Art. 100 Sorveglianza epidemiologica dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale n. 5/2000 1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2000, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere azioni urgenti rivolte al superamento dell'emergenza sanitaria in atto e prevenire nuove epidemie e' istituita, presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, la struttura di epidemiologia con compiti di coordinamento delle attivita' di sorveglianza epidemiologica e prevenzione a supporto della programmazione sanitaria regionale con particolare riferimento a: a) sorveglianza epidemiologica della popolazione; b) contact tracing, mediante un nucleo apposito, costituito da dipendenti dell'Azienda USL appositamente formati, che si attiva per interrompere una catena di trasmissione di malattia infettiva, isolare e trattare ogni caso sospetto di infezione, effettuare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone che possono essere state esposte al caso durante il periodo di contagiosita'; c) funzioni di supporto nella gestione delle emergenze epidemiche; d) coordinamento della rete epidemiologica aziendale; e) coordinamento e indirizzo dei registri regionali di patologia e delle cause di morte; f) sistemi di sorveglianza; g) predisposizione, coordinamento o realizzazione di studi epidemiologici ad hoc; h) supporto alla struttura regionale competente per l'elaborazione del Piano regionale di prevenzione; i) coordinamento degli screening oncologici; j) studi di immunoprofilassi della popolazione; k) registro dei tumori regionale; l) collaborazione con l'Osservatorio regionale di epidemiologia per l'analisi dei dati di competenza aziendale e supporto nella predisposizione dei piani di programmazione sanitaria.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2000 e' inserito il seguente: «3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis la giunta regionale provvede ad impartire all'Azienda USL le linee di indirizzo in materia di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 11, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (legge finanziaria per gli anni 2014/2016). La struttura di epidemiologia di cui al comma 3-bis e' disciplinata attraverso apposita modifica dell'atto aziendale.».