Art. 20 
 
                    Servizi per la prima infanzia 
 
  1. Per sostenere il sistema dei servizi per  la  prima  infanzia  e
contrastare gli effetti negativi derivanti  dai  mancati  introiti  a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il trasferimento  di
cui alla legge regionale  19  maggio  2006,  n.  11  (Disciplina  del
sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima  infanzia.
Abrogazione delle leggi regionali 15  dicembre  1994,  n.  77,  e  27
gennaio 1999, n. 4),  e'  incrementato,  per  l'anno  2020,  di  euro
1.064.007,55 a valere sulla Missione 12 (Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia), Programma 01  (Interventi  per  l'infanzia  e  i
minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti). 
  2. Al fine di sostenere le famiglie che fruiscono del  sistema  dei
servizi per la prima infanzia, il trasferimento di cui alla  l  legge
regionale n. 11/2006  e'  incrementato,  per  l'anno  2020,  di  euro
500.000 a  valere  sulla  Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia), Programma 01  (Interventi  per  l'infanzia  e  i
minori  e  per  gli  asili  nido),  Titolo  1  (Spese  correnti),  da
destinarsi alla  diminuzione  delle  rette  relative  all'accesso  al
servizio. 
  3. La spesa per l'acquisto di servizi connessi  all'inserimento  in
strutture per minori, giovani e genitore/bambino e' incrementata, per
l'anno 2020, di euro 100.000, a copertura dei maggiori costi a carico
dei gestori per l'ottemperanza alle misure  di  sicurezza  prescritte
per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  a  valere
sulla Missione 12, Programma 01, Titolo 1. 
  4. La ripartizione dei trasferimenti di cui ai commi 1, 2  e  3  e'
definita previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti
locali (CPEL). 
  5.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.