Art. 13 
 
                   Assunzioni in casi di rilevante 
                        carenza di personale 
 
  1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  42,  comma  4,  della  legge
regionale 25 gennaio 2000,  n.  5  (Norme  per  la  razionalizzazione
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e  per  il
miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle  prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed  erogate
nella regione), al fine di rafforzare l'offerta  sanitaria  regionale
necessaria a fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
fino al 31 luglio 2022, nelle specialita' in cui si constati, con  le
modalita' e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione  della
Giunta  regionale  previo   parere   della   Commissione   consiliare
competente, una rilevante carenza di personale sanitario cui non  sia
possibile far fronte attingendo dalle graduatorie di cui al  predetto
art. 42, l'Azienda regionale USL della Valle  d'Aosta  (Azienda  USL)
puo' assumere, a seguito  di  procedure  concorsuali  pubbliche,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari  a
ventiquattro o trentasei  mesi,  personale  della  dirigenza  medica,
veterinaria e  sanitaria,  senza  il  preventivo  accertamento  della
conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione  che  detto
personale si impegni: 
    a) a frequentare, fuori dall'orario  di  servizio,  i  corsi  per
l'apprendimento della lingua mancante, organizzati  e  finanziati,  a
decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,  dall'Azienda
USL e a sostenere, con esito positivo, la prova di accertamento della
conoscenza della lingua francese  o  italiana  entro  trentasei  mesi
dalla data di assunzione a tempo determinato. Il rapporto  di  lavoro
si intende risolto di diritto in caso di  mancato  superamento  della
prova entro il predetto termine  di  trentasei  mesi  dalla  data  di
assunzione a tempo determinato; 
    b)  a  partecipare,  nei  tre  anni  successivi  alla   data   di
superamento  della  prova  di  conoscenza  della  lingua  francese  o
italiana, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato
banditi, per la medesima  o  equipollente  specialita',  dall'Azienda
USL; 
    c) a prestare servizio,  in  caso  di  assunzione  all'esito  dei
concorsi di cui alla lettera b), presso le strutture dell'Azienda USL
per un periodo minimo complessivo di tre anni, fermo restando  quanto
previsto  dall'art.  14,  comma  1,  ai   fini   del   riconoscimento
dell'indennita' di attrattivita'. 
  2. L'indennita' di  bilinguismo  di  cui  alla  legge  regionale  9
novembre 1988, n. 58 (Norme  per  l'attribuzione  dell'indennita'  di
bilinguismo al  personale  della  Regione),  non  e'  corrisposta  al
personale di cui al comma 1 fino a che lo stesso non abbia sostenuto,
con esito positivo, la prova di accertamento della  conoscenza  della
lingua francese o italiana. 
  3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  il
personale della dirigenza medica, veterinaria  e  sanitaria  che  non
rispetti  gli  impegni  di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  a  versare
all'Azienda USL un importo pari: 
    a) al costo pro-capite determinato, forfetariamente, dall'Azienda
USL per l'organizzazione del corso per l'apprendimento  della  lingua
mancante, in caso di violazione  dell'impegno  di  cui  al  comma  1,
lettera b); 
    b) una mensilita' retributiva, in caso di violazione dell'impegno
di cui al comma 1, lettera c). 
  4. All'art. 25 della legge regionale n. 5/2000  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera f) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
      «f-bis) almeno un rappresentante  della  categoria  dei  medici
ospedalieri e medici territoriali,  delle  professioni  sanitarie  di
comparto, dei  tecnici  di  laboratorio,  che  partecipano  a  titolo
gratuito.»; 
    b) dopo la lettera e) del comma 3 e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis)  una  volta  all'anno,   effettua,   tramite   appositi
strumenti di indagine, la valutazione del clima  organizzativo  delle
strutture aziendali.». 
  5. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in annui  euro  10.000  per  ciascun  anno  del  triennio
2020/2022,  a  valere  sulla  Missione  13  (Tutela  della   salute),
Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento  ordinario
corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.