Art. 20 Servizi per la prima infanzia 1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia e contrastare gli effetti negativi derivanti dai mancati introiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il trasferimento di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), e' incrementato, per l'anno 2020, di euro 1.064.007,55 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti). 2. Al fine di sostenere le famiglie che fruiscono del sistema dei servizi per la prima infanzia, il trasferimento di cui alla l legge regionale n. 11/2006 e' incrementato, per l'anno 2020, di euro 500.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), da destinarsi alla diminuzione delle rette relative all'accesso al servizio. 3. La spesa per l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in strutture per minori, giovani e genitore/bambino e' incrementata, per l'anno 2020, di euro 100.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12, Programma 01, Titolo 1. 4. La ripartizione dei trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' definita previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL). 5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.