Art. 5 Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 1. Dopo il comma 14-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 14-ter. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorendo l'accesso ai finanziamenti della programmazione regionale e nazionale degli investimenti, e' istituito per il triennio 2021-2023, nell'ambito della sezione investimenti infrastrutturali di cui al comma 11, un fondo di rotazione pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti di opere pubbliche inserite nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali, da sostenersi da parte dei Comuni, mediante allocazione dell'importo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19» di cui all'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022). 14-quater. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce: a) per ogni esercizio, gli ambiti di intervento, i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali; b) le modalita' di gestione, nonche' di recupero e rimborso del finanziamento concesso, senza oneri, che dovra' essere comunque restituito entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione. 14-quinquies. Le assegnazioni degli anni successivi all'esercizio 2021 potranno essere effettuate nei limiti delle restituzioni dei finanziamenti concessi negli esercizi precedenti. 14-sexies. Il finanziamento viene revocato in via definitiva qualora non si proceda all'avvio dell'attivita' di progettazione entro dodici mesi dall'assegnazione da parte della Giunta regionale.».