Art. 3 Pubblicazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato 1. Ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto generale della Regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati integralmente nell'apposita sezione bilanci del sito istituzionale della Regione. Un estratto dei rendiconti, contenente il testo di legge e i seguenti prospetti, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione: a) quadro generale riassuntivo; b) riepilogo generale delle entrate; c) riepilogo generale delle spese per missioni; d) riepilogo generale delle spese per titoli; e) prospetto equilibri di bilancio; f) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; g) conto economico; h) stato patrimoniale attivo e passivo.