Art. 4 
 
Esenzione dalla  tassa  automobilistica  regionale  per  veicoli  con
                         alimentazione a GNL 
 
  1.  I  veicoli  appartenenti  alle  categorie  internazionali   N3,
destinati al trasporto di merci e aventi  massa  superiore  a  dodici
tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL,  sono  esentati
dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l'annualita'
2021. 
  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  ai  veicoli  nuovi,
immatricolati per la prima volta nell'anno 2021.