Art. 22 Indennita' COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unites des Communes valdotaines e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19 1. La struttura regionale competente in materia di servizi per anziani trasferisce alle Unites des Communes valdotaines e al Comune di Aosta l'importo di euro 1.100.000 (lordo Unites e Comune) da ripartire, quale indennita' COVID-19 una-tantum, a tutto il personale degli enti locali sopra citati, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale (OSS e altri profili professionali), che abbia prestato servizio in presenza nelle microcomunita' per anziani e nel servizio di assistenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Alla ripartizione di tali fondi provvedono i sopra citati enti locali, secondo le modalita' definite in apposita intesa tra l'Amministrazione regionale, tali enti locali e le competenti organizzazioni sindacali. 2. Le Unites des Communes valdotaines e il Comune di Aosta individuano, con proprio atto, il personale destinatario delle indennita' di cui al comma 1, tenuto conto della citata intesa. 3. Ai fini della determinazione dell'indennita' di cui al comma 1, l'assenza per infortunio da COVID-19 e' equiparata all'aver prestato attivita' lavorativa. 4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 1.100.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per anziani), Titolo 1 (Spese correnti). 5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.