Art. 31 Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l'emergenza COVID-19 1. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in attuazione degli articoli 7-ter e 8 del decreto-legge n. 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2020, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza. 2. La Regione verifica che, anche in tutte le scuole paritarie presenti nel territorio regionale, la ripresa delle attivita' scolastiche dell'anno 2020/2021 avvenga, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, nel rispetto delle norme previste per l'emergenza COVID-19. 3. Ai commissari straordinari compete l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento delle attivita' didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza, nonche' per l'avvicendamento delle sedi scolastiche necessario all'esecuzione di lavori concernenti i plessi regionali e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, d'intesa, in caso di progetti di competenza degli enti locali, con il Presidente della Regione. 4. Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Regione si avvale, per le attivita' tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, al controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonche' per l'istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019, di una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al commissario, il cui dirigente assume le funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera a), tra le strutture regionali, cui puo' essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attivita', compreso l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP), la predetta struttura puo' avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilita' finanziarie degli interventi da realizzare. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci possono avvalersi, per le attivita' tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, al controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonche' ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019, degli uffici tecnici comunali e degli uffici tecnici delle Unites des Communes. Per lo svolgimento di tali attivita', compreso l'incarico di RUP, i predetti uffici possono avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilita' finanziarie degli interventi da realizzare. 6. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza: a) individuano la struttura dirigenziale di primo livello e l'ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario, di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5, disciplinano il loro funzionamento, attribuiscono le risorse finanziarie e definiscono l'organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni; b) approvano, sentito l'Assessore all'Istruzione, universita', ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l'avvio lo svolgimento delle attivita' didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo; c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di legge regionale e statale in materia di contratti pubblici per ciascuno degli interventi di cui alla lettera b); d) nominano il RUP per gli interventi di cui alla lettera b); e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo. 7. Con riferimento agli interventi di edilizia scolastica di competenza della Regione, il piano straordinario di cui al comma 6, lettera b), prevede i seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a garantire l'avvio delle attivita' didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, per i quali e' designato un solo RUP: a) l'utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e acquisizione in disponibilita' delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado e ai relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all'ero-gazione della didattica in condizioni di sicurezza e in presenza; b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado e dei convitti, nonche' dei relativi servizi alle nuove esigenze connesse all'erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per gli studenti. 8. Al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione dell'emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunita' circostante nel processo di apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque, individuate in prossimita' del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i costi di occupazione, dando priorita' alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate. 9. In relazione alla necessita' di ampliamento degli spazi per le scuole secondarie di secondo grado, per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la Giunta regionale e' autorizzata a finanziare il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'intervento di recupero e ristrutturazione, con eventuale ampliamento, dell'edificio scolastico avente sede in via Torino, in Comune di Aosta, al fine di valutare gli interventi necessari alla sua destinazione a sede scolastica provvisoria o definitiva. Le procedure necessarie all'affidamento dell'incarico per il predetto progetto competono alla struttura di cui al comma 6, lettera a). 10. All'articolo l della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 15 (Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair, in comune di Quart), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato alla copertura delle eventuali spese, fino ad un massimo di euro 5.555.044,11, non rendicontabili da parte del Comune al Ministero dell'istruzione, entro i termini previsti.». 11. L'onere derivante dall'applicazione del comma 7, lettera a), e' determinato in euro 2.500.000 per l'anno 2020, euro 2.000.000 per l'anno 2021 ed euro 2.000.000 per l'anno 2022, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti). L'onere derivante dall'applicazione del comma 7, lettera b), e' determinato in euro 250.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4, Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese di investimento). L'onere derivante dall'applicazione del comma 9 e' determinato in euro 330.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4, Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento). 12. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l). 13. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.