Art. 11 
 
          Rideterminazione della spesa sanitaria regionale 
                di parte corrente e per investimenti 
 
  1. La spesa sanitaria di parte corrente, gia' determinata ai  sensi
dell'art. 15, comma 1,  della  legge  regionale  n.  1/2020  in  euro
262.877.967,45 per l'anno 2020, e' incrementata di euro 14.187.981  e
rideterminata in euro 277.065.948,45 per l'anno 2020, per i  maggiori
oneri sostenuti e da  sostenere  per  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. 
  2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza  (LEA)  di
cui all'art. 15, comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.
1/2020, gia' determinato ai sensi del comma 2 del  medesimo  articolo
in euro 261.030.467,45 per  l'anno  2020,  e'  incrementato  di  euro
14.187.981 e rideterminato in euro 275.218.448,45  per  l'anno  2020.
Tale incremento e' destinato: 
    a) per euro 500.000, all'attivazione, sul  territorio  regionale,
di unita' socio-sanitarie residenziali ai sensi degli articoli  29  e
30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio
2017  (Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli   essenziali   di
assistenza di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502), in relazione ai  fabbisogni  determinati  con
deliberazione della Giunta regionale; 
    b)  per  euro  500.000  destinati  all'istituzione  di   un'unica
direzione medico-sanitaria che supporti, monitori e  dia  indicazioni
uniformi  alle  strutture   socio-sanitarie   e   socio-assistenziali
pubbliche e private, anche nell'ambito della  riorganizzazione  della
rete assistenziale di cui all'art.  1  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19); 
    c) per euro 2.600.000, all'attuazione di un programma strutturato
di effettuazione di tamponi e test sierologici e  per  l'espletamento
delle attivita' di sorveglianza epidemiologica; 
    d) per euro 5.032.500, al  finanziamento  delle  misure  previste
dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18; 
    e) per  euro  5.393.481,  al  finanziamento  dei  maggiori  costi
sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    f) per euro 162.000 al finanziamento dell'intervento  di  cui  al
comma 7, di cui 150.000 per l'acquisto di  vaccini  antinfluenzali  e
12.000 per l'attivita' di informazione e sensibilizzazione. 
  3. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  definisce  i
criteri e le modalita' di realizzazione degli interventi  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b), previo parere della Commissione  consiliare
competente. 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata  a  utilizzare,  con  propria
deliberazione, le economie conseguenti  agli  interventi  di  cui  al
comma 2, lettere a), b) e c), per il finanziamento dei maggiori costi
di cui al comma 2, lettera e). 
  5. La spesa per investimenti in ambito sanitario, gia'  determinata
in euro 13.081.164,17 per l'anno 2020 ai sensi  dell'art.  15,  comma
12, della legge regionale n. 1/2020,  e'  rideterminata,  per  l'anno
2020,   in   euro   15.568.164,17,   di   cui   euro   400.000    per
l'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione
di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, per  i  maggiori  oneri
sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  6. In ragione dell'urgenza di  procedere,  in  relazione  a  quanto
previsto dagli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  n.  34/2020,  alla
riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e  ospedaliera
per  rispondere  alla  domanda  sanitaria  conseguente  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione di  forniture,  servizi  e
lavori a cio' finalizzata puo' avvenire, per le procedure avviate tra
la data di entrata in vigore della presente legge e  il  31  dicembre
2020, ai sensi degli articoli 17 e 163  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 
  7. La Regione, al fine di favorire  l'identificazione  precoce  dei
nuovi casi di infezione da CODID-19,  attiva,  per  l'anno  2020,  un
programma  di  vaccinazioni  antinfluenzali  promuovendo   l'adesione
all'iniziativa da parte dei  cittadini  attraverso  una  campagna  di
informazione e sensibilizzazione sulla stampa quotidiana e  periodica
locale,  nonche'  sulle  emittenti  radiofoniche   e   televisive   a
diffusione regionale. 
  8. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 e'  determinato,
per l'anno 2020, in euro  14.187.981,  a  valere  sulla  Missione  13
(Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario  regionale  -
Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA),  Titolo  1
(Spese correnti). 
  9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 5 e'  determinato,
per l'anno 2020, in euro 2.487.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela
della  salute),  Programma  05  (Servizio   sanitario   regionale   -
Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento). 
  10. I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1. L'onere di cui al comma 2, lettera  d),  trova  copertura,
per i rispettivi importi, con le modalita'  indicate  dagli  articoli
12, 13, 14, 15 e 18.