Art. 11 Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti 1. La spesa sanitaria di parte corrente, gia' determinata ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2020 in euro 262.877.967,45 per l'anno 2020, e' incrementata di euro 14.187.981 e rideterminata in euro 277.065.948,45 per l'anno 2020, per i maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2020, gia' determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 261.030.467,45 per l'anno 2020, e' incrementato di euro 14.187.981 e rideterminato in euro 275.218.448,45 per l'anno 2020. Tale incremento e' destinato: a) per euro 500.000, all'attivazione, sul territorio regionale, di unita' socio-sanitarie residenziali ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), in relazione ai fabbisogni determinati con deliberazione della Giunta regionale; b) per euro 500.000 destinati all'istituzione di un'unica direzione medico-sanitaria che supporti, monitori e dia indicazioni uniformi alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, anche nell'ambito della riorganizzazione della rete assistenziale di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); c) per euro 2.600.000, all'attuazione di un programma strutturato di effettuazione di tamponi e test sierologici e per l'espletamento delle attivita' di sorveglianza epidemiologica; d) per euro 5.032.500, al finanziamento delle misure previste dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18; e) per euro 5.393.481, al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19; f) per euro 162.000 al finanziamento dell'intervento di cui al comma 7, di cui 150.000 per l'acquisto di vaccini antinfluenzali e 12.000 per l'attivita' di informazione e sensibilizzazione. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalita' di realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), previo parere della Commissione consiliare competente. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione, le economie conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per il finanziamento dei maggiori costi di cui al comma 2, lettera e). 5. La spesa per investimenti in ambito sanitario, gia' determinata in euro 13.081.164,17 per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 15, comma 12, della legge regionale n. 1/2020, e' rideterminata, per l'anno 2020, in euro 15.568.164,17, di cui euro 400.000 per l'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, per i maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 6. In ragione dell'urgenza di procedere, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 34/2020, alla riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e ospedaliera per rispondere alla domanda sanitaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a cio' finalizzata puo' avvenire, per le procedure avviate tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 17 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 7. La Regione, al fine di favorire l'identificazione precoce dei nuovi casi di infezione da CODID-19, attiva, per l'anno 2020, un programma di vaccinazioni antinfluenzali promuovendo l'adesione all'iniziativa da parte dei cittadini attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla stampa quotidiana e periodica locale, nonche' sulle emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale. 8. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 e' determinato, per l'anno 2020, in euro 14.187.981, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 5 e' determinato, per l'anno 2020, in euro 2.487.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento). 10. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1. L'onere di cui al comma 2, lettera d), trova copertura, per i rispettivi importi, con le modalita' indicate dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.