Art. 3 Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 628 e 629, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 2. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte in vigenza delle norme di cui al comma 1. Per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai periodi di imposta precedenti, i contribuenti sono tenuti a presentare la prescritta dichiarazione e versare l'eventuale conguaglio a debito. 3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate.