Art. 33 Disposizioni urgenti per il settore agricolo. Modificazioni alla legge regionale n. 1/2020 1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1/2020 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di cofinanziamento regionale, annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 3.500.000; b) anno 2021 euro 2.500.000; c) anno 2022 euro 4.000.000.». 2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1/2020 e' sostituito dal seguente: «3. Per le attivita' di gestione del Programma di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa e' rideterminata, per il triennio 2020/2022, in euro 680.000 (Missione 16 - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 160.000; b) anno 2021 euro 260.000; c) anno 2022 euro 260.000.». 3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato, per l'anno 2020, in euro 3.500.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese di investimento). 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.