Art. 23 Gratuita' della retta per gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali che hanno contratto il virus per i giorni di positivita' 1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di positivita', a far data dal giorno di esecuzione del tampone poi risultato positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, gli ospiti contagiati da COVID-19 delle microcomunita' per anziani pubbliche e delle strutture per anziani private convenzionate con la Regione. 2. I mancati introiti di cui al comma 1 sono compensati mediante versamento, agli enti locali gestori e ai gestori delle strutture per anziani private convenzionate con la Regione, dell'intera quota giornaliera prevista a carico dell'assistito. 3. La spesa per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 23/2010 e' incrementata, per l'anno 2020, di euro 300.000, per far fronte alle maggiori richieste conseguenti all'indebolimento della fascia della popolazione interessata in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato complessivamente, per l'anno 2020, in euro 1.350.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), di cui euro 1.050.000 per gli interventi di cui al comma 2 e euro 300.000 per gli interventi di cui al comma 3. 5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.