Art. 33 
 
            Disposizioni urgenti per il settore agricolo. 
            Modificazioni alla legge regionale n. 1/2020 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n.  1/2020  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  euro  10.000.000  quale  quota  di   cofinanziamento
regionale, annualmente cosi' suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 3.500.000; 
    b) anno 2021 euro 2.500.000; 
    c) anno 2022 euro 4.000.000.». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge  regionale n. 1/2020  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Per le attivita' di gestione del Programma di cui al  comma  1,
l'autorizzazione  di  spesa  e'  rideterminata,   per   il   triennio
2020/2022, in euro 680.000 (Missione 16 - Programma 01 - Sviluppo del
settore agricolo e del  sistema  agroalimentare),  annualmente  cosi'
suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 160.000; 
    b) anno 2021 euro 260.000; 
    c) anno 2022 euro 260.000.». 
  3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e'  determinato,
per l'anno 2020, in  euro  3.500.000,  a  valere  sulla  Missione  16
(Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca),   Programma   01
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare),  Titolo
2 (Spese di investimento). 
  4.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.