Art. 4 Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL 1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a dodici tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l'annualita' 2021. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2021.