Art. 25 
 
Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri  derivanti  dall'attivita'
  del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle
  d'Aosta 
 
  1. Al  fine  di  contribuire  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti dall'attivita' del personale volontario  dei  distaccamenti
dei Comuni della Valle d'Aosta del Corpo Valdostano  dei  Vigili  del
fuoco   per   gli   interventi   di    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19,   gli   stanziamenti   relativi    ai
finanziamenti regionali di cui all'art.  67,  comma  1,  lettera  a),
della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per
l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste), per l'anno  2020,  sono  aumentati  di  euro
100.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile),  Programma  01
(Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti). 
  2.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.