Art. 22 
 
Indennita' COVID-19 una-tantum per  i  lavoratori  delle  Unites  des
  Communes valdotaines e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza
  COVID-19 
 
  1. La struttura regionale competente  in  materia  di  servizi  per
anziani trasferisce alle Unites des Communes valdotaines e al  Comune
di Aosta l'importo di euro  1.100.000  (lordo  Unites  e  Comune)  da
ripartire, quale indennita' COVID-19 una-tantum, a tutto il personale
degli enti locali sopra citati, di qualsiasi profilo professionale  e
tipologia contrattuale (OSS e altri profili professionali), che abbia
prestato servizio in presenza nelle microcomunita' per anziani e  nel
servizio di assistenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica  da
COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.  Alla  ripartizione
di tali fondi provvedono i  sopra  citati  enti  locali,  secondo  le
modalita'  definite  in   apposita   intesa   tra   l'Amministrazione
regionale, tali enti locali e le competenti organizzazioni sindacali. 
  2. Le  Unites  des  Communes  valdotaines  e  il  Comune  di  Aosta
individuano,  con  proprio  atto,  il  personale  destinatario  delle
indennita' di cui al comma 1, tenuto conto della citata intesa. 
  3. Ai fini della determinazione dell'indennita' di cui al comma  1,
l'assenza per infortunio da COVID-19 e' equiparata all'aver  prestato
attivita' lavorativa. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in  euro  1.100.000  per  l'anno  2020,  a  valere  sulla
Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche  sociali   e   famiglia),
Programma 03 (Interventi per anziani), Titolo 1 (Spese correnti). 
  5.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.