Art. 5 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
  1. La Giunta e' autorizzata, ai sensi degli articoli 48  e  51  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  a  disciplinare  con
propria deliberazione le modalita' con le quali vengono effettuate le
variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.