Art. 100 
 
            Sorveglianza epidemiologica dell'Azienda USL. 
            Modificazioni alla legge regionale n. 5/2000 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2000, e'
inserito il seguente: 
    «3-bis.  Al  fine  di  sostenere  azioni   urgenti   rivolte   al
superamento  dell'emergenza  sanitaria  in  atto  e  prevenire  nuove
epidemie  e'  istituita,  presso  il  Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda USL,  la  struttura  di  epidemiologia  con  compiti  di
coordinamento  delle  attivita'  di  sorveglianza  epidemiologica   e
prevenzione a supporto della programmazione sanitaria  regionale  con
particolare riferimento a: 
      a) sorveglianza epidemiologica della popolazione; 
      b) contact tracing, mediante un nucleo apposito, costituito  da
dipendenti dell'Azienda USL appositamente formati, che si attiva  per
interrompere  una  catena  di  trasmissione  di  malattia  infettiva,
isolare e trattare ogni caso sospetto di  infezione,  effettuare  una
ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone che possono  essere
state esposte al caso durante il periodo di contagiosita'; 
      c)  funzioni  di  supporto  nella  gestione   delle   emergenze
epidemiche; 
      d) coordinamento della rete epidemiologica aziendale; 
      e)  coordinamento  e  indirizzo  dei  registri   regionali   di
patologia e delle cause di morte; 
      f) sistemi di sorveglianza; 
      g) predisposizione,  coordinamento  o  realizzazione  di  studi
epidemiologici ad hoc; 
      h)   supporto   alla   struttura   regionale   competente   per
l'elaborazione del Piano regionale di prevenzione; 
      i) coordinamento degli screening oncologici; 
      j) studi di immunoprofilassi della popolazione; 
      k) registro dei tumori regionale; 
      l) collaborazione con l'Osservatorio regionale di epidemiologia
per l'analisi dei dati  di  competenza  aziendale  e  supporto  nella
predisposizione dei piani di programmazione sanitaria.». 
  2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2000
e' inserito il seguente: 
    «3-ter. Ai fini  di  cui  al  comma  3-bis  la  giunta  regionale
provvede ad impartire  all'Azienda  USL  le  linee  di  indirizzo  in
materia di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21,  comma  11,
della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (legge finanziaria  per
gli anni 2014/2016). La struttura di epidemiologia di  cui  al  comma
3-bis  e'  disciplinata  attraverso   apposita   modifica   dell'atto
aziendale.».