Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2020 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale n.  11/2020,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 5 (Cause di ineleggibilita' e incompatibilita'). - 1.  Puo'
essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un  Comune
della Regione che possieda i requisiti per essere eletto  Consigliere
regionale ai sensi dell'art. 1 della legge 23  aprile  1981,  n.  154
(Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle  cariche
di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale  e
in materia di incompatibilita' degli addetti  al  Servizio  sanitario
nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Non sono eleggibili a Garante: 
    1) i membri del Parlamento europeo  e  nazionale,  i  sindaci,  i
consiglieri e gli assessori regionali,  della  Citta'  metropolitana,
provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive; 
    2) gli  amministratori  di  ente  pubblico,  azienda  pubblica  o
societa' a partecipazione pubblica; 
    3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione; 
    4) i titolari, amministratori  e  dirigenti  di  enti  e  imprese
legati da contratti, aventi ad oggetto  prestazioni  di  opere  o  di
servizi prolungati nel tempo con la Regione  o  con  enti  dipendenti
dalla stessa, la Citta' metropolitana, le province,  i  comuni  e  le
Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a  qualsiasi
titolo sovvenzioni dagli enti predetti. 
  3. La carica di Garante e' incompatibile con attivita' che  possano
presentare un conflitto d'interesse con le attribuzioni proprie della
medesima  carica  e,  in  ogni  caso,  con  un'attivita'  di   lavoro
subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante  a
personale regionale e di  altri  enti  dipendenti  dalla  Regione  ne
determina il collocamento in aspettativa senza assegni e  il  diritto
al mantenimento del posto di lavoro. Il  periodo  di  aspettativa  e'
utile al fine  del  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita' di servizio. 
  4. La carica di Garante e', comunque, incompatibile con ogni carica
elettiva pubblica. 
  5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4,  al  Garante  si
applicano le norme in materia  di  incompatibilita'  alla  carica  di
Consigliere regionale previste dalla legge n. 154/1981  e  successive
modificazioni e integrazioni.».