Art. 35 Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere pubbliche 1. In relazione agli effetti negativi nel settore delle costruzioni causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione promuove un piano straordinario di interventi, al fine di riattivare la filiera dell'edilizia e i processi produttivi del territorio, fornendo opportunita' lavorative per il settore delle imprese edili e dei professionisti tecnici. Il piano di interventi e' finalizzato a garantire la riconversione ecologica dell'economia regionale ed e' predisposto in base ai criteri dell'utilita' per i cittadini e i territori, del miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell'innovazione nel sistema della mobilita', di un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica. 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato complessivamente, per l'anno 2020, in euro 933.000, di cui: a) euro 400.000, per la manutenzione ordinaria degli immobili regionali, a valere sulla Missione 1, Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti); b) euro 400.000, per interventi sulle biblioteche regionali, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali), Programma 02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese di investimento); c) euro 110.000, per interventi di manutenzione ordinaria di immobili regionali adibiti ad uso scolastico, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti); d) euro 23.000, per interventi di ristrutturazione di beni immobili di proprieta' regionale, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese di investimento). 3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l). 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.