Art. 27 
 
              Incremento di risorse per le case rifugio 
 
  1. Al fine di garantire, a fronte dell'aumento dei casi di violenza
domestica durante l'emergenza da  COVID-19,  il  rafforzamento  della
capacita' ricettiva del centro antiviolenza di cui all'art.  6  della
legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di  prevenzione  e
di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle  donne
vittime di violenza di genere), la Regione e' autorizzata a destinare
ai gestori del centro un finanziamento aggiuntivo, per il  2020,  per
la creazione di nuovi posti in case rifugio  pari  a  euro  90.000  a
valere sulla  Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia),  Programma  04  (Interventi  per  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti). 
  2.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.