Art. 23 
 
Gratuita' della retta per gli  ospiti  delle  strutture  residenziali
  socio-assistenziali che hanno contratto il virus per  i  giorni  di
  positivita' 
 
  1. Sono esentati  dal  pagamento  della  retta,  per  i  giorni  di
positivita', a far data dal giorno  di  esecuzione  del  tampone  poi
risultato positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito
negativo, nei mesi  di  marzo,  aprile  e  maggio  2020,  gli  ospiti
contagiati da COVID-19 delle microcomunita' per anziani  pubbliche  e
delle strutture per anziani private convenzionate con la Regione. 
  2. I mancati introiti di cui al comma 1  sono  compensati  mediante
versamento, agli enti locali gestori e ai gestori delle strutture per
anziani private  convenzionate  con  la  Regione,  dell'intera  quota
giornaliera prevista a carico dell'assistito. 
  3. La spesa per il finanziamento dei contributi di cui all'art.  19
della legge regionale n. 23/2010 e' incrementata, per l'anno 2020, di
euro 300.000, per far  fronte  alle  maggiori  richieste  conseguenti
all'indebolimento  della  fascia  della  popolazione  interessata  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato complessivamente, per l'anno 2020, in  euro  1.350.000  a
valere sulla  Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese
correnti), di cui euro 1.050.000 per gli interventi di cui al comma 2
e euro 300.000 per gli interventi di cui al comma 3. 
  5.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.