Art. 25 Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attivita' del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attivita' del personale volontario dei distaccamenti dei Comuni della Valle d'Aosta del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco per gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali di cui all'art. 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), per l'anno 2020, sono aumentati di euro 100.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti). 2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.