Art. 14 
 
                   Indennita' sanitaria valdostana 
 
  1. Al fine di mantenere e rafforzare l'offerta sanitaria  regionale
necessaria  a  fronteggiare  l'emergenza  da  COVID-19   e   le   sue
conseguenze,  al  personale  della  dirigenza  medica,  sanitaria   e
veterinaria,  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato e determinato, ai medici  di  medicina  generale  e  ai
pediatri di libera scelta convenzionati con  l'Azienda  USL  compete,
dalla data di sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 e sino al
31 dicembre 2020, un'indennita' sanitaria valdostana. 
  2. L'Azienda USL individua, con proprio atto e previa concertazione
con le organizzazioni  sindacali,  il  personale  destinatario  e  la
quantificazione di tale indennita', tenendo conto dello  stanziamento
complessivo. 
  3. Per beneficiare dell'indennita' di cui al comma  1,  i  soggetti
destinatari devono  sottoscrivere  un  impegno  a  prestare  servizio
presso l'Azienda USL per un periodo minimo da stabilire  in  sede  di
concertazione sindacale, nel  quale  sia  prevista  una  penale,  non
inferiore al 30 per cento di quanto  complessivamente  percepito  per
l'indennita'  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di  mancato  rispetto
dell'impegno sottoscritto. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato per l'anno 2020 in euro 1.500.000 a valere sulla Missione
13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario  regionale
- Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1
(Spese correnti). 
  5.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.