Art. 3 
 
 Pubblicazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo  n.  118/2011,
il rendiconto generale della Regione e il rendiconto consolidato sono
pubblicati  integralmente  nell'apposita  sezione  bilanci  del  sito
istituzionale della Regione. Un estratto dei  rendiconti,  contenente
il  testo  di  legge  e  i  seguenti  prospetti,  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione: 
    a) quadro generale riassuntivo; 
    b) riepilogo generale delle entrate; 
    c) riepilogo generale delle spese per missioni; 
    d) riepilogo generale delle spese per titoli; 
    e) prospetto equilibri di bilancio; 
    f) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
    g) conto economico; 
    h) stato patrimoniale attivo e passivo.