Art. 5 Variazioni di bilancio 1. La Giunta e' autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a disciplinare con propria deliberazione le modalita' con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.