Art. 5 
 
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre  2016,  n.  34  (Legge  di
    stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 
 
  1. Dopo il comma  14-bis  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.
34/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono  inseriti  i
seguenti: 
    14-ter. Al fine di attenuare gli effetti  sul  sistema  economico
regionale   derivanti   dalla   crisi    conseguente    all'emergenza
epidemiologica da  Covid-19,  favorendo  l'accesso  ai  finanziamenti
della programmazione regionale e  nazionale  degli  investimenti,  e'
istituito  per  il  triennio  2021-2023,  nell'ambito  della  sezione
investimenti infrastrutturali  di  cui  al  comma  11,  un  fondo  di
rotazione pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per fronteggiare
le spese per l'elaborazione dei progetti di opere pubbliche  inserite
nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere  a
finanziamenti regionali e  nazionali,  da  sostenersi  da  parte  dei
Comuni, mediante allocazione dell'importo di euro  2.000.000,00  (due
milioni/00) del «Fondo straordinario per gli interventi necessari  ad
attenuare la crisi del  sistema  economico  derivante  dagli  effetti
diretti e indiretti del Covid-19» di  cui  all'art.  12  della  legge
regionale  29  luglio  2020,  n.  25  (Assestamento  al  bilancio  di
previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022). 
    14-quater. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce: 
      a) per ogni esercizio, gli ambiti di intervento, i criteri  per
l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi alla copertura delle
spese  di  progettazione  finalizzate  ad  accedere  a  finanziamenti
regionali e nazionali; 
      b) le modalita' di gestione, nonche' di recupero e rimborso del
finanziamento concesso,  senza  oneri,  che  dovra'  essere  comunque
restituito  entro  e  non  oltre  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
assegnazione. 
    14-quinquies. Le assegnazioni degli anni successivi all'esercizio
2021 potranno essere effettuate nei  limiti  delle  restituzioni  dei
finanziamenti concessi negli esercizi precedenti. 
    14-sexies. Il finanziamento  viene  revocato  in  via  definitiva
qualora non si  proceda  all'avvio  dell'attivita'  di  progettazione
entro  dodici  mesi   dall'assegnazione   da   parte   della   Giunta
regionale.».