Art. 28 Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2020/2021 1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, e' autorizzato il potenziamento, in deroga ai criteri vigenti di costituzione, dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2020/2021 del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. 2. La Regione verifica che anche in tutte le scuole paritarie del territorio regionale vi sia un adeguato potenziamento dell'organico di personale docente ed educativo da effettuare per l'anno 2020/2021, al fine di garantire l'attuazione delle misure derivanti dall'emergenza COVID-19, senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione. 3. Per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, e' istituito un fondo straordinario nell'ambito della Missione 20 (Fondi riserva), Programma 03 (Altri fondi), per un importo complessivo di euro 2.700.000, di cui euro 900.000 per l'anno 2020 e euro 1.800.000 per l'anno 2021. 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.