Art. 14 Indennita' sanitaria valdostana 1. Al fine di mantenere e rafforzare l'offerta sanitaria regionale necessaria a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue conseguenze, al personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda USL compete, dalla data di sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 e sino al 31 dicembre 2020, un'indennita' sanitaria valdostana. 2. L'Azienda USL individua, con proprio atto e previa concertazione con le organizzazioni sindacali, il personale destinatario e la quantificazione di tale indennita', tenendo conto dello stanziamento complessivo. 3. Per beneficiare dell'indennita' di cui al comma 1, i soggetti destinatari devono sottoscrivere un impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL per un periodo minimo da stabilire in sede di concertazione sindacale, nel quale sia prevista una penale, non inferiore al 30 per cento di quanto complessivamente percepito per l'indennita' di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto dell'impegno sottoscritto. 4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato per l'anno 2020 in euro 1.500.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.