Art. 17 
 
                 Rideterminazione della quota fissa 
             per l'assistenza farmaceutica e integrativa 
 
  1. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11 dicembre  2015,
n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), e'  sostituito  dal
seguente: 
  «8. Ai sensi dell'art. 13, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
e' introdotta  a  carico  degli  assistiti  non  esenti,  sulla  base
dell'indicatore della situazione economica  equivalente  (ISEE),  una
quota fissa non superiore a euro 2 a confezione fino a un massimo  di
euro 4 a ricetta per l'assistenza  farmaceutica  convenzionata  e  la
distribuzione per conto e una quota fissa non superiore a  euro  2  a
ricetta di assistenza integrativa, secondo le modalita' stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.». 
  2. Il comma 12 dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017,
n. 21 (Legge di stabilita' regionale per il triennio  2018/2020),  e'
abrogato. 
  3. Il comma 9-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «9-bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa  di  cui
al comma 8 gli assistiti: 
      a) esenti per condizione o patologia ai sensi  della  normativa
statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza
integrativa correlati alla condizione  e  alla  patologia  motivo  di
esenzione; 
      b) esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente; 
      c) con ISEE inferiore a euro 10.000. Tale importo  puo'  essere
rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.». 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  adozione  della
deliberazione di Giunta regionale che ne definisce  le  modalita'  di
attuazione. 
  5. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in annui euro 530.000 per il triennio 2020/2022, a valere
sulla Missione 13  (Tutela  della  salute),  Programma  01  (Servizio
sanitario  regionale  -  Finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1, a valere sulle risorse previste  dall'art.  15,  comma  2,
lettera c), della legge regionale n. 1/2020.