Art. 2 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2020 1. L'art. 5 della legge regionale n. 11/2020, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Cause di ineleggibilita' e incompatibilita'). - 1. Puo' essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Non sono eleggibili a Garante: 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Citta' metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive; 2) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o societa' a partecipazione pubblica; 3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione; 4) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Citta' metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti. 3. La carica di Garante e' incompatibile con attivita' che possano presentare un conflitto d'interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attivita' di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 4. La carica di Garante e', comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica. 5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilita' alla carica di Consigliere regionale previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.».