Art. 28 
 
Potenziamento degli organici del personale docente ed  educativo  per
                     l'anno scolastico 2020/2021 
 
  1.  Al  fine  di  agevolare  l'attuazione  delle  misure  derivanti
dall'emergenza   sanitaria   da   COVID-19,   e'    autorizzato    il
potenziamento,  in  deroga  ai  criteri  vigenti   di   costituzione,
dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2020/2021  del  personale
docente ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
dipendenti dalla Regione. 
  2. La Regione verifica che anche in tutte le scuole  paritarie  del
territorio regionale vi sia un adeguato  potenziamento  dell'organico
di personale docente ed educativo da effettuare per l'anno 2020/2021,
al  fine   di   garantire   l'attuazione   delle   misure   derivanti
dall'emergenza COVID-19,  senza  oneri  finanziari  per  la  pubblica
amministrazione. 
  3.  Per   il   finanziamento   della   maggiore   spesa   derivante
dall'applicazione del comma 1, e' istituito  un  fondo  straordinario
nell'ambito della Missione 20 (Fondi riserva),  Programma  03  (Altri
fondi), per un importo complessivo di euro  2.700.000,  di  cui  euro
900.000 per l'anno 2020 e euro 1.800.000 per l'anno 2021. 
  4.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.