,  i
contribuenti sono tenuti a presentare la prescritta  dichiarazione  e
versare l'eventuale conguaglio a debito. 
  3. Alle minori entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, si provvede a valere sulle risorse  derivanti  dai
trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del
ristoro delle medesime minori entrate.