Art. 17 Rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa 1. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), e' sostituito dal seguente: «8. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' introdotta a carico degli assistiti non esenti, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), una quota fissa non superiore a euro 2 a confezione fino a un massimo di euro 4 a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto e una quota fissa non superiore a euro 2 a ricetta di assistenza integrativa, secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.». 2. Il comma 12 dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020), e' abrogato. 3. Il comma 9-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015 e' sostituito dal seguente: «9-bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 gli assistiti: a) esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione; b) esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente; c) con ISEE inferiore a euro 10.000. Tale importo puo' essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.». 4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione della deliberazione di Giunta regionale che ne definisce le modalita' di attuazione. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in annui euro 530.000 per il triennio 2020/2022, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1, a valere sulle risorse previste dall'art. 15, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2020.