Art. 13 Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale 1. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), al fine di rafforzare l'offerta sanitaria regionale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 luglio 2022, nelle specialita' in cui si constati, con le modalita' e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, una rilevante carenza di personale sanitario cui non sia possibile far fronte attingendo dalle graduatorie di cui al predetto art. 42, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) puo' assumere, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a ventiquattro o trentasei mesi, personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che detto personale si impegni: a) a frequentare, fuori dall'orario di servizio, i corsi per l'apprendimento della lingua mancante, organizzati e finanziati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Azienda USL e a sostenere, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato. Il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto in caso di mancato superamento della prova entro il predetto termine di trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato; b) a partecipare, nei tre anni successivi alla data di superamento della prova di conoscenza della lingua francese o italiana, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi, per la medesima o equipollente specialita', dall'Azienda USL; c) a prestare servizio, in caso di assunzione all'esito dei concorsi di cui alla lettera b), presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di tre anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 1, ai fini del riconoscimento dell'indennita' di attrattivita'. 2. L'indennita' di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale della Regione), non e' corrisposta al personale di cui al comma 1 fino a che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che non rispetti gli impegni di cui al comma 1 e' tenuto a versare all'Azienda USL un importo pari: a) al costo pro-capite determinato, forfetariamente, dall'Azienda USL per l'organizzazione del corso per l'apprendimento della lingua mancante, in caso di violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b); b) una mensilita' retributiva, in caso di violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera c). 4. All'art. 25 della legge regionale n. 5/2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera f) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «f-bis) almeno un rappresentante della categoria dei medici ospedalieri e medici territoriali, delle professioni sanitarie di comparto, dei tecnici di laboratorio, che partecipano a titolo gratuito.»; b) dopo la lettera e) del comma 3 e' aggiunta la seguente: «e-bis) una volta all'anno, effettua, tramite appositi strumenti di indagine, la valutazione del clima organizzativo delle strutture aziendali.». 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in annui euro 10.000 per ciascun anno del triennio 2020/2022, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.