Art. 27 Incremento di risorse per le case rifugio 1. Al fine di garantire, a fronte dell'aumento dei casi di violenza domestica durante l'emergenza da COVID-19, il rafforzamento della capacita' ricettiva del centro antiviolenza di cui all'art. 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), la Regione e' autorizzata a destinare ai gestori del centro un finanziamento aggiuntivo, per il 2020, per la creazione di nuovi posti in case rifugio pari a euro 90.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti). 2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.