Art. 31 
 
          Misure urgenti in materia di edilizia scolastica 
                per fronteggiare l'emergenza COVID-19 
 
  1. Al fine di assicurare la ripresa delle  attivita'  didattiche  e
convittuali in condizioni di  sicurezza  e  in  presenza,  garantendo
l'avvio e lo  svolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021  in  modo
adeguato rispetto  alla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
attuazione degli articoli 7-ter e  8  del  decreto-legge  n. 22/2020,
convertito,  con   modificazioni,   dalla   legge   n.   41/2020,   e
dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  27  aprile  1992,  n.  282
(Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142,
con l'ordinamento della  regione  Valle  d'Aosta),  i  Sindaci  e  il
Presidente della Regione operano, fino al 31  dicembre  2020,  con  i
poteri dei commissari di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione  a  seguito  di  eventi   sismici),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55,  in  deroga  alla
disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici,  ivi
inclusa la normativa regionale in materia di  centralizzazione  delle
funzioni di committenza. 
  2. La Regione verifica che, anche  in  tutte  le  scuole  paritarie
presenti  nel  territorio  regionale,  la  ripresa  delle   attivita'
scolastiche  dell'anno  2020/2021  avvenga,   per   quanto   riguarda
l'edilizia  scolastica,  nel  rispetto  delle  norme   previste   per
l'emergenza COVID-19. 
  3.  Ai  commissari  straordinari  compete  l'assunzione   di   ogni
determinazione   ritenuta   necessaria   per   l'avvio   ovvero    la
prosecuzione degli interventi di edilizia scolastica, anche  sospesi,
finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento  delle  attivita'
didattiche e convittuali in  condizioni  di  sicurezza,  nonche'  per
l'avvicendamento delle sedi scolastiche necessario all'esecuzione  di
lavori concernenti i  plessi  regionali  e  in  presenza  per  l'anno
scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all'eventuale
rielaborazione e approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,
d'intesa, in caso di progetti di competenza degli enti locali, con il
Presidente della Regione. 
  4. Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3,  il  Presidente
della Regione si  avvale,  per  le  attivita'  tecnico-amministrative
connesse alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, al
controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e
dei  servizi  necessari,  nonche'   per   l'istruttoria   tecnica   e
amministrativa  finalizzata  al  raggiungimento  dell'intesa  di  cui
all'articolo  4,  comma   2,   secondo   periodo,   del decreto-legge
n. 32/2019,  di  una  struttura  dirigenziale  di  primo  livello  di
supporto al commissario, il  cui  dirigente  assume  le  funzioni  di
soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del  comma  6,
lettera a), tra le strutture regionali,  cui  puo'  essere  assegnato
ulteriore personale di altre strutture non strettamente  legate  alla
gestione dell'emergenza epidemiologica. Per lo  svolgimento  di  tali
attivita', compreso l'incarico di responsabile unico del procedimento
(RUP), la predetta struttura  puo'  avvalersi,  su  disposizione  del
commissario, anche di soggetti esterni,  con  oneri  a  valere  sulle
disponibilita' finanziarie degli interventi da realizzare. 
  5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai  commi  1  e  3,  i  Sindaci
possono avvalersi, per le attivita'  tecnico-amministrative  connesse
alla  programmazione,   alla   progettazione,   all'affidamento,   al
controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e
dei servizi necessari, nonche' ai fini dell'acquisizione  dell'intesa
di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n.
32/2019, degli uffici tecnici comunali e degli uffici  tecnici  delle
Unites des Communes. Per lo svolgimento di tali  attivita',  compreso
l'incarico  di  RUP,  i  predetti  uffici   possono   avvalersi,   su
disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri  a
valere  sulle  disponibilita'   finanziarie   degli   interventi   da
realizzare. 
  6. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui  ai  commi  1  e  3,  i
Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza: 
    a) individuano la  struttura  dirigenziale  di  primo  livello  e
l'ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario,  di  cui,
rispettivamente, ai commi 4 e 5, disciplinano il loro  funzionamento,
attribuiscono le risorse finanziarie e definiscono l'organico  minimo
del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni; 
    b) approvano, sentito  l'Assessore  all'Istruzione,  universita',
ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l'avvio  lo
svolgimento delle attivita' didattiche e convittuali in condizioni di
sicurezza  e  in  presenza  per  l'anno  scolastico  2020/2021,   con
l'individuazione degli  interventi  di  edilizia  scolastica  urgenti
necessari ad attuarlo; 
    c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di  legge
regionale e statale in materia di  contratti  pubblici  per  ciascuno
degli interventi di cui alla lettera b); 
    d) nominano il RUP per gli interventi di cui alla lettera b); 
    e)  dispongono  ogni  altra   misura   necessaria   a   garantire
l'attuazione degli  interventi  di  edilizia  scolastica  di  cui  al
presente articolo. 
  7. Con  riferimento  agli  interventi  di  edilizia  scolastica  di
competenza della Regione, il piano straordinario di cui al  comma  6,
lettera b),  prevede  i  seguenti  interventi  urgenti,  strettamente
necessari  a  garantire  l'avvio   delle   attivita'   didattiche   e
convittuali in condizioni di  sicurezza  e  in  presenza  per  l'anno
scolastico 2020/2021, per i quali e' designato un solo RUP: 
    a) l'utilizzo temporaneo di moduli  prefabbricati  da  destinare,
previa individuazione e acquisizione  in  disponibilita'  delle  aree
idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado  e  ai  relativi
servizi,   per   sopperire   alla   carenza   di   spazi    necessari
all'ero-gazione della didattica  in  condizioni  di  sicurezza  e  in
presenza; 
    b) interventi di messa in  sicurezza  e  adeguamento  delle  sedi
scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado e dei  convitti,
nonche'  dei  relativi   servizi   alle   nuove   esigenze   connesse
all'erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali
per gli studenti. 
  8. Al fine di  valorizzare,  anche  durante  la  fase  di  gestione
dell'emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della  comunita'
circostante nel processo di apprendimento, le aree in cui collocare i
predetti  moduli,  ove  necessari,  sono,  comunque,  individuate  in
prossimita' del centro urbano di Aosta, in luoghi che  consentano  di
minimizzare i costi di occupazione, dando priorita' alla presenza  di
adeguati servizi, di spazi di socializzazione e preservando la salute
e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate. 
  9. In relazione alla necessita' di ampliamento degli spazi  per  le
scuole secondarie di secondo grado, per l'avvio dell'anno  scolastico
2020/2021,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  il
progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  dell'intervento  di
recupero e ristrutturazione, con eventuale ampliamento, dell'edificio
scolastico avente sede in via Torino, in Comune di Aosta, al fine  di
valutare gli  interventi  necessari  alla  sua  destinazione  a  sede
scolastica  provvisoria  o  definitiva.   Le   procedure   necessarie
all'affidamento dell'incarico per il predetto progetto competono alla
struttura di cui al comma 6, lettera a). 
  10. All'articolo l della legge regionale 24 dicembre  2019,  n.  15
(Disposizioni  urgenti  per  il  finanziamento   dell'intervento   di
costruzione della nuova scuola primaria del  Villair,  in  comune  di
Quart), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il contributo di cui al comma 1  e'  destinato  alla  copertura
delle eventuali spese, fino ad un massimo di euro  5.555.044,11,  non
rendicontabili da parte  del  Comune  al  Ministero  dell'istruzione,
entro i termini previsti.». 
  11. L'onere derivante dall'applicazione del comma 7, lettera a), e'
determinato in euro 2.500.000 per l'anno  2020,  euro  2.000.000  per
l'anno 2021 ed  euro  2.000.000  per  l'anno  2022,  a  valere  sulla
Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio),  Programma  02  (Altri
ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1  (Spese  correnti).
L'onere derivante dall'applicazione  del  comma  7,  lettera  b),  e'
determinato in euro 250.000 per l'anno 2020, a valere sulla  Missione
4, Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo  2  (Spese
di investimento). L'onere derivante dall'applicazione del comma 9  e'
determinato in euro 330.000 per l'anno 2020, a valere sulla  Missione
4, Programma 02  (Altri  ordini  di  istruzione  non  universitaria),
Titolo 2 (Spese di investimento). 
  12. Il Programma regionale dei lavori pubblici  e  dei  servizi  di
architettura e ingegneria per il triennio  2020/2022  e  il  relativo
elenco  annuale  sono  conseguentemente  modificati,  come  descritto
nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l). 
  13. I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.